
Questo il testo della Delibera dell'Autorità Anticorruzione n. 8 del 21 gennaio 2015, "Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali": "IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ Visto il quesito posto all’Autorità nazionale anticorruzione dal Presidente dell’ordine dei farmacisti (nota del 5 gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015) in ordine ad eventuali profili di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato; Vista la propria precedente delibera n. 1 del 2015 avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali”, di risposta al suddetto quesito; Ritenuto opportuno chiarire meglio il contenuto della suddetta delibera, anche al fine di evitarne improprie interpretazioni; Rilevato che con la propria precedente delibera n. 145 del 2014, relativa alla corretta qualificazione giuridica degli ordini e collegi professionali, l’Autorità ne ha riconosciuto la natura di enti pubblici non economici; Dato atto che gli enti pubblici non economici rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina prevista in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, come espressamente stabilito dal comma 2, lett. a), dell’art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39; Visti: - il comma 2, lett. l), dell’art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ai sensi del quale si intendono: “per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”; - L’art. 6 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ai sensi del quale: “Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004”; - il comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, il quale dispone che: “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.” DELIBERA 1. Non sussistono, nel caso in esame, situazioni di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto l’art. 6 di tale decreto non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi. 2. Ai sensi dell’ art. 11, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 sussiste, invece, l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni sopra citate, e la carica parlamentare. 3. Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità, si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all’interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l’incarico di Presidente dell’Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette. 4. L’accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi. Da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico amministrativo (nel caso in esame l’Ordine dei Farmacisti), ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare. 5. Sotto il primo profilo, l’art. 19 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 disciplina il procedimento di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità. Tale procedimento, che comporta l’assegnazione del termine, previsto dalla legge, per esercitare l’opzione, è di competenza dell’amministrazione di appartenenza. L’A.N.AC. è tenuta ad esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni. 6. Sotto il secondo profilo, l’A.N.AC. non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato. 7. La precedente delibera n. 1 del 2015 deve intendersi integralmente sostituita dalla presente."
LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELLA DELIBERA N. 1/2015 DELL'ANAC ...
... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
Leggi tutto...
L'ANTITRUST, NEL BOLLETTINO N. 6 DEL 2 MARZO 2015, HA PUBBLICATO LA SEGUENTE SEGNALAZIONE (AS1173) IN MATERIA DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE E INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DI ALTRE PROFESSIONI. Questo il testo: Roma, 18 febbraio 2015 Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dello Sviluppo Economico L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione dell’11 febbraio 2015, ha inteso formulare, ai dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti osservazioni in merito all’articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente il regime di incompatibilità nell’esercizio dell’attività di mediatore attualmente vigente, così come novellato dall’art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57. In particolare, tale disposizione prevede che: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) con l’attività svolta in qualità di dipende da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”. L’Autorità, in data 10 maggio 1999, nell’ambito della segnalazione AS1731, aveva già portato all’attenzione del Legislatore nazionale la disciplina della professione di mediatore e il relativo regime di incompatibilità, così come disciplinato dall’articolo 5, comma 3 della legge 39/1989 prima della modifica del 2001, segnalando che le norme ivi contenute introducevano ingiustificate limitazioni all’esercizio dell’attività di mediazione2. In tale occasione, infatti, l’Autorità aveva precisato che connotazione tipica ed essenziale del contratto di mediazione è quella dell’imparzialità del mediatore, che può assumere tale qualità solo se opera su un piano di indipendenza rispetto alle parti a favore delle quali esplica l’attività di intermediazione, in particolare, non essendo vincolato con alcuno dei futuri contraenti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza. Di conseguenza, l’Autorità aveva ritenuto la disciplina all’epoca vigente ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, tanto con riferimento ai lavoratori subordinati che ai lavoratori autonomi/professionisti, in quanto disproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del mediatore. In particolare, l’Autorità rilevava che tale obiettivo poteva essere conseguito con riferimento ai lavoratori subordinati mediante un divieto più limitato, circoscritto alla sola ipotesi in cui sussista un rapporto di impiego/subordinazione tra il mediatore e una delle parti interessate alla mediazione; mentre, con riferimento ai lavoratori autonomi/professionisti, l’Autorità rilevava che “quand’anche un professionista operasse una mediazione di cui è parte un soggetto con il quale sono intercorsi contratti d’opera, non esistendo un vincolo di subordinazione egli rimarrebbe libero di operare in piana autonomia”, risultando pertanto una tale incompatibilità non necessaria, “traducendosi esclusivamente in una ingiustificata restrizione all’esercizio di una attività, quella di mediatore immobiliare, che, invece per sua natura, potendo essere esercitata anche in forma discontinua e occasionale, si presta ad essere esplicata in concomitanza con altre attività” (3). Tuttavia, la disciplina adottata dal Legislatore nel 2001 con la legge n. 574 non ha recepito l’auspicio espresso dall’Autorità nella propria segnalazione del 1999. Infatti, oltre a mantenere l’ipotesi di incompatibilità dell’attività di mediatore con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone società o enti pubblici o privati diversi dalle imprese di mediazione, si è ampliata l’incompatibilità prevista per i lavoratori autonomi/liberi professionisti, passando da una ipotesi di incompatibilità con “l’iscrizione in altri albi, ordini ruoli o registri” ad una incompatibilità generale con l’esercizio di qualsiasi “attività imprenditoriale o professionale diversa dall’attività di mediazione” (5). Così come novellata, la disposizione di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 39/1989, anziché eliminare, rafforza e amplia le ipotesi di incompatibilità, creando maggiori restrizioni e limitazioni non giustificate dal perseguimento di interessi generali. Per i motivi di cui sopra, l’Autorità ribadisce quanto già evidenziato nella propria precedente segnalazione, ossia che un divieto generalizzato, come quello previsto dalla vigente norma, tanto con riferimento ai lavoratori dipendenti che con riferimento ai lavoratori autonomi, appare, oggi come allora, non proporzionato e non necessario al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del mediatore nell’esercizio della propria attività. Infatti, al fine di salvaguardare l’imparzialità e l’indipendenza del mediatore appare sufficiente vietare l’esercizio dell’attività di mediazione nei soli casi in cui possa essere compromessa l’indipendenza e la terzietà del mediatore nel rapporto di intermediazione, ad esempio, nei casi in cui il mediatore sia legato ad una delle parti da un rapporto di subordinazione, dipendenza o di rappresentanza. Infine, si evidenzia la necessità che le disposizioni normative disciplinanti l’esercizio di attività commerciali non creino vincoli regolamentari che possano determinare restrizioni e limitazioni alla concorrenza non giustificate dal perseguimento di interessi generali (6). L’Autorità auspica, pertanto, che osservazioni sopra svolte possano condurre a una revisione in senso proconcorrenziale della normativa esaminata. La presente Segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.
