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La competenza dell'Antitrust in presenza di regolazione nazionale: la disapplicazione

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Nella sentenza 9 gennaio 2013, n. 125, Posta elettronica ibrida, il TAR Lazio, nel confermare la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine alla valutazione di compatibilità di una normativa statale con i divieti stabiliti dall’ordinamento comunitario, ha affermato che “seppur è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 81 CE e 82 CE riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa, non può tuttavia escludersi l’applicabilità di tali norme nelle ipotesi in cui un comportamento anticoncorrenziale venga imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest’ultima crei un contesto giuridico che di per sé elimini ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro”. Per quest’ultima ipotesi, il giudice ha ribadito, da un lato, che gli artt. 81 e 82 CE (ora, artt. 101 e 102 TFUE), in combinato disposto con l’art. 10 CE (ora art. 4, comma 3, TFUE), “obbligano gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese” e, dall’altro, che “il principio del primato del diritto comunitario esige che, in caso di contrasto con una norma comunitaria, qualsiasi disposizione nazionale, sia anteriore che posteriore alla stessa, debba essere disapplicata e che siffatto obbligo incombe non solo sul giudice nazionale ma anche su tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative”.
Inoltre, lo stesso giudice di primo grado, nel richiamare i principi fissati nella sentenza della Corte di Giustizia 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), ha riconosciuto che con la stessa è stato attribuito “un ruolo centrale alle autorità di concorrenza in relazione alla vigilanza sul rispetto degli artt. 81 e 82 CE”, pervenendo alla conclusione che “l’effetto utile delle norme comunitarie sarebbe affievolito se, nell’ambito di un’inchiesta sul comportamento di imprese ai sensi dell’art. 81 CE, l’Autorità non potesse accertare se una misura nazionale sia in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 e 81 CE”, al fine di intervenire con le misure appropriate, che, “in siffatte ipotesi, consistono nella disapplicazione delle norme contrastanti” (TAR Lazio, 9 gennaio 2013, n. 125, Posta elettronica ibrida).
Nello stesso contesto, il TAR Lazio ha altresì precisato come, al di fuori del profilo sanzionatorio, “la Corte di Giustizia non abbia affrontato espressamente la questione della disapplicazione delle norme nazionali c.d. in malam partem, ovvero in senso sfavorevole agli operatori economici sottoposti al procedimento, con ciò optando per l’irrilevanza della questione, dovendo (…) rilevarsi, in proposito, che la disapplicazione di norme nazionali contrastanti con norme comunitarie da parte di giudici e autorità amministrative è misura che discende dalla efficacia diretta di alcune norme comunitarie (tra cui, come più volte illustrato, gli artt. 81 e 82 CE), con la connaturale conseguenza che la disapplicazione di norme interne con esse contrastanti determini, da un lato, effetti favorevoli per i titolari dei diritti riconosciuti dalle norme comunitarie e, dall’altro, effetti sfavorevoli nei confronti di quei soggetti che beneficiavano della «copertura» della normativa interna dichiarata illegittima”.

LEGGI DI SEGUITO, PIU' AMPIAMENTE, TUTTO QUEL CHE SCRIVE IL TAR LAZIO, AL PUNTO 1 DELLA MOTIVAZIONE IN DIRITTO DELLA SENTENZA 125/2013 (IN TEMA DI COMPETENZA DELL’ANTITRUST IN PRESENZA DI REGOLAZIONE NAZIONALE CHE CONTRASTI COL DIRITTO U.E. ED, IN PARTICOLARE, IN TEMA DI DISAPPLICAZIONE) ...

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Avvocato specialista: il Consiglio di Stato approva la bozza di regolamento e dimentica la Corte UE

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Sarebbe "il colmo" se non se ne parlasse nel Congresso Nazionale Forense di Venezia (9 - 11 ottobre 2014) !!!

 

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") LO SCHEMA DI REGOLAMENTO (“Regolamento recante disposizioni per il conferimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247") E IL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 19/9/2014, N. 2971 ...

LE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CHE HO SOTTOLINEATO MI PAIONO VIOLATIVE DEL DIRITTO ALLA CONCORRENZA PERCHE' DISEGNANO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE UN RUOLO DA "ARBITRO" E CONTEMPORANEAMENTE "GIOCATORE".

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO INTERVERRA' ?

