Avvocati Part Time

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"Crisi economica e diritti fondamentali", di Carmela Salazar

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Sul sito dell'AIC (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI) leggi la "RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL’AIC: CRISI ECONOMICA E DIRITTI FONDAMENTALI", di Carmela Salazar
Questo l'indice:
1. Premessa. – 2. La crisi, il pareggio di bilancio e l’identità costituzionale degli Stati membri dell’Unione europea. – 3. La discrezionalità del legislatore, il limite delle risorse disponibili e i “diritti condizionati”: tra passato e presente. – 4. Quale ragionevolezza per le misure “anti-crisi”? Notazioni sulla più recente giurisprudenza costituzionale. – 5. Segue: il binomio problematico “diritto al lavoro e flexicurity”. – 6. Segue: la tutela “multilivello” dei diritti fondamentali alla prova della crisi. “Accordi e disaccordi” tra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo. – 7. La Corte di giustizia dell’Ue dinanzi alla crisi: la singolare questione pregiudiziale proposta dal tribunal do trabalho di Porto sui provvedimenti di austerity (e le recenti decisioni del Tribunal Constitucional portoghese). – 8. Segue: la questione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale sul precariato scolastico. – 9. Segue: i dubbi sottoposti dalla Consulta alla Corte di giustizia. – 10. Conclusioni.

Questi due "passaggi" (nel paragrafo 6) mi paiono traducibili nel ricorso degli avvocati-part-time a Strasburgo:

"... con la sent. n. 311/2009 la Corte costituzionale ha “assolto” la disciplina, ritenendo che essa non solo non determini una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, dal momento che i livelli retributivi già raggiunti vengono salvaguardati, ma si dimostri anche coerente con l’esigenza di armonizzare situazioni lavorative, conformemente al principio di parità di trattamento nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico. Per contro, la Corte europea, adita da alcuni cittadini italiani, ha invece ritenuto che la stessa fosse effettivamente in urto con i propri orientamenti sull’art. 6 CEDU, in particolare per quel che riguarda l’assenza dei “motivi di interesse generale” (sent. 7 giugno 2011, Agrati). Con molta schiettezza, essa ha sottolineato che «lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, in realtà era unicamente quello di difendere l’interesse finanziario dello Stato riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari».

...una decisione recente – la sent. n. 170/2013 – che accoglie la questione su una legge retroattiva impugnata per contrasto con l’art. 6 CEDU. La motivazione, tuttavia, chiarisce che, in questo caso, a differenza dei precedenti, le norme annullate non erano volte a perseguire interessi di rango costituzionale che potessero giustificarne la retroattività, risultando esse volte a tutelare il solo interesse economico dello Stato, come tale inidoneo, di per sé, a legittimare una normativa come quella impugnata, che sanciva una disparità di trattamento a scapito dei creditori concorrenti con lo Stato nel caso di procedure fallimentari. Con ciò, per l’appunto, la Consulta sembra segnalare che il proprio orientamento dissonante da quello della Corte EDU non è frutto di una incondizionata capitolazione dinanzi alle scelte legislative volte a tutelare l’equilibrio di bilancio: essa non sconfessa – anzi, conferma – la distanza dal Giudice europeo, ma dischiude la possibilità di ritrovare una qualche coincidenza con gli orientamenti di Strasburgo, qualora nella normativa nazionale sottoposta allo scrutinio non dovesse rilevarsi, accanto alla tutela dell’interesse economico dello Stato, anche la protezione di altri valori dotati copertura costituzionale, la cui mancata tutela condurrebbe a incrinare l’equilibrio complessivo del sistema dei diritti.
Dunque, è possibile che la strada della questione di convenzionalità per violazione dell’art. 6 CEDU, pur se non particolarmente facile da percorrere, possa in futuro essere utilmente battuta dai giudici per sottoporre alla Corte interventi “anti-crisi” lesivi dei diritti fondamentali contenuti in leggi retroattive come quelle ora viste. Ma, per sperare di ottenere l’annullamento, i giudici dovranno dimostrare che, nel bilanciamento condotto dal legislatore, l’interesse economico di quest’ultimo campeggi da solo o “tiranneggi” gli altri princìpi costituzionali in gioco
. Come si vede, non è una prospettiva molto distante da quella seguita per le “ordinarie” questioni di costituzionalità."

