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Cassazione su equiparazione di ministeriali di area C3 e C3 super a colleghi del ruolo a esaurimento

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(da www.servizi-legali.it )

La Cassazione deciderà sull'equiparazione (integrale, limitata al 90% o nulla) dei dipendenti pubblici ministeriali di area C3 e C3S ai colleghi del "ruolo esaurimento": direttori di divisione e ispettori generali.

LEGGI DI SEGUITO IL MIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE ...

 

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In tema di libertà quale fonte di virtù

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Bisogna assolutamente leggere "La libertà come stile di vita", di Tom HodgKinson, ed. Rizzoli.
Consiglio, inoltre, di leggere l'articolo di Gianfranco Fabi "Spazi di libertà per riscoprire le virtù private" (su ilsole24ore del 23 settembre 2010). 
Ritiene, a ragione, l'autore che uno Stato che assorbe più della metà della ricchezza dei cittadini rischia sempre di più di essere considerato come l'unico titolare dei doveri di assistenza ed equità. Con la conseguenza che si affievoliscono la responsabilità delle persone, la tensione alla solidarietà e quella virtù morale che spinge ad aiutare il prossimo.
Ricorda poi che <<Tibor R. Machan, docente di Etica dell'economia alla Chapman University, in un saggio sulla generosità mette in luce come uno dei problemi più gravi nella società d'oggi sia "l'infiacchimento morale della popolazione causato da uno stato paternalista che pretende di prendersi la responsabilità della virtù". Ma le virtù non possono che essere personali e solo una società capace di mantenere spazi di libertà può offrire a ogni persona un percorso, anche educativo, verso il sentirsi partecipe della vita degli altri>>.

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Corte cost. 166/2017: inammissibile q.l.c. per retroattività di legge su "pensioni svizzere"

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Con ordinanza 4881 dell'11/3/2015 la quarta sezione Lavoro della Cassazione aveva sollevato q.l.c. dell'art. 1, comma 777, della l. 296/2006 per violazione dell'art. 117,comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1. La q.l.c. era basata sulla sentenza Stefanetti della Corte di Strasburgo e censurava la applicazione retroattiva di una norma di legge deteriore in materia pensionistica per il fatto che tale applicazione retroattiva è fatta senza che sussista equilibrio del sistema pensionistico e senza che richiesta da impellenti motivi di interesse generale.

La Corte costituzionale ha deciso per l'inammissibilità della qlc con sentenza 166/2017, stante la non unicità della soluzione costituzionalmente legittima del problema.

Importante quanto la Corte scrive al punto 7 e 8 del "considerato in diritto":

7.– Quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette “pensioni svizzere”, ex art. 1, comma 777, della citata legge n. 296 del 2006, venga a ledere il diritto dei lavoratori al “bene” della vita rappresentato dal credito relativo a pensione, non è però indicato, in termini generali, nella sentenza “Stefanetti”.

La Corte EDU fa bensì riferimento ad una riduzione comportante una perdita di circa due terzi della pensione, ma – come detto – solo con specifico riferimento alle pensioni dei singoli ricorrenti ed in esito ad una valutazione che tiene, tra l’altro, conto, quali «elementi pertinenti», dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita, il cui godimento essa Corte ritiene in concreto “ostacolato in modo sostanziale” e non proporzionato, perché implicante un “onere eccessivo” che soggetti che hanno versato contributi per tutta la vita sono costretti a sopportare.

L’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” – ai fini di una reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, che ne impedisca l’incidenza su dette pensioni in misura che risulti lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali –, come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore.

8.– La questione sollevata è, pertanto, allo stato inammissibile. Ma nel dichiararla tale, questa Corte deve tuttavia affermare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo."

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LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 166/2017 ...

 

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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 28 luglio 2013

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- La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare
- La sindacabilità in Cassazione della motivazione addotta dal CNF nelle proprie sentenze
- La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione
- Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”.
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione.
- Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
- Procedimento disciplinare: le valutazioni in fatto del CNF sono incensurabili in Cassazione...

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Il CNF apre alla iscrizione all'albo forense per l'abilitato titolare di contratto co.co.pro.

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(da www.servizi-legali.it )

Nella newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 29/1/2013 si legge una interessantissima risposta del CNF a quesito del COA di Parma in tema di incompatibilità all’iscrizione all’albo per soggetto che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, abbia in essere “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”. Il parere è dell'11/7/2012, dunque anteriore all'entrata in vigore della l. 247/2012, di riforma dela professione forense, la quale, all'art. 18, lett. d), sancisce che la professione forense è incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". I più interessanti spunti del ragionamento del CNF sembrano potersi valorizzare, ora, proprio in relazione al novum che deve cogliersi nel testo dell'art. 18, lettera d), della l. 247/2012 rispetto all'art. 3 della legge professionale del 1933: l'incompatibilità non sta più nell' "impiego o ufficio retribuito" ma nella "attività di lavoro subordinato" con conseguente svalutazione del rilievo negativo in precedenza riconosciuto alla stabilità nel tempo (anche relativa) del rapporto.

LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DEL C.N.F. TRATTO DALLA NEWSLETTER DI DEONTOLOGIA DEL 29/1/2013 ...

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"Nulla è più duro della pietra e nulla è più molle dell'acqua. Eppure la molle acqua scava la dura pietra". (Ovidio)