DOVREBBE APPARIRE EVIDENTE CHE L'ART. 9 DELLA L. 247/2012, NEL PREVEDERE CHE L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA E LA SUA REVOCA SPETTA AL CNF, ESCLUDE IMPLICITAMENTE CHE IL CNF STESSO POSSA RIVESTIRE ALTRI RUOLI, NEMMENO QUELLI DI "FACILITATORE DELLA FORMAZIONE".

Domandiamoci: un tale regolamento potrebbe essere accusato di avallare pratiche commerciali scorrette del CNF nei confronti di "avvocati consumatori"?

La domanda nasce dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 resa nella causa C-59/12. La risposta credo debba essere "perchè no?".

La Corte (Prima Sezione) ha infatti dichiarato:

"La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia."

Questo il testo del comunicato stampa della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013. Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di giustizia clicca qui.

Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 126/13

Lussemburgo, 3 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-59/12

BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V

Il divieto di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori si applica anche alle casse malattia del regime legale

Né la loro missione di interesse generale né il loro status di organismo di diritto pubblico giustificano che esse siano sottratte a tale divieto

Dopo aver avuto più volte occasione di affermare che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (noa 1), che vieta tali pratiche nei confronti dei consumatori, è caratterizzata da una sfera di applicazione ratione materiae particolarmente ampia (nota 2), la Corte di giustizia precisa per la prima volta che lo stesso vale quanto alla sfera di applicazione ratione parsonae della direttiva stessa.

Infatti, con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la direttiva si applica a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.

Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.

Nella specie, la Corte risponde a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la BKK, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico.

Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la BKK aveva diffuso sul proprio sito Internet, nel 2008, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva, come sostenuto dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tale giudice si è chiesto, tuttavia, se la direttiva e, quindi, il divieto che essa prevede, fosse applicabile alla BKK, in quanto organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
...

Nota 1 : Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
Nota 2 :  V., inter alia, sentenza della Corte del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11  (v. anche comunicato stampa n. 113/13)
....

 

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Per la Corte costituzionale l'iscrizione all'albo forense è un requisito meramente formale ma ...

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Fino al 2010 gli avvocati non iscritti al relativo albo professionale non potevano (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160) accedere al concorso in magistratura, con grave discriminazione rispetto ad altre categorie che a quel concorso venivano ammesse senza particolare severità ) e valenza presuntiva di conoscenze giuridiche approfondite) delle condizioni d'ammissione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 296/2010 ha dichiarato incostituzionale tale norma, affermando tra l'altro che "la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l’iscrizione all’albo forense, del quale non si comprende l’idoneità a rivelare il possesso, in capo all’aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all’esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino “solo” abilitati a svolgere la professione di avvocato”.

La sentenza della Corte costituzionale 296/2010, dichiarò incostituzionale la norma dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 160/2006, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che avessero conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense ma non fossero iscritti all'albo degli avvocati.

Ma attenzione, l'esercizio abusivo della professione, secondo Cassazione, sez. quinta penale, 2/12/2014, n. 50345, scatta per il solo fatto che si curino pratiche legali dei clienti o si predispongano ricorsi: non serve lo svolgimento di effettive attività giudiziaria. Si legge infatti nella sentenza 50345/2014, al punto 2 del "considerato in diritto": "2. D’altronde, l’esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato (Sez. 5, Sentenza n. 646 del 06/11/2013, Rv. 257955)."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 296/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

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Cancellazioni dall'albo forense e decadenze da sindaco vanno trattate allo stesso modo? Why not

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Il TAR Campania, con ordinanza depositata il 30/10/2014, ha rinviato in Corte costituzionale la legge Severino.  L'ordinanza del Tribunale amministrativo della Campania consente al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, di tornare a svolgere la sua attività di amministratore nelle more della decisione della Consulta.

Scrive il TAR Campania: "In disparte la possibilità per il legislatore di dare giuridica rilevanza a fini sanzionatori a fatti accaduti in un tempo anteriore rispetto all’entrata in vigore della legge che li qualifica, è certo che la sospensione di un amministratore da una carica per un fatto storicamente anteriore rispetto alla sua elezione, così come anteriore ne è il provvedimento giudiziario che a questo dà a tal fine rilevanza, costituisce, oggettivamente, applicazione retroattiva della norma.

