Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Cassazione 26102/14 su poteri del regolamento di Cassa professionale di incidere diritti quesiti

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26102 dell'11/12/2014 (che in parte si richiama a Cass. 11792/2005, Cass. 25029/2009, Cass. 20235/2010), è intervenuta in materia di "contributo di solidarietà" da versare alla Cassa di previdenza dei commercialisti ed in particolare è intervenuta a chiarire che il prelievo per "contributo di solidarietà" operato dalla Cassa di previdenza dei commercialisti sulle sulle pensioni di vecchiaia non è consentito in quanto il regolamento della Cassa che lo fonda non poteve disporlo, trattandosi di un tipo di manovra di riequilibrio dei conti che non rientra nei poteri e nell'autonomia decisionale delle Casse.

In effetti, il contributo di solidarietà potrebbe essere imposto solo con legge poichè introdurlo non rientra nella autonomia sublegislativa riconosciuta alle Casse professionali.

Più in generale deve a mio avviso ritenersi che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e in particolare alla luce dell'ordinanza n. 22 del 2003, non solo il contributo di solidarietà per i commercialisti ma anche la mancata restituzione dei versamenti previdenziali dell'avvocato che sia cancellato dalla Cassa Forense (nell'ambito della previdenza forense tale restituzione fu già prevista con legge), non possono essere configurati come contributi previdenziale in senso tecnico (vedi Corte cost., sentenza n. 421 del 1995). Essi vanno inquadrati nel genus delle prestazioni patrimoniali che, in forza dell'art. 23 della Costituzione, si possono imporre solo per legge, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (vedi Corte cost., sentenza n. 178 del 2000).

LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 26102/14 ...

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Incompatibilità degli avvocati: interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 l. 247/12

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(da www.servizi-legali.it )

Sulla scia della sentenza delle SS.UU. civili della Cassazione, n. 22623 / 2010 è possibile e doverosa una interpretazione sistematica e costituzionlmente orientata delle disposizioni della legge di riforma forense che riconosca compatibile l'iscrizione all'albo forense con il rapporto di impiego pubblico a part time ridotto. Per la detta compatibilità militano anche la sentenza della Corte di giustizia nel caso Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07) e la giurisprudenza italiana che ha costantemente riconosciuto che gli "avvocati degli enti pubblici" (che con tali enti hanno un rapporto di lavoro dipendente) possono essere iscritti all'albo (anche se in una sezione a parte) mentre non esiste la simmetrica figura degli "avvocati degli enti privati" perchè il rapporto di lavoro dipendente pubblico è più "garantista".

L'interpretazione costituzionalmente orientata che volle seguire Cass. 22623/10 deve oggi esser confermata con riguardo all'art. 18, lett. d, della l. 247/12.

Significativa appare anche l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18 della l. 247/12 che il CNF ha ritenuto di dare, con parere del 20 febbraio 2013, in tema di compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore esterno di condomini, superando una interpretazione letterale della lettera a) del citato art. 18.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 22623/2010 ...

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Pro rata tutelato pienamente solo ante 2007

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Cassazione, con sentenza 24221/2014 del 13/11/2014, interviene a chiarire, in materia di previdenza dei professionisti, i termini della tutela piena del principio del pro rata. Lo fa richiamando anche l'orientamento della Corte di Strasburgo in materia di retroattività della legge civile ...

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 24221/2014 ...

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Vecchie previsioni di Mario Monti e l'accordo di governo PD-NCD sulla concorrenza nelle professioni

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Si leggeva su ilsole24ore del lontano 9 aprile 2008 una interessante intervista a Mario Monti.
Tra l'altro il presidente dell'Università Bocconi ed ex Commissario europeo alla Concorrenza, nonchè ex Presidente del Consiglio affermava che "per tagliare le unghie alle corporazioni non serve un governo tecnico ma una convergenza tra maggioranza e opposizione su alcuni punti, altrimenti si rischia il solito gioco di veti".
E' vero. Il problema però è che la convergenza c'è il rischio che si profili su punti sbagliati, lasciando troppo spazio agli Ordini professionali per scegliere come fare o far finta di fare una seria riforma. L'Italia non è un posto dove le autoriforme serie hanno grande tradizione e gli Ordini professionali non hanno fama di essere gran riformatori. Quanto, in particolare, all'Ordine degli avvocati: la concorrenza nel servizio professionale di avvocato non si può invocare solo quando si tratta di ampliare le attribuzioni dell'avvocato; si deve riconoscere necessaria anche quando si tratta di consentire l'accesso all'avvocatura a tutti gli abilitati, limitando al massimo i casi di incompatibilità.
Speriamo in un chiaro accordo di riforma della pseudoriforma forense tra il PD di Renzi e il Nuovo Centro Destra di Alfano.
Il binomio PD-NCD evoca una domanda: la concorrenza è di destra o di sinistra?  Un libro dell'ex sindaco di Parigi, Bertrand Delanoe, sostiene che ormai il liberalismo è di sinistra: "Io sono liberale -afferma Delanoe- , la destra no.... Se i socialisti accettano pienamente il liberalismo, se non considerano più i termini <<concorrenza>> e <<competizione>> come degli insulti, allora tutto l'umanesimo liberale entrerà a pieno titolo nel loro bagaglio ideologico". Il libro si intitola "De l'audace". Speriamo che anche da noi si diffondano tali idee.
 

Ruolo e cartella divengono illegittimi se sentenza annulla atto impositivo presupposto

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Come insegna Cassazione 22021/2014, "...l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso del contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poichè tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del suporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che ssa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. (Sez. V, ordinanza n. 13445 del 27/7/2012)".

 

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{mosimage} La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. (Balzac)