
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26102 dell'11/12/2014 (che in parte si richiama a Cass. 11792/2005, Cass. 25029/2009, Cass. 20235/2010), è intervenuta in materia di "contributo di solidarietà" da versare alla Cassa di previdenza dei commercialisti ed in particolare è intervenuta a chiarire che il prelievo per "contributo di solidarietà" operato dalla Cassa di previdenza dei commercialisti sulle sulle pensioni di vecchiaia non è consentito in quanto il regolamento della Cassa che lo fonda non poteve disporlo, trattandosi di un tipo di manovra di riequilibrio dei conti che non rientra nei poteri e nell'autonomia decisionale delle Casse.
In effetti, il contributo di solidarietà potrebbe essere imposto solo con legge poichè introdurlo non rientra nella autonomia sublegislativa riconosciuta alle Casse professionali.
Più in generale deve a mio avviso ritenersi che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e in particolare alla luce dell'ordinanza n. 22 del 2003, non solo il contributo di solidarietà per i commercialisti ma anche la mancata restituzione dei versamenti previdenziali dell'avvocato che sia cancellato dalla Cassa Forense (nell'ambito della previdenza forense tale restituzione fu già prevista con legge), non possono essere configurati come contributi previdenziale in senso tecnico (vedi Corte cost., sentenza n. 421 del 1995). Essi vanno inquadrati nel genus delle prestazioni patrimoniali che, in forza dell'art. 23 della Costituzione, si possono imporre solo per legge, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (vedi Corte cost., sentenza n. 178 del 2000).
LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 26102/14 ...
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