 

Quando una modifica del sistema pensionistico non è eccessiva né discriminatoria?

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione del 24/6/14, ha dichiarato inammissibili i ricorsi Markovics contro Ungheria (77575/11), Beres contro Ungheria (19828/13) e Augustin contro Ungheria (19829/13).

La decisione della Corte di Strasburgo è fondata sulla considerazione che la legge di ristrutturazione  delle pensioni dei militari in Ungheria non sia né eccessiva né discriminatoria

Ebbene, le modifiche peggiorative dei sistemi pensionistici introdotte in Italia (anche con leggi, e non con semplici delibere di "comitati di delegati", come è successo per le pensioni degli avvocati) che non rispettino i criteri che secondo la Corte di Strasburgo le pongono al riparo da censure di sproporzione e di discriminazione, potranno essere utilmente censurate innanzi ai giudici italiani invocando l'incostituzionalità delle relative leggi per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

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Cassazione 17892/2014: delibere di Casse professionali ante l.296/06 non retroattive sul pro rata

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Con sentenza (il link è all'ottimo sito de ilsole24ore) n. 17892 del 2014 la Cassazione nega che sia una interpretazione autentica quella fornita dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per la quale il c.d. "pro rata temperato" (consistente nel "tener presente" il principio del pro rata) sarebbe utilizzabile anche prima del 2007.

Le delibere delle Casse di previdenza e assistenza dei professionisti anteriori alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 non sono valide se non rigorosamente rispettose del principio del pro rata (di cui all'art. 3, comma 12, della l. 335/1995).

 

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Altra giurisprudenza costituzionale utile ai "vecchi avvocati-part-time"

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Le sentenze della Corte cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993; n. 1 del 2006; n. 11 del 2007 (richiamata dall'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3462 del 3/7/2007); n. 234 del 2007; n. 364 del 2007, sono utili a sostenere la necessità costituzionale della salvaguardia dei diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time". Leggile di seguito ...

 

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Effetti del debito contributivo: non esistono i presupposti per il trattamento pensionistico

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Effetti del debito contributivo: non esistono i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico
(un articolo di Gianni Bella sulla newsletter di Cassaforense di aprile 2014)

