
Uno stralcio dalla memoria dell'Avv. Maurizio Perelli per udienza in Cassazione:
Punto 5) (vedasi da pag. 21 a pag. 44)
Si dimostra la infondatezza del quarto motivo di ricorso.
- 5.1 La censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 29/1993” è infondata perché l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 29/1993 non ha attinenza alcuna alla fattispecie concreta che ci occupa. Esso, infatti, si limita a stabilire la retribuzione di soggetti che nulla hanno a che fare con gli impiegati che sono parte nella presente causa.
- 5.2 Ciò a prescindere, si dimostra l’infondatezza del quarto motivo del ricorso del Ministero anche con riguardo alla censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs165/2001”. In primo luogo tale censura si deve riconoscere infondata per il fatto che il combinato disposto dell’art. 45, comma 1, e dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 impone alla contrattazione collettiva (oltre, dunque, all’imposizione che il comma 2 dell’art. 45 rivolge alla singola Amministrazione quale datore di lavoro) di garantire “parità di trattamento” retributivo ai dipendenti pubblici. Infatti, se è vero che:
- in forza dell’art. 2, 3° comma, del d.lgs. n. 165, i CCNL debbono stipularsi “secondo i criteri” (e non soltanto “secondo le modalità”) previsti dal titolo III del medesimo decreto legislativo;
- l’art. 45 è ricompreso proprio nel titolo III del d.lgs. 165/2001,
conseguenza necessaria sarà che il primo comma dell’art. 45, là dove demanda ai CCNL di definire il trattamento economico fondamentale e accessorio non può intendersi (neppure nei casi nei quali manchi una normativa speciale di legge che ponga –come invece accade nel nostro caso- ulteriori limiti invalicabili ai contratti collettivi) quale attribuzione ai CCNL stessi di una illimitata discrezionalità, sganciata dal doveroso rispetto del criterio della garanzia della “parità di trattamento” economico di identiche attività lavorative.
Si dimostra, dunque, che i CCNL, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, non possono definire un trattamento economico fondamentale e accessorio degli impiegati ministeriali, privilegiando reiteratamente (ad ogni loro rinnovo e cioè oltre un primo periodo transitorio) e senza motivazione i funzionari ministeriali dei ruoli “ad esaurimento” rispetto ai colleghi della IX qualifica funzionale che i medesimi CCNL inquadrano in una stessa area contrattuale e sotto un'unica declaratoria di figura professionale.
- 5.3 In secondo luogo, la censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs165/2001” deve comunque ritenersi infondata per un motivo attinente al rapporto tra leggi generali e leggi speciali: l’art. 45 del d.lgs. 165/2001, essendo norma generale, non può ritenersi violato dal momento che v’è necessità di dare applicazione ad una normativa speciale. Nella fattispecie che ci occupa una normativa speciale (rispetto alla norma generale dell’art. 45 del d.lgs. 165/2001) certamente esiste ed è costituita: dall’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986; dall’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993; dall’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001.
Inoltre, l’eccezione che le citate disposizioni speciali pongono alla parità di retribuzione dell’identico lavoro prestato dagli impiegati pubblici della IX qualifica funzionale e dei ruoli “a esaurimento” è una eccezione che ha natura transitoria.
Il legislatore ha chiaramente attribuito una efficacia transitoria non solo alla norma di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986 (quantificando, in deroga temporanea al detto principio di parità di trattamento, solo il trattamento economico “iniziale” della nona qualifica funzionale) ma anche alla norma di cui all’art. 25, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 29/1993 (che solo al “primo” contratto collettivo di comparto successivo alla sua entrata in vigore concede di poter definire un trattamento economico particolare per gli impiegati –Direttori di divisione e Ispettori generali- dei quali sopprime i ruoli e ai quali contestualmente conserva solo le qualifiche ad personam) ed alla norma di cui all’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001. Persino le rubriche dell’art. 25 del d.lgs. 29/1993 e dell’art. 69 del d.lgs. 165/2001 recitano “Norme transitorie”.
In particolare, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, si sottolinea come non può dubitarsi che anche l’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001 abbia ribadito che agli impiegati dell’ex ruolo “ad esaurimento” (ai quali l’art. 69 solo ribadisce la conservazione delle qualifiche ad personam, mentre conferma avvenuta la soppressione dei relativi ruoli dalla data del 21/2/1993) poteva riconoscersi soltanto “a tempo” un trattamento economico privilegiato rispetto ai colleghi della nona qualifica funzionale.
Si propone, dunque, una interpretazione secondo la quale il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento economico di mansioni uguali svolte dagli impiegati pubblici si impone ormai, nella fattispecie che ci occupa (essendo abbondantemente trascorso il periodo transitorio previsto dalla legislazione speciale ed essendo, dunque, doverosa una equiparazione al 100% tra impiegati degli ex ruoli “ad esaurimento” e i loro colleghi come l’Avv. Maurizio Perelli) anche alla contrattazione collettiva ed è un dovere la cui ottemperanza è verificabile dal giudice.
- 5.4 Inoltre, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso deriva dalla necessità, per codesta Corte, di fare applicazione dello ius superveniens ai fini di una interpretazione sistematica (e conforme agli artt. 3, 4, 35 comma 1, 36 comma 1, 97 della Costituzione) di tutte le norme (non solo di quelle richiamate nell’intestazione del quarto motivo del ricorso ministeriale ma anche dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 9/1986, nonché dell’art. 25, comma 4 (specialmente ultimo periodo), del d.lgs. 29/1993 e dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001) che vanno esaminate per valutare della contrarietà a legge, oppure no, della sentenza d’appello impugnata.
Lo ius superveniens in questione è costituito sia dal nuovo testo del comma 5 dell’art. 8 della l. 370/1999, sia dai commi 458 e 459 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).
- 5.5 Infine, l’infondatezza del quarto motivo di ricorso del Ministero deriva dalla necessità di disapplicare la normativa italiana rilevante in causa, ove si ritenga che essa normativa debba essere interpretata come la si interpreta nel quarto motivo del ricorso del ministero. Alla disapplicazione della normativa interna deve pervenirsi, eventualmente, previo rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE perché essa normativa interna è causa di una discriminazione indiretta per età in contrasto con la direttiva 2000/78/CE (la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).
Punto 6) (vedasi da pag. 44 a pag. 45)
Si dimostra, in estremo subordine, la necessità che codesta Corte, sulla scorta dell’insegnamento di varie decisioni della Corte costituzionale (specialmente Corte cost. n. 228/1997), riconosca incostituzionale la (eventualmente ritenuta) carenza di transitorietà del privilegio retributivo accordato dalla normativa di rango legislativo agli impiegati dell’ex ruolo “ad esaurimento” e, conseguentemente, sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986.
Ciò in relazione agli articoli 3, 4, 35 comma 1, 36 comma 1, 97 della Costituzione.
Con riguardo, poi, al solo art. 69, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, la q.l.c. dovrebbe esser proposta anche per violazione dell’art. 76 Cost. (difetto di delega in relazione all’art. 2 della legge 421/1992).
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