Siccome la vecchia legge professionale degli avvocati (r.d.l. 1578/1933, ormai "in via di sostituzione" con la l. 247/2012) è legge speciale rispetto alla l. 241/90, non è mai legittimo il provvedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati (non s'applica l'art. 21-octies della 241/90) adottato senza aver reso partecipe del procedimento di cancellazione il Pubblico Ministero, come appunto richiede la legge professionale degli avvocati. E' questa, secondo me, l'ineludibile conseguenza della detta specialità. Sono state le Sezioni Unite della Cassazione ad affermare che la legge professionale forense è speciale rispetto alla l. 241/90, tanto speciale da escluderne l'applicazione (e la rilevanza dell'art. 21-octies di quest'ultima). L'hanno a chiare lettere sostenuto nella sentenza 16629/2009, depositata il 17/7/2009, resa in tema di diniego di iscrizione all'albo (in particolare trattavasi di diniego di iscrizione di un "legale" di società mista nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti d'Enti pubblici) ma sicuramente esprimente un principio da seguire anche in tema di procedimento di cancellazione dall'albo.
Hanno, tra l'altro, affermato le Sezioni Unite:
"... Seppure, infatti, il procedimento relativo all'iscrizione all'albo dei procuratori ed avvocati e gli atti adottati hanno natura amministrativa così come il provvedimento che lo definisce, è del pari vero che per questo il D.L. n. 1578 del 1933, ha scelto per le conseguenze cui esso perviene l'adozione di li procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio, l'audizione dell'interessato, una eventuale fase istruttoria e la possibilità di disporre di una difesa tecnica: e quindi una particolare e specifica disciplina, che ponendosi quale legge speciale, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, posto che in essa sono previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge: come dimostra proprio la fattispecie in relazione alla quale lo stesso ricorrente ha riferito di avere presentato dopo l'originaria istanza di iscrizione nell'albo speciale,un'istanza integrativa onde documentare la sua posizione di responsabile dell'ufficio legale; di avere successivamente ricevuto comunicazione dal Consiglio di integrare la documentazione suddetta con particolare riferimento al suo rapporto di lavoro e di avere quindi depositato tutti i documenti necessari onde fornire riscontro alla richiesta in questione".

Avevo redatto in tal senso apposito motivo di ricorso al CNF avverso la cancellazione dall'albo comminata in base alla legge 339/03. LA SENTENZA DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE n. 27266/2013 HA PERO' CONFERMATO LA SENTENZA DEL CNF CHE RIGETTAVA IL MIO RICORSO. HA SBAGLIATO! L'INTERA SENTENZA n. 16629/2009 DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE LA PUOI LEGGERE CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO"...
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