Avvocati Part Time

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Corte di Strasburgo "incentiva" lo Stato al part time condiviso dei dipendenti pubblici

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La Corte di Strasburgo ha depositato il 14 maggio 2013 la sentenza sul ricorso n. 66529/11 (CASE OF N.K.M. v. HUNGARY) che apre la strada a quanti lamentano trattamenti deteriori introdotti dal legislatore dopo anni di fondate aspettative economiche.

La sentenza pare certamente utile per i dipendenti pubblici che siano stati incentivati a lasciare il lavoro o a ridurlo a un part time ridotto e poi hanno dovuto subire un inaspettato trattamento deteriore (fiscale o d'altro genere). Dunque, ne dovrebbero beneficiare, in primo luogo, i c.d. "avvocati part time" e cioè quei dipendenti pubblici che erano in full time fino a quando (tra il 1997 e l'entrata in vigore della l. 339/2003) in forza dell'art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96, trasformarono il loro rapporto di lavoro in un part time particolarmente ridotto ed ottennero l'iscrizione all'albo degli avvocati, poi però subendo la cancellazione dall'albo in forza della l. 339/03. Ma come non pensare anche ai c.d. "esodati"?

Nella fattispecie decisa da Strasburgo un funzionario ministeriale ungherese, dopo 30 anni di lavoro, aveva lasciato l'impiego in considerazione delle agevolazioni che il Governo aveva deciso per chi avesse lasciato il posto di lavoro prima dell’età della pensione. Però il Parlamento, a 10 settimane dalle dimissioni del funzionario, aveva modificato la normativa fiscale per cui s'era operata una trattenuta (a titolo tasse) addirittura del 98% dell’indennità di buonuscita alla quale il funzionario aveva diritto e che, se percepita interamente, gli avrebbe consentito di mantenersi e cercare un altro lavoro. Il funzionario ha fatto ricorso a Strasburgo ed ha avuto ragione, ottenendo la condanna dello Stato al pagamento di 11.000 euro per danni materiali e morali. La Corte di Strasburgo ha chiarito che nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che assicura la tutela del diritto di proprietà e al rispetto dei propri beni sono incluse le entrate fondate su una legittima aspettativa.

Non è stato considerato rilevante il fatto che il funzionario non avesse in realtà mai ricevuto l’indennità (per poi pagare le tasse) stante il prelievo "alla fonte" effettuato dal datore di lavoro. La Corte ha ritenuto che le entrate per buonuscita erano parte di una legittima aspettativa del funzionario e rientravano nel "diritto al godimento dei beni".

La Corte ha certo riconosciuto che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento, soprattutto qualora sia in gioco una legittima aspettativa e non un bene già in possesso di un individuo, ma ha precisato che non possono ingerirsi nel diritto di proprietà con misure sproporzionate rispetto all’obiettivo conseguito. Nella fattispecie s'è riconosciuto che era stato del tutto annullato il diritto del ricorrente poichè questi era stato privato di un’entratta che legittimamente si aspettava in un periodo di particolare difficoltà per mancanza del precedente lavoro.

L’ingerenza sproporzionata nel legittimo godimento dei beni, malgrado la ricorrenza di un interesse pubblico per le esigenze del bilancio statale e per giustizia sociale, è stata ritenuta in evidente contrasto non solo con la CEDU ma anche  con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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