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TAR Lazio 1837/16 ammette ai corsi di medicina in sovrannumero per violata segretezza delle prove

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TODOS CABALLEROS

OVVERO MEGLIO UN ASINO VIVO CHE UN DOTTORE MORTO

MA CHI E' L'ASINO IN QUESTO CASO ?

Il TAR Lazio, con sentenza N. 1837/2016, depositata l'8/2/2016, ha ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'anno accademico 2014-2015, anche in sovrannumero, presso le Università di interesse (e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria) un gran numero di studenti, avendo ritenuto non sicuramente soddisfatte le garanzie di anonimato delle prove selettive d'ammissione.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 1837 DEPOSITATA L'8/2/2016 ...

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Circolare CNF del 18/3/2015 su negoziazione assistita (con utile modulistica per lo stato civile)

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Il Consiglio Nazionale Forense ha indirizzato ai presidenti dei COA, il 18 marzo 2015, una circolare in materia di negoziazione assistita (circolare 6-C-2015), allegando una utile modulistica per gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 12. d.l. 132/2014 (modulo di trasmissione dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. 132/2014 e due formulari utili al rilievo statistico e relativi al medesimo art. 6 e all’art. 12).

Si legge nella circolare: "... il d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita in forme e per situazioni giuridiche differenti. L’impegno dell’Avvocatura per lo sviluppo di questo meccanismo alternativo alla giurisdizione non può che essere massimo, atteso che pone al centro la nostra figura professionale.
Per questo motivo, anche nell’ottica di migliorare dal punto di vista tecnico le soluzioni normative vigenti, il Consiglio nazionale ha iniziato un percorso di collaborazione con il Ministero dell’interno, l’Istat e la Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia per monitorare l’impatto della procedura di nuovo conio e per agevolare gli avvocati negli obblighi legislativi derivanti, in particolare, dall’art. 6. Difatti, ai sensi del comma 3, nelle procedure di negoziazione in materia di separazione e divorzio, «l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5». Il comma 4 poi, com’è noto, prevede una sanzione amministrativa per l’avvocato che violi tale obbligo.
Pertanto, sono lieto di trasmetterVi tre differenti moduli che potranno essere utili nella nostra pratica quotidiana. Si tratta, in particolare, del modulo di trasmissione dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 3 e di due formulari utili al rilievo statistico relativi al medesimo art. 6 e all’art. 12, che potranno ugualmente essere depositati presso l’ufficiale dello stato civile.

L’art. 12 - che riguarda la «separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile» - non richiede l’assistenza tecnica obbligatoria, purtuttavia non è escluso – ed anzi probabile – che l’avvocato assista le parti nella redazione dell’accordo. Ragion per cui è apparso utile fornire modulistica per il rilievo statistico anche a questo fine. ..."

Nel sito www.negoziazione-assistita.it trovi anche i moduli li tallegati alla circolare.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni. E ancora, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

 

Anche nella negoziazione assistita l'avvocato deve sollecitare, dissuadere e informare il cliente

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Si deve ritenere che a partire dal conferimento del mandato, anche prima della conclusione della convenzione di negoziazione assistita e poi durante tutto il corso della procedura di negoziazione assistita, l'avvocato abbia il dovere di sollecitare, dissuadere e informare il cliente, rappresentandogli tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, che ostino al raggiungimento del risultato o creino il rischio di effetti dannosi.  Pare, infatti, che l'insegnamento della Cassazione circa i doveri dell'avvocato nei confronti del cliente (da ultimo ribadito in sentenza n. 6782/2015) debba riguardare anche l'attività correlata alla preparazione e poi allo svolgimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Si legge nella sentenza della Cassazione n. 6782/2015: "Nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

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Consiglio di Stato n. 1164/2016: il Consiglio nazionale forense è anche "associazione di imprese"

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Caduta la maschera del Consiglio Nazionale Forense: si apre (finalmente) la caccia !

D'ora in poi dimostrare che il Consiglio Nazionale Forense, agendo come associazione di imprese, abbia adottato una "decisione" lesiva della concorrenza potrà essere fonte di gravissime sanzioni per il CNF stesso. E c'è da scommettere che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non mancherà di irrogarle. Inoltre, a breve, con l'entrata in vigore della direttiva 2014/104/UE (c.d. private enforcement) si aprirà la strada alle richieste di risarcimenti di privati per le dette condotte lesive della concorrenza. Tanti saranno, prevedo, gli avvocati che chiederanno risarcimenti al CNF (magari per come ha scritto le regole deontologiche).

