
Sul sito dell'AIC (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI) leggi la "RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL’AIC: CRISI ECONOMICA E DIRITTI FONDAMENTALI", di Carmela Salazar
Questo l'indice:
1. Premessa. – 2. La crisi, il pareggio di bilancio e l’identità costituzionale degli Stati membri dell’Unione europea. – 3. La discrezionalità del legislatore, il limite delle risorse disponibili e i “diritti condizionati”: tra passato e presente. – 4. Quale ragionevolezza per le misure “anti-crisi”? Notazioni sulla più recente giurisprudenza costituzionale. – 5. Segue: il binomio problematico “diritto al lavoro e flexicurity”. – 6. Segue: la tutela “multilivello” dei diritti fondamentali alla prova della crisi. “Accordi e disaccordi” tra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo. – 7. La Corte di giustizia dell’Ue dinanzi alla crisi: la singolare questione pregiudiziale proposta dal tribunal do trabalho di Porto sui provvedimenti di austerity (e le recenti decisioni del Tribunal Constitucional portoghese). – 8. Segue: la questione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale sul precariato scolastico. – 9. Segue: i dubbi sottoposti dalla Consulta alla Corte di giustizia. – 10. Conclusioni.
Questi due "passaggi" (nel paragrafo 6) mi paiono traducibili nel ricorso degli avvocati-part-time a Strasburgo:
"... con la sent. n. 311/2009 la Corte costituzionale ha “assolto” la disciplina, ritenendo che essa non solo non determini una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, dal momento che i livelli retributivi già raggiunti vengono salvaguardati, ma si dimostri anche coerente con l’esigenza di armonizzare situazioni lavorative, conformemente al principio di parità di trattamento nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico. Per contro, la Corte europea, adita da alcuni cittadini italiani, ha invece ritenuto che la stessa fosse effettivamente in urto con i propri orientamenti sull’art. 6 CEDU, in particolare per quel che riguarda l’assenza dei “motivi di interesse generale” (sent. 7 giugno 2011, Agrati). Con molta schiettezza, essa ha sottolineato che «lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, in realtà era unicamente quello di difendere l’interesse finanziario dello Stato riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari».
...una decisione recente – la sent. n. 170/2013 – che accoglie la questione su una legge retroattiva impugnata per contrasto con l’art. 6 CEDU. La motivazione, tuttavia, chiarisce che, in questo caso, a differenza dei precedenti, le norme annullate non erano volte a perseguire interessi di rango costituzionale che potessero giustificarne la retroattività, risultando esse volte a tutelare il solo interesse economico dello Stato, come tale inidoneo, di per sé, a legittimare una normativa come quella impugnata, che sanciva una disparità di trattamento a scapito dei creditori concorrenti con lo Stato nel caso di procedure fallimentari. Con ciò, per l’appunto, la Consulta sembra segnalare che il proprio orientamento dissonante da quello della Corte EDU non è frutto di una incondizionata capitolazione dinanzi alle scelte legislative volte a tutelare l’equilibrio di bilancio: essa non sconfessa – anzi, conferma – la distanza dal Giudice europeo, ma dischiude la possibilità di ritrovare una qualche coincidenza con gli orientamenti di Strasburgo, qualora nella normativa nazionale sottoposta allo scrutinio non dovesse rilevarsi, accanto alla tutela dell’interesse economico dello Stato, anche la protezione di altri valori dotati copertura costituzionale, la cui mancata tutela condurrebbe a incrinare l’equilibrio complessivo del sistema dei diritti.
Dunque, è possibile che la strada della questione di convenzionalità per violazione dell’art. 6 CEDU, pur se non particolarmente facile da percorrere, possa in futuro essere utilmente battuta dai giudici per sottoporre alla Corte interventi “anti-crisi” lesivi dei diritti fondamentali contenuti in leggi retroattive come quelle ora viste. Ma, per sperare di ottenere l’annullamento, i giudici dovranno dimostrare che, nel bilanciamento condotto dal legislatore, l’interesse economico di quest’ultimo campeggi da solo o “tiranneggi” gli altri princìpi costituzionali in gioco. Come si vede, non è una prospettiva molto distante da quella seguita per le “ordinarie” questioni di costituzionalità."








delle pensioni dei militari in Ungheria non sia né eccessiva né discriminatoria