Ebbene, ritiene il Collegio che l’applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria, anche di natura non penale ai sensi dell’art. 25, secondo comma della Costituzione, urta con la pienezza ed il regime rafforzato di diritti costituzionalmente garantiti, tutte le volte in cui la Carta rimette alla disciplina legislativa il regime ordinario di esercizio di quel diritto; pertanto, ove vi sia riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, assumono rango costituzionale anche i principi generali che disciplinano la fonte di produzione normativa primaria; di conseguenza, essendo il divieto di retroattività di cui all’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, uno dei principi su cui si fonda l’efficacia della legge nel tempo, la sua violazione è anche violazione del diritto che la Costituzione espressamente la chiama a disciplinare e proteggere.

In questo senso, l’art. 51 della Costituzione nell’affidare alla legge l’individuazione dei requisiti per l’accesso alle cariche pubbliche, quindi la disciplina positiva per l’esercizio del diritto di elettorato passivo, ciò consente nei limiti fisiologici entro i quali alla legge stessa è consentito operare, cioè non retroattivamente.

Si aggiunge che la forza di tale assunto s’intensifica, tenuto conto del primo dei citati postulati, ossia la natura sanzionatoria delle cause ostative di cui al d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 – tra cui figura la sospensione dalla carica applicata al ricorrente – attesa l’inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell’ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali.

Ora, anche per l’assenza di una norma transitoria, non è possibile in via interpretativa al giudice del merito risolvere la questione della legittimità costituzionale del superamento del limite costituito dal divieto di retroattività della legge anche nell’ipotesi in cui la sospensione dalla carica sia prevista in caso di condanna non definitiva; il dubbio di compatibilità costituzionale concerne la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento in favore della previsione normativa di tale misura cautelativa di salvaguardia della moralità dell’amministrazione pubblica rispetto all’ampio favor da riconoscersi alle facoltà di pieno esercizio del diritto soggettivo di elettorato passivo di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione, da ritenersi inviolabile ai sensi dell’art. 2 della Carta, nonché posto a fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall’art. 97, secondo comma, ed infine espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sensi dell’art. 4, secondo comma.

Conclusivamente, il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, dell’art. 11, primo comma, lettera a) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, in relazione all’art.10, primo comma lettera c) del medesimo decreto legislativo perché la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo comma della Costituzione.

Ai sensi dell’art.23, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 il giudizio è sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.

Ai sensi dell’art.23, quarto comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 la presente ordinanza sarà notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica."

 

Alla difesa degli avvocati-part-time cancellati dall'albo ex l. 339/03 basterà dimostrare l'irrilevanza del regime transitorio di 36 mesi (una chiara "confessione" da parte del legislatore, del fatto che i dipendenti pubblici a part time ridotto che facevano anche l'avvocato "non facevano male a nessuno").

Leggi di seguito, cliccando su "LEGGI TUTTO", il testo integrale della pronuncia del TAR Campania ...

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Avvocati sempre più poveri e sempre più vecchi

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Secondo uno studio presentato dall’ufficio attuario della Cassa Forense sull’avvocatura italiana per l’anno 2013 c'è un vero e proprio un crollo del reddito medio degli avvocati, con un calo del -1,6% rispetto al monte redditi del 2012 e del -3,1% annuo rispetto al reddito del 2012. In valori assoluti, il reddito medio ai fini Irpef, di un avvocato iscritto all’albo nel 2012 si è attestato sui 38.000 euro con circa 57.000 euro di fatturato, ma se si entra nel dettaglio, le statistiche mostrano che oltre 20.000 professionisti hanno fatturati pari a zero e che quasi il 50% produce redditi inferiori a 10.300 euro l’anno, mentre solo l’8,6% dichiara redditi superiori a 91.000 euro.

Queste le conclusioni cui giunge Cassaforense:
"Conclusioni
Il progressivo “invecchiamento relativo” della popolazione italiana, dovuto alla riduzione numerica della popolazione nelle fasce di età più giovane, sta manifestando i suoi effetti anche nel mondo della professione forense.
Il numero dei potenziali nuovi professionisti si è drasticamente ridotto.
Tale fenomeno potrebbe condurre in futuro una presumibile situazione di stazionarietà, se non di riduzione, del numero dei professionisti.
Se non si può agire sull’aspetto demografico per arginare gli effetti negativi legati a una contrazione dei potenziali contribuenti, andrebbero improntate politiche di sostegno alla professione anche al fine di contrastare la perdita di “chance di redditività” che la professione forense offre oggi rispetto al passato".

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I due difetti della nostra età sono la mancanza di principi e la mancanza di profilo (O. Wilde)