PAGHERANNO TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI, CON I LORO CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE (e non potranno lamentarsi, visto che i membri del CNF se li sono scelti loro).

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 22 marzo 2016, n. 1164, ha statuito che il Consiglio nazionale forense non è solo un ente pubblico non economico: è anche associazione di imprese che, in quanto tale, risponde per aver adottato "decisioni" lesive della concorrenza.

NON BASTAVA CHE IL CNF FOSSE GIUDICE, AMMINISTRATORE, LEGISLATORE DI SETTORE ... ADESSO LO SI DOVRA' DEFINIRE ANCHE IMPRENDITORE ! SECONDO ME NON PUO' FARE TUTTE QUESTE COSE.

Mi domando quando i giudici amministrativi e la Corte costituzionale riconosceranno espressamente l'incidenza anticoncorrenziale dell'esercizio delle pubbliche funzioni giurisdizionali dell'ordine (scriveva il Consiglio di Stato, sez. I, nel parere 27 dicembre 2010, n. 5679/10 che l'ordine "nei procedimenti disciplinari, valuta casi concreti e non pone atti aventi effetti generali sui mercati, valutabili alla stregua  d'intese restrittive della concorrenza").

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1164/2016 (in neretto i passaggi salienti) ...

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TAR Lazio 3989 dell'1/4/2016 su incompatibilità e conflitti di interessi per il mediatore avvocato

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Il Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016, ha stabilito che l’art. 14 bis d.m. n. 180/2010 è illegittimo per eccesso di potere.

L'accoglimento del ricorso al TAR comporta:

1) l’espunzione dell’intero art. 14 bis dal testo del d.m. n. 180/2010;

2) l’annullamento, per illegittimità derivata, della circolare ministeriale 14 luglio 2015, avente ad oggetto “incompatibilità e conflitti di interesse mediatore e avvocato” emanata dal Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio III – Reparto mediazione a firma del Direttore Generale della giustizia civile.

Il TAR Lazio ha ritenuto stridente col contesto normativo la disposizione contestata, di cui all’art. 14 bis, del d.m. 180/2010 (come introdotto dall’art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n. 139) che si occupa direttamente dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo mediatore e per la quale: Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.

La sentenza n. 3989/2016 riconosce che la normativa primaria non ha riservato alla decretazione regolamentare ministeriale alcun margine per intervenire sui temi dell’incompatibilità e del conflitto di interessi del singolo mediatore, al fine poi di estenderli anche a soci, associati e professionisti esercenti attività professionale nei medesimi locali. Fondamentali appaiono le seguenti consoderazioni della sentenza 3989/2016:

"Sotto il profilo, formale, basti richiamare l’art. 17, comma 3, l. n. 400/1988, secondo il quale “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge…”

 

Sul punto è stato già chiarito che, almeno per quel che riguarda i “regolamenti” di cui al richiamato art. 17, comma 3, l. cit., è sempre necessaria un’espressa previsione di legge che legittimi l’attuazione, e quindi l’estensione, della potestà regolamentare in questione (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 25.5.11, n. 3144). Nel caso di specie tale espressa previsione di legge è assente.

 

Sotto il profilo sostanziale, non può farsi a meno di ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di pronuncia del necessario parere sul testo del d.m. impugnato, aveva chiaramente espresso la riserva in ordine alla collocazione dei commi 1 e 3 dell’art. 14 bis del testo al suo esame, “…trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa”.

 

Tali ultime osservazioni – ad avviso del Collegio – rimarcano anche la fondatezza di quanto lamentato dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso.

 

Si evidenzia, infatti, che l’art. 84, comma 1, lett. o), d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98/13, ha inserito nel testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 20/2010 il comma 4 bis, secondo il quale “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

 

Il richiamo alla qualifica assunta “di diritto”, secondo la norma primaria come innovata, ad avviso del Collegio evidenzia la peculiarità della figura dell’avvocato-mediatore, che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.

 

Ne consegue che il decreto ministeriale in esame non ha tenuto conto della peculiare disciplina che regola la professione forense, di cui alla l. 31.12.2012, n. 247 e allo specifico codice deontologico vigente, pubblicato sulla G.U. del 16.10.2014, il cui art. 62 prevede esplicitamente la regolamentazione della funzione di mediatore per colui che è avvocato.

