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Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ad opera del giudice di ultima istanza

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Sul sito www.europeanrights.eu , newsletter n. 39 del 15/7/2013, trovi un interessante articolo di Roberto Conti intitolato "Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria".
Questo l'indice:
1. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: a) l’oggetto.
2. Segue: b) se”, “quando” e “come” attivare il rinvio pregiudiziale. Le note informative e le Raccomandazioni della Corte di Giustizia rivolte ai giudici nazionali.
3. Gli effetti delle pronunzie rese dalla Corte di Giustizia. Efficacia endoprocessuale ed extraprocessuale.
3.1 Sui rapporti fra sentenza interpretativa e diritto nazionale.
3.2 Ancora a proposito dei ruoli fra giudice nazionale e giudice interno:alla ricerca della ratio decidendi delle sentenze della Corte di Giustizia: il ricorso al metodo del distinguishing.
4. I dubbi del Consiglio di Stato –Cons.Stato 5 marzo 2012 n.1244(ord.)- sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE del giudice di ultima istanza.
4.1 Il ruolo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del giudice di ultima istanza.
4.2. Tornando a Cons.Stato n.1244/2012: il sistema è chiaro od oscuro?
4.3. Rischio di irragionevole durata del processo per effetto del rinvio pregiudiziale?
4.4. Rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza e responsabilità dello Stato(giudice).
5. Il dialogo ascendente e discendente tra giudice nazionale e Corte di giustizia.
5.1 Perché dialogare con la Corte di Giustizia.
5.2 La metafora della rete ed il dialogo fra giudice nazionale e Corte di Giustizia.

Riporto di seguito i paragrafi 4.1 e 4.4 (clicca su "LEGGI TUTTO")

 

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4.1 Il ruolo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del giudice di ultima istanza.
E’ utile soffermarsi su un recente provvedimento del Consiglio di Stato che ha formulato alcuni quesiti in ordine alla portata del rinvio pregiudiziale rispetto al giudice nazionale di ultima istanza, consentendo una riflessione di più ampio raggio che riguarda, ancora una volta il meccanismo del rinvio disciplinato dall’art. 267 TFUE.
Ed invero, sull’efficacia del rinvio pregiudiziale si è già detto sopra con riguardo ai rapporti con i giudici non di ultima istanza. Certo, potrà dirsi che tratti in parte diversi assume il sistema dei rapporti fra giudice di ultima istanza e la Corte UE.
La ratio principale dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ora disciplinato dall’art.267 3^ par.TFUE è quella di impedire il formarsi o il consolidarsi di una giurisprudenza nazionale che rechi errori di interpretazione o un’erronea applicazione del diritto comunitario (nota 54).
Tale obbligo è commisurato alla posizione strategica di cui godono le corti supreme negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, nel rispetto del loro tradizionale ruolo di unificazione del diritto, dette corti sono tenute ad assicurare il rispetto, da parte degli altri giudici nazionali, della corretta ed effettiva applicazione del diritto comunitario. Inoltre, esse si occupano degli ultimi ricorsi destinati a garantire la tutela dei diritti che il diritto comunitario conferisce ai singoli (nota 55).
Secondo la Corte comunitaria-sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit e a. - i giudici nazionali le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno «sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che non abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi»
Di ciò si ha la misura esaminando l’ipotesi “limite” che la stessa giurisprudenza di Lussemburgo – sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo - ha ammesso, facendo risalire allo Stato la responsabilità per violazione di ultima istanza ascrivibile al giudice nazionale di ultima istanza che non si è avvalso del rinvio pregiudiziale.
Nella prospettiva disegnata dalla Corte di giustizia «un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione l'ultima istanza dinanzi alla quale i singoli possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto comunitario», per cui la violazione di tali diritti prodotta da una decisione non più impugnabile impone la responsabilità dello Stato proprio per evitare che i singoli siano privati della possibilità di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti>> (Corte di giustizia 30 settembre 2003, n. C- 224/01 Köbler c. Repubblica d’Austria p.34).
In questa visuale il rinvio pregiudiziale ex art.234 par. 3 CE –ora art.267 par.3 TFUE-costituisce al contempo obbligo e misura della responsabilità, se è vero che la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale viene dalla stessa Corte individuata come una delle condizioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili- (p.51 sent. Köbler).

