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Piena tutela previdenziale anche per i giudici di pace

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Comunicato Stampa di Cassa Forense, pubblicato il l'8-5-2015:
"PIENA TUTELA PREVIDENZIALE ANCHE PER I GIUDICI DI PACE
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 16 aprile, ha adottato una delibera prevista dall'art. 1 comma 5 del regolamento di attuazione dell'art. 21 l. 247/2012, per la contribuzione dovuta dagli iscritti in un albo professionale che svolgano anche funzioni di giudice di pace.
Si è stabilito che, a decorrere dall'anno 2014 (Modello 5/2015):
a. ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo venga sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti;
b. ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti.
"La delibera adottata consente di dare effettiva esecuzione alla previsione contenuta nel regolamento di attuazione dell'art. 21, l. 247/2012, tesa a riconoscere copertura previdenziale e assistenziale ad una importante categoria di professionisti che svolge anche funzioni di magistratura onoraria e che, in precedenza, era esclusa da ogni forma di tutela pensionistica" ha commentato il Presidente Nunzio Luciano a chiusura della seduta.
8 maggio 2015
" FINE DEL COMUNICATO STAMPA

SECONDO ME V'E' IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE DELLA LEGGE CHE RISERVA BEN DIVERSO TRATTAMENTO A QUELLA PARTICOLARE CATEGORIA DI AVVOCATI PART TIME CHE E' LA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO CHE NON SONO GIUDICI DI PACE.

Si confronti l'art. 21 comma 9 e 10 della l. 247/2012 con la legge che (secondo Cassa Forense) ha consentito al Comitato dei delegati di introdurre l'esclusione della restituibilità dei contributi per coloro (tra i detti impiegati pubblici non giudici di pace) che non hanno utilmente versato contributi per almeno 5 anni a Cassa Forense. 

Recita l'art. 21, comma 9, della l. 247/12: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione di contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo."

Recita il comma 10: "Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa di Previdenza e assistenza forense".

IN SINTESI ALL'AVVOCATO-GIUDICE DI PACE E' CONSENTITO BENEFICIARE DI UNA FORMA DI PREVIDENZA FORENSE MOLTO AGEVOLATA MENTRE ALL'EX AVVOCATO PART TIME CHE NON VERSO' PER ALMENO 5 ANNI A CASSA FORENSE NEPPURE SI RESTITUISCE IL VERSATO. 

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L'mpiegato pubblico "ex IX qualifica funzionale" va retribuito come l' "ex ruolo a esaurimento"

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Uno stralcio dalla memoria dell'Avv. Maurizio Perelli per udienza in Cassazione:

 

Punto 5) (vedasi da pag. 21 a pag. 44)

Si dimostra la infondatezza del quarto motivo di ricorso.

- 5.1 La censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 29/1993” è infondata perché l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 29/1993 non ha attinenza alcuna alla fattispecie concreta che ci occupa. Esso, infatti, si limita a stabilire la retribuzione di soggetti che nulla hanno a che fare con gli impiegati che sono parte nella presente causa.

- 5.2  Ciò a prescindere, si dimostra l’infondatezza del quarto motivo del ricorso del Ministero anche con riguardo alla censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs165/2001”.  In primo luogo tale censura si deve riconoscere infondata per il fatto che il combinato disposto dell’art. 45, comma 1, e dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 impone alla contrattazione collettiva (oltre, dunque, all’imposizione che il comma 2 dell’art. 45 rivolge alla singola Amministrazione quale datore di lavoro) di garantire “parità di trattamento” retributivo ai dipendenti pubblici. Infatti, se è vero che:

- in forza dell’art. 2, 3° comma, del d.lgs. n. 165, i CCNL debbono stipularsi “secondo i criteri” (e non soltanto “secondo le modalità”) previsti dal titolo III del medesimo decreto legislativo;

- l’art. 45 è ricompreso proprio nel titolo III del d.lgs. 165/2001,

conseguenza necessaria sarà che il primo comma dell’art. 45, là dove demanda ai CCNL di definire il trattamento economico fondamentale e accessorio non può intendersi (neppure nei casi nei quali manchi una normativa speciale di legge che ponga –come invece accade nel nostro caso- ulteriori limiti invalicabili ai contratti collettivi) quale attribuzione ai CCNL stessi di una illimitata discrezionalità, sganciata dal doveroso rispetto del criterio della garanzia della “parità di trattamento” economico di identiche attività lavorative.