NOTE - nota 1. Segnalazione, ex articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, AS173 del 10 maggio 1999, avente ad oggetto: a) “Normative che determinano una limitazione degli accessi al mercato per i nuovi operatori”; b) “Normative che attribuiscono ingiustificati vantaggi concorrenziali”; c) “Normative che alterano i meccanismi di formazione dei prezzi”. - nota 2. L’articolo 5, comma 3, L. n. 39/1989, prima della modifica legislativa, disponeva che: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione; con l’iscrizione in altri albi, ordini ruoli o registri e simili; […]”. - nota 3. AS173, cit.. - nota 4. Segnatamente, articolo 18, legge 5 marzo 2001, n. 57. - nota 5. L’articolo 5, comma 3, L. n. 39/1989, modificato dall’articolo 18, L. n. 57/2001. - nota 6. Cfr. Decreto-Legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e Decreto-Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011.
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che fornisce gratuitamente gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
|
COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST
"DIRITTI IN INTERNET, PROPOSTA DI PITRUZZELLA ALLA CAMERA: GARANTIRE COMMERCIO ELETTRONICO
Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di libera concorrenza”. Al termine dell’audizione a cui ha partecipato alla Camera dei Deputati, il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha annunciato la proposta di inserire una nuova norma nel testo definitivo della “Dichiarazione dei diritti in Internet”, ora all’esame della Commissione istituita dalla presidente Laura Boldrini e coordinata da Stefano Rodotà, in modo da tutelare il mercato e in particolare i consumatori che utilizzano il commercio elettronico.
“Ogni persona che accede alla rete Internet – dice l’emendamento dell’Antitrust – ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d’impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale”. E infine, “le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile”.
Nel corso del suo intervento, il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sostenuto “l’elaborazione di un nuovo catalogo dei diritti, legato direttamente alla rete e alla realtà digitale”, per integrare un sistema di garanzie che riprende tecniche collaudate di costituzionalismo. E ha aggiunto: “Il grande interrogativo posto dai fatti drammatici di questi giorni – che evidenziano la minaccia alle società europee da parte di un terrorismo fondamentalista che sfrutta Internet come canale di proselitismo, di incitamento all’odio e di facilitazione di atti di violenza – è se una simile disciplina sia sufficiente e adeguata di fronte alla gravità delle minacce”.
Per quanto riguarda più specificamente il rapporto fra Internet e il mercato, Pitruzzella ha sottolineato la necessità di sviluppare la rete a banda larga e ultra-larga, per promuoverne l’uso da parte dei cittadini in modo da alimentare la ripresa economica del Paese. In funzione di un tale obiettivo, a suo parere, è necessario accrescere la fiducia dei consumatori nelle transazioni on line e nei mezzi di pagamento elettronici: in questa direzione, come ha ricordato il presidente dell’Antitrust, si sono orientati i più recenti interventi dell’Autorità per favorire una maggiore trasparenza dell’informazione su prodotti e servizi, garantire la chiarezza delle condizioni e aumentare il contrasto alla contraffazione.
Roma, 12 gennaio 2015
audizione".
Condivisibile, a mio avviso, è la proposta finale formulata dal Presidente dell'Antitrust per cui occorre pervenire al riconoscimento espresso anche dei diritti fondamentali connessi allo svolgimento di attività economiche in Internet secondo la seguente formulazione: “Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di libera concorrenza. Ogni persona che accede alla rete Internet ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d’impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale. Le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete, e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile. ”
LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELL'AUDIZIONE DEL 12/1/15 DEL PRESIDENTE DELL'ANTITRUST PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, IN TEMA DI "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET ...
... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
Leggi tutto...
 
Il 13/5/2015 è stata depositata l’ordinanza n. 80/2015 della Corte costituzionale in tema di costi minimi dell'autotrasporto. Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dai tribunali di Lucca e di Trento in relazione all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008. La Corte ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Lucca e Trento “per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello jus superveniens”, costituito dalla l. 190/2014 e dalla sentenza della Corte di giustizia in tema, del 4/9/2014. Ricorda la Corte costituzionale che “i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo”. Conseguentemente valuta che "spetta ai rimettenti valutare l’incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale”.
Secondo il costante orientamento della Corte, «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n. 124 del 2012 e n. 179 del 2011).
LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi Tutto") LA PARTE A MIO AVVISO PIU' INTERESSANTE DELL'ORDINANZA 80/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...
... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".
E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni..
Leggi tutto...
|