4.4. Rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza e responsabilità dello Stato(giudice).
Secondo Cons.Stato n.1244/2012 dall’omesso rinvio pregiudiziale potrebbe derivare responsabilità dello Stato. Ed in questo ambito chiede alla Corte di giustizia di chiarire <<in presenza di quali circostanze di fatto e di diritto l’inosservanza dell’art. 267, par. 3, TFUE configuri, da parte del giudice nazionale, una “violazione manifesta del diritto comunitario”, e se tale nozione possa essere di diversa portata e ambito ai fini dell’azione speciale nei confronti dello Stato ai sensi della legge 13 aprile 1988 n.117 per “risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” e dell’azione generale nei confronti dello Stato per violazione del diritto comunitario.>>
Tale quesito si collega all’affermazione, contenuta nella parte motiva, secondo la quale “…Laddove si configuri un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, la sua violazione è ritenuta dalla Corte di Giustizia CE sanzionabile mediante la responsabilità degli Stati membri, che sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione riconducibili ad organi giudiziari, e in particolare quando questi ultimi omettano di ottemperare all’obbligo di rinvio pregiudiziale [Corte giust. CE, 30 settembre 2003 C-224/01, Köbler; Id. 13 giugno 2006 C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; Id., sez. III 24 novembre 2011 C 379/10 Commissione europea c. Repubblica italiana].”
Orbene, è sufficiente evidenziare che tre sono le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni causati ai singoli per violazione del diritto dell’Unione al medesimo imputabile, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Il che val quanto dire che l’omesso rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza in tanto, a parte i rimedi previsti da ciascuno Stato a livello interno (nota 69), potrà dare luogo a responsabilità, in quanto l’attività dello stesso giudice di ultima istanza abbia dato luogo ai presupposti appena ricordati.
In altri termini, sembrano proprio le coordinate che governano il sistema dei rapporti fra "giudice comune del diritto eurounitario di ultima istanza" e Corte di giustizia a rendere palese che la mancata attivazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale, solo se correlata ad un'ipotesi di violazione del diritto eurounitario, contribuirà ad integrare il presupposto della violazione manifesta per le ipotesi in cui la mancata attivazione del meccanismo del rinvio, obbligatorio per il giudice di ultima istanza, abbia dato luogo ad una soluzione giurisprudenziale non in linea con la tutela offerta in via astratta ed in concreto dalle istanze eurounitarie (nota 70).
Ed è per questo motivo, ci sembra, che l’Avvocato Generale Lèger ebbe a chiarire, nelle Conclusioni presentate nel procedimento Traghetti del Mediterraneo, che “…L’inadempimento di siffatto obbligo rischia infatti di condurre il giudice di cui trattasi a commettere un errore che rientra in una delle dette ipotesi, indipendentemente dal fatto che si tratti di errore nell’interpretare il diritto comunitario applicabile o nel dedurre le conseguenze che se ne devono trarre per l’interpretazione conforme del diritto interno o per la valutazione della compatibilità di quest’ultimo con il diritto comunitario”-p.66-, poi aggiungendo che“…l’inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale costituisce uno dei criteri da prendere in considerazione per stabilire se sussista una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, imputabile ad un organo giurisdizionale supremo, che si aggiunge a quelli che la Corte aveva già formulato nella citata sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, e nella successiva giurisprudenza, riguardo alla responsabilità dello Stato per fatto del legislatore o dell’amministrazione” –p.69- (nota 71).
Corre ancora una volta la necessità di ricordare che l’obbligo di rinvio pregiudiziale a carico delle giurisdizioni di ultima istanza mira in particolare ad evitare che in uno stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale contraria al diritto dell’UE-Corte giust.4 giugno 2002, causa C-99/00, Lyckeskog (Racc. pag. I-4839, punto 14), e 22 febbraio 2001, causa C-393/98, Gomes Valente (Racc. pag. I-1327, punto 17).
Se dunque questa violazione non c’è stata, sembra davvero difficile ipotizzare una responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE, semmai potendosi ipotizzare un vulnus all’art.6 CEDU nei termini indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza sopra ricordata. Si vedrà, dunque, qual è la risposta che offrirà la Corte di Giustizia.
Certo l’ordinanza del Consiglio di Stato mostra apertamente la preoccupazione del giudice amministrativo per i pericoli connessi alla proliferazione di azioni di responsabilità a carico del giudice di ultima istanza- recte, dello Stato per violazione del diritto UE a carico del Consiglio di Stato (nota 72) - e sembra chiedere alla Corte di Giustizia un ombrello sotto il quale potersi proteggere (nota 73).
Quanto all’ulteriore richiesta di chiarimenti che Cons.Stato n.1244/2012 rivolge alla Corte di Lussemburgo -...quali sono le conseguenze giuridiche, anche in termini di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, se il giudice a quo esclude la rilevanza della questione d’interpretazione del diritto comunitario, errando nel valutare se il diritto comunitario è o meno applicabile al caso concreto…- occorre considerare la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo e le conclusioni dell'Avvocato Generale Legèr rese nella causa Traghetti del Mediterraneo, le quali sembrano orientate a ritenere la responsabilità dello Stato Giudice ogni volta che l'attività interpretativa del diritto interno sia rivolta a bypassare l'ordinamento UE (nota 74).
In conclusione, non è dato sapere – anzi, chi scrive ne dubita fortemente (nota 75) - se l’ordinanza di
rimessione offra spunti di tale novità da modificare l’attuale quadro del diritto vivente della Corte di Giustizia. Tale ordinanza potrebbe, semmai, contribuire a mettere in chiaro che la portata del rinvio pregiudiziale non può essere circoscritta per mano dei legislatori nazionali, a pena di fare perdere quei connotati che hanno consentito alla Corte di Giustizia e, soprattutto, ai diritti di matrice eurounitaria, di progressivamente affermarsi, proprio grazie al rinvio pregiudiziale in maniera armonica ed uniforme a livello europeo.

