Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Almeno assicurare la totalizzazione per il diritto alla sicurezza sociale

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Il reclamo presentato dalll'Associazione Nazionale Giudici di Pace contro l’Italia al Comitato europeo dei diritti sociali (reclamo n. 103/2013, depositato il 2/8/2014) è stato ritenuto ricevibile e verrà esaminato nel merito. L'ha deciso il Comitato europeo dei diritti sociali  in data 2/12/2015 (CC102Admiss_en). Secondo l'associazione ricorrente l'Italia avrebbe violato l’articolo 12, par. 4, lett. b, della Carta sociale europea del 1961 modificata nel 1996 (ratificata dall’Italia con legge 9/2/1999 n. 30), per cui gli Stati sono tenuti ad assicurare “l’erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti”.

LEGGI DI SEGUITO (CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO") IL RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

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Un revirement delle SS.UU. in virtù di giusto processo e terzietà del giudice

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(da www.servizi-legali.it )

Già con sentenza 17938 dell'1/7/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato la loro giurisprudenza in forza del principio del giusto processo e della terzietà del giudice.
Hanno allora deciso che "La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cpc, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc".
Hanno allora, tra l'altro, argomentato: "Non ignora il Collegio che in alcune decisioni risalenti è stato affermato l'opposto principio delle riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati. In particolare, questa Corte ha affermato che <<nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo la pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all'iniziativa del medesiomo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte>> (Cass. 67/1983), in quanto può essere surrogato dalla iniziativa dello stesso consiglio (Cass. 2953/1964). Questa interpretazione, però, costruita sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni) appare oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice, espressamente introdotto nel nostro ordinamento (art. 111 Cost., comma 2) con legge costituzionale n. 2/2009".

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Google e la crisi dei giornali tradizionali: una lezione per la riforma forense

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(da www.servizi-legali.it )

Leggo sul sito www.isdi.it un commento a una importante lezione di economia e di storia, utile anche per riflettere sul necessario aggiornamento delle regole sulla consulenza legale.
A impartire la lezione è Google, il 20 luglio 2010.
Così si legge, tra l'altro, nel commento di www.isdn.it , intitolato "Google alla FTC Usa (e agli editori): è finita l’ era della scarsità artificiale di informazione": 
Problemi economici richiedono soluzioni economiche e non soluzioni normative.
Google replica, con una “lezione” di storia (e di economia), alle critiche che gli aveva rivolto qualche settimana fa la Federal Trade Commission Usa (FTC, Commessione Federale del Commercio, il cui scopo è la ‘protezione del consumatore’). La Commissione, al termine di una serie di audizioni svolte allo scopo di individuare “soluzioni per reinventare il giornalismo”-, aveva rilevato che, a suo parere, la stampa avrebbe bisogno di proteggere i suoi diritti contro i motori di ricerca e gli aggregatori che “sfruttano i contenuti protetti dai diritti d’ autore senza pagarli”. E – segnala Businessinsider.com – aveva avanzato alcune proposte “politiche”, fra cui la riduzione dei diritti di utilizzo dei contenuti dei giornali da parte di motori di ricerca e aggregatori e la creazione di una esenzione dalle norme antitrust che consenta ai quotidiani di formare un cartello per obbligare i primi a pagare per accedere ai loro contenuti.
In un documento di 20 pagine, Google risponde con i suoi argomenti abituali (ma di buon senso) spiegando – rileva Benoit Raphael sul suo blog – che i motori di ricerca non saccheggiano l’ informazione, ma pubblicano dei link, svolgendo un servizio di pura segnalazione e rendendo accessibili i contenuti pertinenti alle richieste degli utenti.
Precisando che:
“Gli elevati margini di profitto che i giornali hanno realizzato in passato si basavano su una scarsità artificiale: una scelta limitata per gli inserzionisti come per i lettori. Con internet questa scarsità è finita ed è stata rimpiazzata dall’ abbondanza. Nessuna dichiarazione politica potrà far ritornare  le cifre d’ affari dei giornali a come erano prima che nascesse l’ informazione online. Non si tratta di opporre dei dollari analogici a dei centesimi digitali, ma piuttosto di comprendere in maniera realistica come guadagnare soldi in un mondo in cui abbondano la concorrenza e le scelte degli utenti”.
Con questa piccola lezione di economia digitale, rilevata da Jeff Jarvis sul suo blog:
“Le sfide che l’ industria dell’ Informazione deve attualmente affrontare sono di natura commerciale, non giuridica, e possono essere trattate in maniera efficace solo con delle soluzioni commerciali. Le proposte di regolazione che rimettono in causa il funzionamento di mercati in buona salute e impediscono l’ avanzre del cambiamento non sono la soluzione”.
A cui – segnala ancora Raphael – Google aggiunge un’ altra lezione, ma di storia. Questa mania di accusare il mondo intero di saccheggio e/o di corruzione della conoscenza non è nuova ..."


(vai su www.isdi.it per leggere il seguito).

Il documento di 20 pagine di Google lo puoi leggere all'indirizzo http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/07/business-problems-need-business.html

A proposito della riforma della professione forense, mi pare evidente quanto il calo dei profitti dei giornali tradizionali possa essere assimilato, per identità delle cause strutturali, al calo dei redditi derivanti agli avvocati dalla loro attività di consulenza.
Anche per la consulenza giuridica vale il richiamo
“Problemi economici richiedono soluzioni economiche e non soluzioni normative".
Chi ha orecchie per intendere, intenda.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 17:24
 

Cassazione 26229/2014 su principio del "pro rata" nella previdenza dei professionisti

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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 26229, depositata il 12/12/2014, ha stabilito che l’ente previdenziale dei commercialisti non puo’, con atto unilaterale (regolamentare o negoziale) adottato dopo che sia maturato il diritto alla pensione, ridurre l’importo di questa. Tanto meno può farlo adducendo generiche ragioni finanziarie: cio’ lederebbe l’affidamento del professionista pensionato, il quale è tutelato dall'art. 3 della Costituzione quanto a consistenza economica del diritto soggettivo.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 26229 DEPOSITATA IL 25/11/2014 SUL PRINCIPIO DEL "PRO RATA" NELLA PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI ...

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Cassazione 53/2015 sul principio del "pro rata" nella previdenza dei professionisti

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I commercialisti in pesione non vedranno ridotti i loro assegni dal contributo di solidarietà se potranno vantare un diritto quesito. Per la sentenza della Cassazione n. 53/2015, depositata l'8/1/2015, "lo ius superveniens di cui alla legge n. 296 del 2006 ... non può essere invocato in relazione a provvedimenti che ... hanno inciso su pensioni in essere al momento della loro emanazione".

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, N. 53 DEL 23 SETTEMBRE 2014 - 8 GENNAIO 2015 ...

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In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)