
Sulla gazzetta ufficiale, serie speciale Corte costituzionale, n. 17 del 29/4/2015 è pubblicata luna interessante ordinanza di rimessione (atto di promovimento n. 65) del 16 febbraio 2015 della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto.
Si origina da ricorso proposto da A.F. ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e INPS (ex INPDAP).
IL TEMA E': Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarieta' a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Violazione del principio di solidarieta' sociale - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Lesione dei principi di capacita' contributiva e di progressivita'. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486. - Costituzione, artt. 2, 3, 36 e 53.
LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi tutto") IL "CONSIDERATO" DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CORTE DEI CONTI ...
... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".
E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).
Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...






Nel 
IL CNF E' UNITARIO E LA MANCATA SEPARATEZZA DI ATTRIBUZIONI CONSULTIVE E GIUDICANTI DEI SUOI MEMBRI IMPUTA AL CNF-GIUDICE I PREGIUDIZI CORRELATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' CONSULTIVA DELLA COMMISSIONE PARERI O ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO CIRCOLARI !