L’art. 2 della legge n. 576/1980 – e successive modifiche e integrazioni normative e regolamentari – prescrive testualmente che “la pensione…è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno….dopo almeno…anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”. Si è dunque aperto un dibattuto sul termine “effettiva” con riferimento alla contribuzione, ovvero se debba intendersi come integrale.
Invero, accade talvolta che un iscritto non venga ammesso al trattamento pensionistico in quanto viene rilevata l’esistenza di un debito contributivo pienamente esigibile, magari per anni pregressi e sfuggito all’attenzione dello stesso iscritto; ricorrendo tale ipotesi, viene erogata la pensione nel momento in cui l’iscritto salda il debito, stante la sinallagmaticità del rapporto previdenziale, che prevede la controprestazione, da parte della Cassa Forense, consistente nella corresponsione della pensione, unicamente allorquando sia stata correttamente adempiuta la prestazione a carico dell’iscritto, consistente nel pagamento dei contributi previdenziali. Il rapporto previdenziale, infatti, è un rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive tra due parti, l’ente e l’iscritto; per cui la Cassa legittimamente non riconosce la pensione laddove l’iscritto non abbia correttamente adempiuto alla prestazione normativamente prevista a suo carico per tutto il proprio percorso professionale e previdenziale.
La Corte d’Appello di Firenze, con la recentissima sentenza n. 307/14 del 18 marzo 2014, facendo proprie tutte le motivazioni del giudice di primo grado (Trib. di Firenze, n. 560/12 del 29 maggio 2012), ha riaffermato chiaramente tale principio, fissando alcuni precetti cardine dell’ordinamento previdenziale forense, in primis quello dell’“impossibilità di accreditargli (all’iscritto, n.d.r.) i contributi per gli anni tuttora non pagati e non prescritti”, con conseguente inutilizzabilità dei relativi anni ai fini della maturazione del diritto a pensione. Nella fattispecie esaminata dalla Corte di merito (e prima ancora dallo stesso Tribunale territoriale), l’iscritto aveva provveduto alla corresponsione dei contributi per un numero limitato di anni e rimanevano privi di integrale contribuzione diversi anni, tali da non consentire di raggiungere il requisito per l’ammissione al trattamento pensionistico.
In primo grado, il giudice fiorentino aveva già rigettato il ricorso dell’iscritto volto al riconoscimento del trattamento pensionistico sul presupposto che quest’ultimo avesse provato la corresponsione di contributi solamente per un numero limitato di anni, con la conseguenza che “in tale contesto è di intuitiva evidenza la infondatezza della domanda attorea in tesi”.
La Corte di Cassazione, in passato, aveva già qualificato la perdita delle prestazioni previdenziali come una conseguenza di carattere sanzionatorio dell'evasione contributiva; nella sentenza n. 6340 del 24 marzo 2005, in vertenza avente come parte la Cassa di previdenza dei geometri, la Suprema Corte ha affermato, infatti, che "il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale — nel difetto di esplicite norme di legge, che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni [...]. Né la prospettata diversità di trattamento[...] si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza [...] in considerazione della diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato — al quale non possono essere imputate omissioni contributive del proprio datore di lavoro — e lavoratore autonomo (e segnatamente libero professionista) che — in dipendenza dell'inapplicabilità del principio dell'automatismo — subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico".
Il suddetto principio, peraltro, era già stato recepito da autorevole giurisprudenza di merito, sia pure, in talune circostanze, con riferimento al debito contributivo non più esigibile per intervenuta prescrizione (Corte d'Appello di Roma, n. 5350/2011 e n. 385/2011; Corte d'Appello di Venezia, n. 814/2011; Trib. Roma, n. 9573/2013, n. 919/2013, n. 5524/2013 e n. 8905/2012; Trib. Messina n. 364512013, n. 3647/2013 e n. 3639/2013; Trib. Bari n. 9328/2013; Trib. Nola n. 982/2013; Trib. Massa n. 89/2013; Trib. Bologna n. 63/2013; Trib. Piacenza n. 272/2012; Trib. Napoli n. 11290/2012).
Dirimente, nell’ambito di tale ragionamento, è la circostanza che agli iscritti alla Cassa Forense non si applica il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 del codice civile, principio in base al quale, nell’assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute all’assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all’ente previdenziale.
Le norme vigenti in materia, infatti, richiedono non solo il mero dato formale dell’iscrizione all’Ente, bensì anche il puntuale adempimento degli obblighi contributivi stabiliti a carico di ogni iscritto. Il diritto alla percezione delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa, pertanto, è subordinato, tra l’altro, al versamento integrale di contributi previdenziali per un numero di anni che varia a seconda della prestazione richiesta.
Altra affermazione interessante in entrambe le pronunce innanzi analizzate (Corte d’Appello e Tribunale di Firenze) è quella relativa all’effetto interruttivo della prescrizione della domanda di condono proposta dall’iscritto, in quanto trattasi di “comportamenti che costituiscono inequivocabilmente riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c.”. Ne discende che l’iscritto che abbia presentato domanda di condono previdenziale, ha, mediante tale atto, manifestato la volontà di sanare le proprie irregolarità contributive, esplicitamente (o implicitamente) riconoscendo queste ultime e, quindi, la sussistenza della relativa obbligazione contributiva non correttamente adempiuta nei confronti dell’ente previdenziale e tale manifestazione di volontà, concretizzandosi in un riconoscimento di debito, assume efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
Avv. Marcello Bella – Dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense

 


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