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Corte conti Campania 305/15 su professori universitari: professionisti solo se a tempo definito

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La Corte dei Conti, Regione Campania, Sez. Giurisdizionale, con sentenza n. 305 del 30/3/2015, ha chiarito che le attività professionali e commerciali dei docenti universitari a tempo pieno sono vietate anche se autorizzate. Non è sufficiente che non sussistano situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo di appartenenza: solo il regime del "tempo definito" consente il libero esercizio di attività professionali, imprenditoriali ed industriali. Esse sono precluse al professore che opti per il tempo pieno, il quale sarà tenuto al dovere di esclusività con le sole eccezioni derivanti dalla saluarietà di una specifica attività che è autorizzabile volta per volta.

LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi Tutto") AMPI STRALCI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI, REGIONE CAMPANIA, N. 305/2015 (le sottolineature sono mie)...

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3 giugno 2015: la Camera approva la nuova azione di classe. La parola passa al Senato (DDL n. 1950)

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Leggi di seguito il testo della riforma dell'azione di classe che la Camera ha approvato, quasi all'unanimità, il 3 giugno 2015 e trasmesso al Senato ove è designato come DISEGNO DI LEGGE N. 1950 ....

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Circolare 21/2014 del Ministero dell'Interno

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(dal sito www.negoziazione-assistita.it )

Le disposizioni introdotte dagli artt. 6 e 12 della l. 162/2014, di conversione del d.l. 132/2014, hanno imposto di adeguare il Decreto del Ministro dell'Interno del 5/4/2002 che approvava le formule di rito per la redazione degli atti dello stato civile. Ne dà conto la circolare del MInistero dell'Interno n. 21 del 10/12/2014, la quale riporta in allegato le nuove formule introdotte con decreto ministeriale del 9/12/2014.

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Corte dei conti, sent. 54/2015 su esclusività del rapporto di impiego pubblico

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La Corte dei conti, con sentenza 54/2015, ha ricordato che il regime pubblicistico di esclusività opera anche per il personale in part time (tranne quello in part time ridotto di cui all'art. 1, comma 56, della l. 662/1996. Ha, inoltre, precisato che l'inosservanza della doverosa richiesta di autorizzazione comporta per tutti i dipendenti, compresi quelli in part time non particolarmente "ridotti", sia sanzioni disciplinari sia la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001. 

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 54/2015 ...

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Albo cassazionisti: chi ha i requisiti di "anzianità" potrà iscriversi quando vorrà

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riporto dal sito del CNF:

<<Albo Cassazionisti: nessun limite temporale di iscrizione per coloro che hanno maturato i 12 anni di attività alla data di entrata in vigore della legge e entro il 2 febbraio 2016
La commissione consultiva del CNF, coordinata da Michele Salazar, ha adottato un parere (quesito n. 69, relatore Carlo Orlando) che chiarisce la portata della norma transitoria – contenuta nell’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 247/2012- relativa alla iscrizione all’Albo dei Cassazionisti secondo la normativa previgente.
Il parere evidenzia che “ai sensi dell’articolo 22, commi 3, secondo periodo, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per la iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, articolo 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 2 febbraio 2016). Più specificatamente, chi al momento della entrata in vigore della legge (aveva già maturato i requisiti di anzianità o li maturi entro i tre anni dalla entrata in vigore dunque entro il 2 febbraio 2016), potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso od esame".
Dalla lettera della normativa di riferimento, specifica il parere, “l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta”.

Il testo del parere è in corso di pubblicazione nella Banca dati deontologica del CNF>>

 

ecco il parere

Quesito n. 69, COA di Genova, Rel. Cons. Orlando
Parere 17 settembre 2015, n. 92
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi - in futuro - presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.
La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
L'articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
Inoltre, ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
Più specificatamente, chi al momento dell'entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l'unico limite che viene in essere ai fini dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Novembre 2015 12:52

 


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