Con ordinanza 4881 dell'11/3/2015 la quarta sezione Lavoro della Cassazione aveva sollevato q.l.c. dell'art. 1, comma 777, della l. 296/2006 per violazione dell'art. 117,comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1. La q.l.c. era basata sulla sentenza Stefanetti della Corte di Strasburgo e censurava la applicazione retroattiva di una norma di legge deteriore in materia pensionistica per il fatto che tale applicazione retroattiva è fatta senza che sussista equilibrio del sistema pensionistico e senza che richiesta da impellenti motivi di interesse generale.
La Corte costituzionale ha deciso per l'inammissibilità della qlc con sentenza 166/2017, stante la non unicità della soluzione costituzionalmente legittima del problema.
Importante quanto la Corte scrive al punto 7 e 8 del "considerato in diritto":
7.– Quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette “pensioni svizzere”, ex art. 1, comma 777, della citata legge n. 296 del 2006, venga a ledere il diritto dei lavoratori al “bene” della vita rappresentato dal credito relativo a pensione, non è però indicato, in termini generali, nella sentenza “Stefanetti”.
La Corte EDU fa bensì riferimento ad una riduzione comportante una perdita di circa due terzi della pensione, ma – come detto – solo con specifico riferimento alle pensioni dei singoli ricorrenti ed in esito ad una valutazione che tiene, tra l’altro, conto, quali «elementi pertinenti», dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita, il cui godimento essa Corte ritiene in concreto “ostacolato in modo sostanziale” e non proporzionato, perché implicante un “onere eccessivo” che soggetti che hanno versato contributi per tutta la vita sono costretti a sopportare.
L’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” – ai fini di una reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, che ne impedisca l’incidenza su dette pensioni in misura che risulti lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali –, come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore.
8.– La questione sollevata è, pertanto, allo stato inammissibile. Ma nel dichiararla tale, questa Corte deve tuttavia affermare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo."
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LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/2017 ...