Interessante relazione della Corte dei conti, Sezione controllo Regione Emilia Romagna, su spese delle pubbliche amministrazioni per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche.
Dopo la ricostruzione del complesso e mutevole quadro normativo che regola la materia, la relazione si sofferma su:
"I vincoli sostanziali al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione; La nuova disciplina degli incarichi professionali esterni affidati a dipendenti pubblici; I vincoli finanziari al conferimento degli incarichi professionali o di collaborazione; L’ulteriore evoluzione del quadro normativo. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di alcuni enti ai sensi dell’art. 17, commi 30 e 31, del d.l. n. 78 del 2009; Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi di studio e di consulenza".
Tra le irregolarità segnalate vi sono la carente motivazione in ordine all’insussistenza di professionalità interne e all’avvenuta comparazione tra i diversi aspiranti all’incarico. Pure è emersa la reiterazione degli incarichi attraverso un improprio ricorso alla proroga, nonché l’utilizzazione di contratti di collaborazione per dissimulare rapporti di lavoro dipendente. Viene segnalata, tra l’altro, l’esigenza di una revisione del quadro normativo, allo scopo di definire in modo univoco e preciso la differenza tra appalto di servizi e incarichi di consulenza, stante il persistere nel vigente quadro normativo di incertezze tra le due figure giuridiche, oggetto di difformi discipline procedurali e sostanziali.
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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 14 marzo 2014)
La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense. Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”. Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue. Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia abbia potuto al più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale. L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli avvocati. Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 112
Quesito n. 330, Unione Triveneta
Contenuti correlati:
- Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese) concerne un provvedimento istruttorio di un giudice di Tribunale, che, nell’ambito di un procedimento civile, ha chiesto al Consiglio dell’ordine di esprimere il parere ex art. 2233 c.c. in ordine alle parcelle di un avvocato.
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative: a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza; b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha chiesto, con lettera del 13 settembre 2013, di conoscere il parere di questo Consiglio con riferimento a due distinte problematiche, originate entrambe dall’intervenuta attribuzione alla competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, in forza del D. Lgs. n. 155/2012, dell’area geografica già destinata alla giurisdizione della sezione distaccata del Tribunale di Venezia in Portogruaro.

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La Corte di Cassazione, con sentenza 13 febbraio 2014, n. 3355, è intervenuta in tema di responsabilità degli avvocati ed ha affermato che per valutarne la ricorrenza occorre un giudizio prognostico sull'esito più probabile dell'azione giudiziale, secondo una valutazione "in diritto". Pertanto nella fattispecie concreta all'esame della Corte è stato ritenuto che non sussistesse la responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza, in ipotesi derivante da irregolarità della procura (era stato utilizzato un mandato generale alle liti anziché un mandato speciale per ogni singolo ricorso) poichè la causa "non aveva chances".
Srive la Cassazione: "4.1. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (così, fra le altre, le sentenze 9 giugno 2004, n. 10966, 27 marzo 2006, n. 6967, 26 aprile 2010, n. 9917, e 5 febbraio 2013, n. 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico. Ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici."
LEGGI DI SEGUITO UN AMPIO STRALCIO DALLA SENTENZA 3355/2014 DELLA CASSAZIONE ...
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Riporto di seguito un interessantissimo articolo dell'Avv. Marcello Adriano Mazzola, tratto dalla newsletter di Cassaforense n. 3 del 2014....
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