Si dimostra, dunque, che i CCNL, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, non possono definire un trattamento economico fondamentale e accessorio degli impiegati ministeriali, privilegiando reiteratamente (ad ogni loro rinnovo e cioè oltre un primo periodo transitorio) e senza motivazione i funzionari ministeriali dei ruoli “ad esaurimento” rispetto ai colleghi della IX qualifica funzionale che i medesimi CCNL inquadrano in una stessa area contrattuale e sotto un'unica declaratoria di figura professionale.

 

 - 5.3 In secondo luogo, la censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs165/2001” deve comunque ritenersi infondata per un motivo attinente al rapporto tra leggi generali e leggi speciali: l’art. 45 del d.lgs. 165/2001, essendo norma generale, non può ritenersi violato dal momento che v’è necessità di dare applicazione ad una normativa speciale. Nella fattispecie che ci occupa una normativa speciale (rispetto alla norma generale dell’art. 45 del d.lgs. 165/2001) certamente esiste ed è costituita: dall’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986; dall’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993; dall’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001.

Inoltre, l’eccezione che le citate disposizioni speciali pongono alla parità di retribuzione dell’identico lavoro prestato dagli impiegati pubblici della IX qualifica funzionale e dei ruoli “a esaurimento” è una eccezione che ha natura transitoria.

Il legislatore ha chiaramente attribuito una efficacia transitoria non solo alla norma di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986 (quantificando, in deroga temporanea al detto principio di parità di trattamento, solo il trattamento economico “iniziale” della nona qualifica funzionale) ma anche alla norma di cui all’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993 (che solo al “primo” contratto collettivo di comparto successivo alla sua entrata in vigore concede di poter definire un trattamento economico particolare per gli impiegati –Direttori di divisione e Ispettori generali- dei quali sopprime i ruoli e ai quali contestualmente conserva solo le qualifiche ad personam) ed alla norma di cui all’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001. Persino le rubriche dell’art. 25 del d.lgs. 29/1993 e dell’art. 69 del d.lgs. 165/2001 recitano “Norme transitorie”.

In particolare, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, si sottolinea come non può dubitarsi che anche l’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001 abbia ribadito che agli impiegati dell’ex ruolo “ad esaurimento” (ai quali l’art. 69 solo ribadisce la conservazione delle qualifiche ad personam, mentre conferma avvenuta la soppressione dei relativi ruoli dalla data del 21/2/1993) poteva riconoscersi soltanto “a tempo” un trattamento economico privilegiato rispetto ai colleghi della nona qualifica funzionale. 

Si propone, dunque, una interpretazione secondo la quale il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento economico di mansioni uguali svolte dagli impiegati pubblici si impone ormai, nella fattispecie che ci occupa (essendo abbondantemente trascorso il periodo transitorio previsto dalla legislazione speciale ed essendo, dunque, doverosa una equiparazione al 100% tra impiegati degli ex ruoli “ad esaurimento” e i loro colleghi come l’Avv. Maurizio Perelli) anche alla contrattazione collettiva ed è un dovere la cui ottemperanza è verificabile dal giudice.

 

- 5.4 Inoltre, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso deriva dalla necessità, per codesta Corte, di fare applicazione dello ius superveniens ai fini di una interpretazione sistematica (e conforme agli artt. 3, 4, 35 comma 1, 36 comma 1, 97 della Costituzione) di tutte le norme (non solo di quelle richiamate nell’intestazione del quarto motivo del ricorso ministeriale ma anche dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 9/1986, nonché dell’art. 25, comma 4 (specialmente ultimo periodo), del d.lgs. 29/1993 e dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001) che vanno esaminate per valutare della contrarietà a legge, oppure no, della sentenza d’appello impugnata.

