Avvocati Part Time

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SSUU 16629/09: la legge forense è speciale rispetto alla 241/90=> PM per cancellare da albo

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 Siccome la vecchia legge professionale degli avvocati (r.d.l. 1578/1933, ormai "in via di sostituzione" con la l. 247/2012) è legge speciale rispetto alla l. 241/90, non è mai legittimo il provvedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati (non s'applica l'art. 21-octies della 241/90) adottato senza aver reso partecipe del procedimento di cancellazione il Pubblico Ministero, come appunto richiede la legge professionale degli avvocati. E' questa, secondo me, l'ineludibile conseguenza della detta specialità. Sono state le Sezioni Unite della Cassazione ad affermare che la legge professionale forense è speciale rispetto alla l. 241/90, tanto speciale da escluderne l'applicazione (e la rilevanza dell'art. 21-octies di quest'ultima). L'hanno a chiare lettere sostenuto nella sentenza 16629/2009, depositata il 17/7/2009, resa in tema di diniego di iscrizione all'albo (in particolare trattavasi di diniego di iscrizione di un "legale" di società mista nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti d'Enti pubblici) ma sicuramente esprimente un principio da seguire anche in tema di procedimento di cancellazione dall'albo.
Hanno, tra l'altro, affermato le Sezioni Unite:
"... Seppure, infatti, il procedimento relativo all'iscrizione all'albo dei procuratori ed avvocati e gli atti adottati hanno natura amministrativa così come il provvedimento che lo definisce, è del pari vero che per questo il D.L. n. 1578 del 1933, ha scelto per le conseguenze cui esso perviene l'adozione di li procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio, l'audizione dell'interessato, una eventuale fase istruttoria e la possibilità di disporre di una difesa tecnica: e quindi una particolare e specifica disciplina, che ponendosi quale legge speciale, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, posto che in essa sono previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge: come dimostra proprio la fattispecie in relazione alla quale lo stesso ricorrente ha riferito di avere presentato dopo l'originaria istanza di iscrizione nell'albo speciale,un'istanza integrativa onde documentare la sua posizione di responsabile dell'ufficio legale; di avere successivamente ricevuto comunicazione dal Consiglio di integrare la documentazione suddetta con particolare riferimento al suo rapporto di lavoro e di avere quindi depositato tutti i documenti necessari onde fornire riscontro alla richiesta in questione".

Avevo redatto in tal senso apposito motivo di ricorso al CNF avverso la cancellazione dall'albo comminata in base alla legge 339/03. LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE n. 27266/2013 HA PERO' CONFERMATO LA SENTENZA DEL CNF CHE RIGETTAVA IL MIO RICORSO. HA SBAGLIATO!   L'INTERA SENTENZA n. 16629/2009 DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE LA PUOI LEGGERE CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO"...

 

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"ne bis in idem" decide il caso Grande Stevens e altri contro Italia (Corte EDU, sentenza 4/3/14)

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Per la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in virtù del principio del ne bis in idem, uno Stato non può imporre una doppia sanzione (amministrativa e penale) per gli stessi fatti se non alla condizione che la prima sanzione (quella qualificata come sanzione amministrativa dallo Stato) non rivesta un carattere "penale" secondo la qualificazione che di "sanzione penale" è data dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Lo si legge chiaramente al punto 229, in fine, della sentenza del 4 marzo 2014 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso il caso Grande Stevens e altri contro Italia.

Qui la sentenza in italiano.

LEGGI DI SEGUITO IL PUNTO 229 DELLA SENTENZA SUL CASO GRANDE STEVENS E ALTRI CONTRO ITALIA ...

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Solo dall'1 gennaio 2015 scatterà la nuova disciplina del tirocinio d'avvocato

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(riporto tra virgolette dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27 dicembre 2013)

"Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con nota del 9 aprile 2013 Prot. n. 9298 ha richiesto parere in merito alla possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetti svolgenti altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

Il Consiglio rimettente evidenzia l’apparente antinomia emergente tra le disposizioni dell’art. 17, comma 4 e dell’art. 41, comma 4 della Legge n. 247/2012; difatti, mentre la prima norma (per il richiamo al comma 1 dello stesso art. 17, la cui lett. e rinvia al regime delle incompatibilità sancite dall’art. 18 della Legge) sembra precludere, in presenza di altra attività di lavoro dipendente o autonomo, l’iscrizione del praticante, l’art. 41, comma 4 della stessa Legge propone una disciplina più flessibile, orientata al criterio della verifica di compatibilità effettiva tra tirocinio e concorrente diversa attività lavorativa.
Osserva la Commissione che, ponendosi il quesito del Consiglio territoriale in prospettiva di attualità concreta, evidentemente in relazione a procedimenti di iscrizione allo stato in corso, la fonte regolatrice della materia vada, ancora oggi, ravvisata nel R.D. n. 1578/1933 il cui art. 17 non prevede alcuna ipotesi di incompatibilità correlata alla concorrenza del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le incompatibilità legate alle funzioni effettivamente svolte, quando queste siano suscettibili di incidere sull’osservanza di specifici obblighi gravanti sul professionista: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense in merito all’impossibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.
Difatti, la disciplina del tirocinio dettata nel Capo I del Titolo IV della Legge n. 247/2012 troverà applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.

 

Relazione della Corte costituzionale sulla sua giurisprudenza del 2013

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Il 27 febbraio 2014 il Presidente della Corte costituzionale ha presentato la relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte (affiancata da una più sintetica relazione del Presidente sugli aspetti salienti).

Riporto di seguito l’indice della lunga e interessantissima relazione ("cliccabile" per accedere al testo) ...

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Cass. 16450/2012: Richiamo all'equità nella domanda risarcitoria

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Si consideri Cass. 16450/2012 che in tema di differenze retributive ha confermato che il richiamo all'equità consente al lavoratore di ottenere più di quanto chiede a solo titolo indicativo per ciascuna voce di danno. Affermò la Cassazione che il vizio di ultrapetizione risulta escluso in virtù del rinvio ad <<altra somma ritenuta giusta>> contenuto nel ricorso introduttivo. 

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 16450/2012 ...

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La disobbedienza, per chiunque conosca la storia, è la virtù originale dell'uomo. Con la disobbedienza il progresso è stato realizzato; con la disobbedienza e con la rivolta (O. Wilde)