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Interrogazione dell'On. Nuti sull'attività d'avvocato dell'ex ministro Severino

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Al 13 agosto 2014 ancora non è stato risposto all'interrogazione che riporto di seguito dell'On. Nuti sull'attività d'avvocato dell'ex ministro Paola severino.
Ecco il testo dell'interrogazione:
"Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02889
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Lunedì 9 dicembre 2013, seduta n. 134
NUTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
come riportato da numerosi articoli di stampa, Paola Severino, Ministro della giustizia durante il precedente Governo presieduto da Mario Monti, è stata indicata come difensore legale della società multinazionale Apple nel contenzioso contro l'Italia per una presunta frode fiscale relativa ad un imponibile stimato in oltre un miliardo di euro in soli due anni;
l'ex Ministro Severino, a parere dell'interrogante, in base a quanto disposto nell'articolo 2 sulla legge 20 luglio 2004, n. 215, non potrebbe, per la durata di circa 12 mesi dal termine della carica di Governo, esercitare nei confronti di società aventi fini di lucro attività professionali o di lavoro autonomo di qualunque natura, anche se gratuite, in materie connesse con la carica precedentemente detenuta;
è alquanto ovvio secondo l'interrogante che, ai sensi della legge sopra richiamata, l'esercizio della professione di avvocato rientri pienamente all'interno dei casi di incompatibilità con la carica di Ministro della giustizia;
a parere dell'interrogante è inoltre assolutamente inopportuno difendere una società multinazionale in giudizio contro lo Stato italiano, di cui fino a pochi mesi orsono Severino era una rappresentante istituzionale di primaria importanza;
tuttavia, nonostante la legge provveda a disciplinare puntualmente i casi di incompatibilità, le sanzioni in caso di violazione sono praticamente nulle: infatti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre ad un procedimento formale nei confronti del soggetto ritenuto eventualmente colpevole, non può erogare nessuna sanzione pecuniaria o amministrativa, né tantomeno obbligare il soggetto giudicato colpevole a sanare i casi di incompatibilità accertati;
come riportato in un articolo del Corriere della Sera del 25 novembre 2013 firmato da Sergio Rizzo, in passato i Ministri dello Stato italiano erano usi a tenere un atteggiamento che sicuramente può essere definito molto più istituzionale, anche a seguito della fine del mandato governativo: in particolare, nell'articolo si fa riferimento a Vittorio Emanuele Orlando, già deputato, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, il quale, una volta terminati i propri incarichi governativi, riprese l'attività forense preannunciando ai propri clienti che non avrebbe mai potuto accettare di patrocinare cause contro gli interessi dello Stato –:
se non ritenga opportuno mettere in atto tutte le iniziative anche normative, tese a conferire più poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di renderne più efficace l'attività sanzionatoria e di controllo, nel processo di accertamento dei casi di incompatibilità di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
(4-02889)".
Si legge, a pag. 24 della Relazione semestrale dell'Antitrust (di giugno 2014) sui conflitti di interesse delle alte cariche dello Stato, in tema di divieti post carica per gli ex titolari di cariche di Governo:
"L’Autorità è stata, infine, chiamata ad esprimersi nell’ambito di una interrogazione parlamentare nella quale si contestava lo svolgimento, da parte di un ex Ministro, dell’attività di difensore legale di una società coinvolta in un indagine per frode fiscale.
Sull’argomento è stato necessario chiarire che il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge) opera, in corso di mandato, nei casi in cui l’attività lavorativa sia esercitata in “materie connesse con la carica di governo” (il giudizio di connessione è effettuato, pertanto, ratione materiae). Durante il regime post-carica, invece, l’incompatibilità non permane tout court ma subisce un ridimensionamento, nel senso che essa non opera nei confronti di qualsiasi soggetto, ma solo se l’attività professionale viene svolta a favore di enti pubblici ovvero di società con fini di lucro che operino prevalentemente in materie connesse con la carica di governo.
Tale assetto normativo, che si ricava dall’art. 2, comma 4, della legge, comporta che, ai fini dell’incompatibilità di cui sopra, non assume rilievo l’oggetto del contenzioso nell’ambito del quale un ex titolare abbia eventualmente assunto il patrocinio legale di una società, bensì il settore di attività prevalente di tale società, verificando se esso sia connesso alle funzioni di competenza del ministero cui l’ex titolare era preposto."

Ebbene, le analisi dell'Antitrust sui limiti delle incompatibilità che oggi la legge 215/2004 prevede per i titolari di cariche di Governo e per gli ex titolari di cariche di Governo evidenziano la sproporzione delle ben più stringenti incompatibilità che sono riservate dalla legge 339/03 e dalla legge 247/12, art. 18, lettera d, agli impiegati pubblici a part time ridotto. Si tratta di una sproporzione gravissima poichè l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'albo forense (e non una mera sospensione da quell'albo, nè una obbligatoria astensione volontaria dall'attività professionale) sono comminate verso soggetti (gli impiegati pubblici a part time ridotto) che sono incomparabilmente meno "pericolosi" (la categoria della "pericolosità" è stata adoperata dalla Corte costituzionale in tema di incompatibilità dell'impiegato pubblico a part time rispetto alla professione forense) dei titolari o ex titolari di cariche di Governo sotto il profilo dell'accaparramento di clientela, sotto il profilo del conflitto di interessi, sotto il profilo della mancanza del livello di indipendenza intellettuale richiesto all'avvocato. VEDIAMO COSA RISPONDERANNO PER ISCRITTO I DESTINATARI DELL'INTERROGAZIONE DELL'ON. NUTI.

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