Lo ius superveniens in questione è costituito sia dal nuovo testo del comma 5 dell’art. 8 della l. 370/1999, sia dai commi 458 e 459 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014). 

 

- 5.5 Infine, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso del Ministero deriva dalla necessità di disapplicare la normativa italiana rilevante in causa, ove si ritenga che essa normativa debba essere  interpretata come la si interpreta nel quarto motivo del ricorso del ministero. Alla disapplicazione della normativa interna deve pervenirsi, eventualmente, previo rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE perché essa normativa interna è causa di una discriminazione indiretta per età in contrasto con la direttiva 2000/78/CE (la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).  

 

Punto 6) (vedasi da pag. 44 a pag. 45)

Si dimostra, in estremo subordine, la necessità che codesta Corte, sulla scorta dell’insegnamento di varie decisioni della Corte costituzionale (specialmente Corte cost. n. 228/1997), riconosca incostituzionale la (eventualmente ritenuta) carenza di transitorietà del privilegio retributivo accordato dalla normativa di rango legislativo agli impiegati dell’ex ruolo “ad esaurimento” e, conseguentemente, sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986.

Ciò in relazione agli articoli 3, 4, 35 comma 1, 36 comma 1, 97 della Costituzione.

Con riguardo, poi, al solo art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, la q.l.c. dovrebbe esser proposta anche per violazione dell’art. 76 Cost. (difetto di delega in relazione all’art. 2 della legge 421/1992).  

 

 PER APPROFONDIRE I PUNTI DA 5.1 A 5.5 ED IL PUNTO 6 CLICCA SU "LEGGI TUTTO" ...

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Cass. 7621/15 e FORMALE dichiarazione d'inefficacia di contributi x discontinuità o incompatibilità

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 Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7621 del 9/1/2015 - 15/4/2015: al punto 4.6 della motivazione "cfr. con riferimento al limite temporale del quinquennio fissato ex art. 22 l. n. 576/1980 al potere della Cassa di verificare la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio della libera professione, con la conseguenza che possono essere resi inefficaci per mancanza del detto requisito solo i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione, Cass., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13289, e Cass., 20 settembre 1999, n. 10164)."
...
al punto 6.2 della motivazione "per l’ente di gestione con personalità di diritto privato – si esalta il criterio dell’efficienza affidata alla responsabilità e diligenza del gestore, facendo salva per lo stesso la possibilità di rettifica in ogni tempo solo in presenza di fondamentali interessi pubblici quali quelli sottesi al divieto di esercizio professionale in regime d’incompatibilità (L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, cit.)."
...
al punto 7.1 della motivazione "’art. 22 della legge cit., ... attribuisce alla Cassa il potere di dichiarare inefficaci i soli contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della verifica della mancanza di continuità dell’esercizio della professione forense (sul punto, Cass., sez. Un., n. 13289/2005, cit.)."

A proposito di "inesistenza di limiti temporali all'accertamento di situazioni di incompatibilità correlate allo svolgimento dell'attività professionale, che ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge del 1975 precludono sia l'iscrizione alla Cassa, sia la valutazione dei periodi corrispondenti ai fini della attribuzione di prestazioni previdenziali" scrive Cassazione SS.UU. 13289/2005: "proprio l'estraneità di questa fattispecie all'ambito della revisione degli iscritti dimostra che questa attiene esclusivamente alla verifica di un presupposto dell'effettività dell'iscrizione, normativamente circoscritta da un limite temporale e correlata ai parametri fissati dalla ricordata normativa interna". IL DETTO LIMITE TEMPORALE E' 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DELLA REVISIONE.