NOTA  54: Corte giust. 15 settembre 2005, causa C495/03, Intermodal Transports (Racc. pag. I8151, punto 29.

NOTA 55: Concl.Avv. Gen Yves Bot presentate il 24 aprile 2007 nella Causa C2/06.

NOTA 69: Cfr.CONDINANZI-MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, Milano, 2009, 214.

NOTA 70: Così ci eravamo espressi nel commentare la sentenza del Novembre 2011 resa nel procedimento Commissione c. Italia già ricordato. Nello stesso senso, sembrano orientati CONDINANZI-MASTROIANNI, op.cit., 215 e 216, i quali hanno peraltro ricordato Corte Giust.9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione c. Italia, che confermerebbe la possibilità di sollevare con successo un procedimento di infrazione a carico dello Stato che, a mezzo dei suoi giudici, non abbia sperimentato il rinvio pregiudiziale.

NOTA 71: E’ tuttavia vero che lo stesso Avvocato Generale aggiunge, nel prosieguo delle Conclusioni, che “… In effetti, come ho già indicato al paragrafo 144 delle mie conclusioni nella causa conclusasi con la citata sentenza Köbler, non può escludersi a priori che la responsabilità dello Stato sorga per il solo fatto di una manifesta inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, anche se, come ho del pari già sottolineato (nei paragrafi 149 e 150 delle dette conclusioni), in tale ipotesi mettere in causa la responsabilità dello Stato rischia di scontrarsi con serie difficoltà per apportare la prova del nesso di causalità diretta tra l’inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e l’asserito danno.”

NOTA 72: Il tema della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE da parte del giudice di ultima istanza, peraltro, è prepotentemente tornato di attualità, in termini generali, dopo Corte Giust. 24 novembre 2011, n.C-379/10, Commissione c. Italia – per cui v., volendo, Conti, Dove va la responsabilità dello stato-giudice dopo la Corte di Giustizia? , in Corr.giur., 2012,184 ss.- del per effetto della recente decisione di ricevibilità dell’azione risarcitoria proposta da Telecom nei confronti dello Stato italiano in esito ad una pronunzia resa dal Consiglio di Stato (sent.n.7506/2009) decisa dalla Corte di appello di Roma- ord.31 gennaio 2012- che ha negato il diritto della società ad ottenere il rimborso di 520 milioni di euro che si assumevano indebitamente corrisposte allo Stato italiano a titolo di canone di concessione per l’anno 1998 dopo che il giudice di primo grado, che aveva sollevato una questione pregiudiziale innanzi ala Corte di Giustizia, aveva parimenti disatteso la domanda con una motivazione peraltro diversa da quella utilizzata dal Consiglio di Stato.

NOTA 73: L’espressione, incisiva, è di Chiti, op.cit.

NOTA 74: Cfr.Concl.Avv.Gen.Legèr, sopra ricordate, p.62:”… possiamo anche prospettare l’ipotesi in cui un organo giurisdizionale supremo applichi una normativa nazionale che esso ritenga conforme all’ordinamento giuridico comunitario, pur se avrebbe dovuto disapplicarla in forza del principio della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, in ragione della sua irriducibile contrarietà con il diritto comunitario (escludente qualunque possibilità di interpretazione conforme). La violazione del diritto comunitario che ne consegue può essere connessa ad un esercizio interpretativo del diritto nazionale e/o del diritto comunitario consistente, per esempio, nell’interpretare il diritto nazionale al fine di renderne l’applicazione compatibile con il diritto comunitario, allorché quest’ultimo è probabilmente mal interpretato giacché, nell’ipotesi in esame, sarebbe appunto impossibile conciliarli.”

NOTA 75: Nello stesso senso, sia pure in una prospettiva di condivisione delle ragioni ultime che hanno spinto il giudice amministrativo a rivolgersi con l’ordinanza n.1244/2012 alla Corte di Giustizia Chiti M., op.cit., che tuttavia chiarisce che “…La domanda, per quanto ben comprensibile, appare però senza concrete prospettive; dato che, probabilmente, la Corte richiamerà ancora una volta il giudice nazionale alla piena osservanza dei parametri da tempo precisati, sopra richiamati.”

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