 

In merito, infatti, si evidenzia che l’art. 3, commi 3 e 4, l. n. 247/12 cit. prevede che “L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque…”.

 

Il Collegio ritiene che se il legislatore, con norma primaria (art. 16, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010), ha ritenuto di individuare la sola figura dell’avvocato quale mediatore “di diritto”, ne consegue che, vista l’inscindibilità tra le due qualifiche, doveva considerarsi la vigenza e immediata applicabilità dell’altra normativa primaria che già si occupava di regolare le funzioni di mediatore, sia pure attraverso il richiamo “mobile” al contenuto del codice deontologico.

 

Con l’introduzione dell’esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all’art. 14 bis d.m. n. 139/14, peraltro – come visto – senza specifica “copertura legislativa”, si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli “avvocati-mediatori” che non aveva ragione di essere e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria, come d’altronde subito osservato dal Consiglio di Stato.

 

In sostanza, il Collegio osserva che poteva in ipotesi darsi luogo a una sola alternativa: o la disciplina regolamentare generale riguardante (tutti) i mediatori – ferma restando l’osservazione sulla carenza di delega legislativa – faceva salve le disposizioni già adottate per coloro che erano ritenuti da fonte primaria mediatori “di diritto” (vale a dire gli avvocati) ovvero doveva darsi luogo ad una iniziativa legislativa di pari rango primario, qualora le vigenti disposizioni di cui all’art. 62 del Codice deontologico non fossero state ritenute valide e condivisibili alla luce di esperienze maturate nel frattempo. Tali ipotesi alternative sono state entrambe disattese e, per tale ragione, il ricorso si palesa fondato anche sotto tale ulteriore profilo.

 

Da ultimo, per mero tuziorismo, il Collegio osserva che la decretazione ministeriale non pare che abbia colto appieno l’estrema, variegata composizione degli studi legali professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in ciascun distretto di Tribunale.

 

Non pare essersi tenuto conto, vale a dire, che in alcune parti del territorio nazionale, in special modo nelle città metropolitane, l’organizzazione professionale pare andare verso una composizione orientata su studi professionali “complessi”, spesso interdisciplinari, e con un numero sostanzioso di organismi di mediazione sul territorio, così che non pare irreversibile sulla scelta di effettuare anche la mediazione il mutamento di un organismo di appartenenza per il singolo legale. Vi sono però in altre zone del territorio organizzazioni più “semplici” e capillari”, ove l’avvocato, da solo e in locali da lui unicamente detenuti, esercita sia in campo penale che civile che tributario e/o amministrativo, con uno e massimo due organismi di mediazione di riferimento, così che le disposizioni di cui all’art. 14 bis in esame lo costringerebbero a rinunciare inevitabilmente alla mediazione.

 

Così pure non trascurabili sono le osservazioni secondo le quali ben potrebbe una parte scegliere un organismo di mediazione specifico, ove è iscritto un legale di fiducia di controparte, al solo fine di impedire l’assistenza nell’affare. Ciò evidentemente stride con la libertà di scelta del mediatore che è alla base della normativa dell’intero d.lgs. n. 28/2010.

 

Ebbene se non può dimenticarsi che le caratteristiche del regolamento di cui all’art. 17 l. n 400/88 cit., secondo la giurisprudenza, esprimono una potestà normativa “secondaria” attribuita all'Amministrazione al fine di disciplinare, in astratto, tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della “generalità e dell'astrattezza”, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 18.2.15, n. 823), nel caso di specie tale caratteristiche sembrano smarrite, in quanto la generalità dell’applicazione dell’art. 14 bis va a collidere con la determinabilità dei soggetti più considerati, che sembrano – stante l’impostazione della norma regolamentare in questione - i soli “avvocati-mediatori”. Anche sotto tale profilo, quindi, si palesa la violazione dell’art. 17 cit.

 

A conclusione contraria non portano, poi, le tesi espresse nelle difese erariali.

 

Sostengono quest’ultime che lo scopo dell’art. 14 bis cit. è quello di assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie di indipendenza e terzietà.