Si ricordi pure che per Cassazione 20/9/1999, n. 10164: "Il potere-dovere attribuito dall'art. 22 l. 20 settembre 1980 n. 576 alla giunta esecutiva della cassa forense di verificare periodicamente la sussistenza del requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità da parte degli iscritti, è limitato, come periodo di riferimento, al quinquennio precedente la verifica stessa e non può essere esercitato in ogni tempo".

 SECONDO ME, OVE CASS. 7621/15 RICORDA CHE LA CANCELLAZIONE (CHE E' RETROATTIVA) DALLA CASSA PER INCOMPATIBILITA' CORRISPONDE A FONDAMENTALI INTERESSI PUBBLICI (TANTO CHE, A DIFFERENZA DELLA CANCELLAZIONE DALLA CASSA PER MANCATA CONTINUITA' PROFESIONALE, PUO' ESSER DISPOSTA IN OGNI TEMPO), IMPONE ANCHE DI RICONOSCERE QUELLA CANCELLAZIONE RETROATTIVA COME  FORMALE DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEGLI ANNI DI VERSAMENTO ALLA CASSA SUCCESSIVI AL MANIFESTARSI DELLA INCOMPATIBILITA', AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 22 DELLA L. 576/80.

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Discriminazione sul lavoro: la Corte di giustizia chiarisce che la direttiva 2000/78/CE ...

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La Corte di giustizia, con sentenza del 13/11/2014 nella causa C-416/13, è intervenuta a chiarire la portata della direttiva 2000/78/CE non solo in tema di divieti d'assunzione al lavoro fondati sull'età ma, più ampiamente, in tema di discriminazione dei lavoratori fondata sull'età.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-416/13 ...

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Cassazione SSUU 26033/2013 su indipendenza del Consiglio della magistratura militare

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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 26033 del 20 novembre 2013 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante) hanno chiarito alcuni fondamenntali principi in tema di indipendenza dei giudici speciali e in particolare dei giudici della disciplina delle magistrature speciali.

Riporto dal sito della Cassazione: " DISCIPLINARE MAGISTRATI - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATO MILITARE - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
MANCATA PREVALENZA DEI COMPONENTI TOGATI "ELETTIVI" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 104, 108 E 117, PRIMO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 104, 108 e 117, primo comma, Cost. – dell’art. 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza di tale organo, rilevando che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari, quanto alla composizione dei rispettivi organi di garanzia e, in particolare, relativamente al rapporto tra il numero dei membri togati elettivi e quello degli altri componenti."

Si legge in sentenza:

"... Con la sentenza 13 gennaio 2011 n. 16 il giudice delle leggi ... ha comunque osservato: che organi di garanzia dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali debbono necessariamente essere istituiti, in attuazione dell'art. 108 Cost.; che ad essi non occorre però estendere integralmente il modello previsto dall'art. 104 Cost. per la magistratura ordinaria; che <<degli organi suddetti debbono necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare>>; che <<nel rispetto del principio costituzionale di cui sopra, il rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare, può essere variamente fissato dal legislatore>>.

L'istituzione di organi di governo autonomo di ognuna delle giurisdizioni speciali è dunque senz'altro dovuta, perchè è vero che <<l'indipendenza è forma mentale, costume, coscienza di identità professionale>>, ma <<in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa ... degrada a velleitaria aspirazione>>; è necessario inoltre che ne facciano parte membri sia elettivi togati, sia di nomina parlamentare>>, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali>>. E' tuttavia discrezionale, invece, la scelta del rapporto tra il numero dei componenti togati e quello dei laici, purchè sia operata nel rispetto del principio costituzionale che esige l'assicurazione di una effettiva indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali, perchè anch'essi siano realmente soggetti soltanto alla legge, come è prescritto per tutti i giudici dall'art. 101 Cost. ...

... la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari ...".

LEGGI DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", LA SENTENZA 16/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

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Non si è mai tanto sinceri come quando si è incoerenti (O. Wilde)