 

Sul punto, però, non può che richiamarsi nuovamente il contenuto dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 cit. che demanda al regolamento dell’organismo scelto dalle parti - e non a regolamento ministeriale ex art. 17, comma 3, l. cit. - la garanzia di nomina di un mediatore che assicuri imparzialità e idoneità allo svolgimento dell’incarico. In merito basti osservare che il Ministero della Giustizia, quale organo vigilante, dispone di tutti gli strumenti per verificare il contenuto dei singoli regolamenti degli organismi e chiederne l’eventuale modifica, soprattutto laddove si rinvengano anomalie riguardo lo svolgimento dell’attività da parte di “avvocati-mediatori”.

 

Sostiene la difesa erariale, altresì, che l’impianto dell’art. 16 d. lgs. n. 28/2010 consentirebbe l’emanazione di “appositi decreti ministeriali” concernenti la nomina e i requisiti che il mediatore deve possedere, tra i quali quelli dell’imparzialità e terzietà.

 

In realtà, il Collegio osserva che il comma 2 dell’art. 16 in questione non prevede l’emanazione di appositi decreti ministeriali ma si limita – come già sopra riportato – a prevedere che “La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.”. Non vi è dunque alcun accenno alla nomina e ai requisiti del mediatore. Anzi, come pure sopra evidenziato, i successivi commi dell’art. 16 ribadiscono la vigilanza del Ministero della Giustizia e la qualità di mediatori “di diritto” degli avvocati, con tutte le conseguenze, dirette e indirette, sopra rappresentate, cui si rimanda. Ciò assume connotazione logica secondo quanto riconosciuto dalle stesse difese erariali, laddove richiamano l’art. 3 d.lgs. n. 28/2010 che, appunto, rimette agli organismi di disciplinare con regolamento le modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità. Non avrebbe alcun senso condivisibile, quindi, una previsione normativa che dapprima demanda ai regolamenti degli organismi di occuparsi delle modalità di nomina dei mediatori al fine di garantirne (anche) l’imparzialità e poi demanda a decreto ministeriale la stessa materia.

 

Né si comprende poi in cosa consista la differenza tra “imparzialità” e “incompatibilità e conflitto di interessi”, che l’Avvocatura evidenzia, laddove la prima non può che comprendere le altre due, costituendone presupposto.

 

Sostiene l’Amministrazione che ad ulteriore dimostrazione della competenza del d.m. a disciplinare la materia dell’incompatibilità dovrebbe leggersi la disposizione del richiamato art. 16, comma 2, secondo la quale: “Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223...”.

 

Ebbene, la lettura di tali decreti convince del contrario, in quanto l’art. 7 del d.m. n. 222/04, occupandosi del regolamento di procedura, prevede(va) appunto che: “Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico…” mentre il d.m. n. 223/04 si limitava ad occuparsi delle indennità.

 

Secondo la difesa erariale il testo dell’art. 38 del d.lgs. n. 5 del 2003, che costituiva la base normativa del d.m. n. 222 cit., aveva lo stesso contenuto dell’art. 16 d.lgs. n. 28/2010 e nessuno aveva mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale d.m.

 

Il Collegio non può che osservare come il richiamato art. 38, ben più sintetico dell’art. 16 d.lgs. 28/2010, non conteneva alcuna delega alla potestà regolamentare ministeriale in ordine all’individuazione di requisiti di imparzialità del singolo mediatore - e quindi di incompatibilità e conflitto di interessi – ma si limitava, al comma 2, a prevedere che: “Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti…”.

 

E’ facile convenire che “nessuno ha mai dubitato della legittimità delle ipotesi di incompatibilità previste da tale DM”, ma perché in tale decreto non vi erano regolate ipotesi di incompatibilità, come invece contenute nell’art. 14 bis impugnato in questa sede, facendosi rimando sul punto ai regolamenti dei singoli organismi.

 

Infine, che la norma contestata sia rivolta a tutti i mediatori e non solo agli avvocati non legittima la deroga ai limiti di cui all’art. 17, comma 3, l. n. 400/88 ma evidenzia, proprio per la sua generalità e astrattezza, l’illogicità di conseguenze specifiche nei confronti della specifica categoria in questione, qualificata da norma primaria mediatore “di diritto”, laddove sussistono già le regolamentazioni dei singoli organismi di mediazione e quella di cui all’art. 62 del codice deontologico, che comunque l’avvocato è tenuto ad osservare.

 

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento per le deduzioni di cui ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure, comportando l’accoglimento del gravame e comunque l’espunzione dell’intero art. 14 bis dal testo del d.m. n. 180/2010.

 

La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, poi, anche l’annullamento dell’impugnata circolare ministeriale di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità derivata."

 

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