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Articolo di Roberto Bin sull'interpretazione conforme

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Sul sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è stato pubblicato il 9/1/2015 un interessante articolo di Roberto Bin,, intitolato "L’INTERPRETAZIONE CONFORME. DUE O TRE COSE CHE SO DI LEI".
Questa l'introduzione: "Un canone tradizionale dell'interpretazione giuridica suggerisce di evitare antinomie attraverso un'interpretazione sistematica delle norme. In un sistema giuridico gerarchico è un preciso dovere dei giuridici interpretare le leggi in conformità ai principi costituzionali, al fine di evitare che siano dichiarate illegittime. L'ordinamento dell'UE e il sistema CEDU non fissano gerarchie tra le norme di origine internazionale e quelle nazionali, e il punto di vista delle rispettive corti differisce in merito alla forza prescrittiva del canone. Il punto cruciale del dissenso sembra risiedere nel bilanciamento dei diritti e degli interessi, i quali sono oggetto di diversa valutazione in ognuno dei sistemi giuridici".
E questo l'indice: "1. L’interpretazione conforme come canone ermeneutico. – 2. L’interpretazione conforme come regola. – 3. Interpretazione conforme alle norme dell’Unione europea. – 4. Interpretazione conforme alla CEDU e agli altri trattati internazionali. – 5. Considerazioni conclusive."

Si legge tra l'altro nell'articolo di Bin:
"...Il margine di apprezzamento è espressione che deve equivalere a riserva di bilanciamento: questo non è affatto esplicito nella giurisprudenza EDU, ma corrisponde al punto di vista del giudice costituzionale35. Come si è detto poc’anzi, anche la Corte EDU opera bilanciamenti tra i principi della Convenzione, ma in essi non possono entrare anche i principi contenuti nelle Costituzioni nazionali: per questi il bilanciamento deve essere riservato alle corti nazionali.
È quanto la Corte costituzionale ha espresso nella sentenza 264/2012: “il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso… il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela”. La Corte EDU “è tenuta a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco”, mentre la Corte costituzionale “opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata”, e quindi, il bilanciamento è “solo ad essa spettante”.
È chiaro che alla Corte EDU resta sempre la possibilità, se adita, di controllare che il bilanciamento operato dalla corte nazionale non trasmodi dai suoi limiti, per esempio indebolendo la tutela di diritti che non possono essere mai compressi36, invocando diritti o interessi non affatto adeguati, violando palesemente il canone della proporzionalità o accettando compressioni di un diritto che ne compromettano il contenuto essenziale. Ma anche questa ulteriore pronuncia della corte europea potrebbe essere poi rovesciata da una successiva pronuncia della corte nazionale: e così via. Siamo davanti ad un’ipotesi estrema, assai improbabile: ma questa è la conseguenza inevitabile della coesistenza di due sistemi giuridici che non sono perfettamente sovrapponibili né completamente integrabili, ciascuno dei quali è garantito da un proprio giudice “apicale”.
Il che si riflette, inevitabilmente, sul piano dell’interpretazione conforme. Nel momento stesso in cui la Corte costituzionale riconosce che essa stessa “non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo”, perché ciò la porterebbe a violare il preciso impegno assunto dallo Stato italiano aderendo alla Convenzione, aggiunge che essa è però tenuta”a valutare come ed in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano”, facendo delle norme prodotte dalla Corte EDU”oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009)”. In questa situazione, il canone dell’interpretazione conforme non può che obbligare il giudice a servire due padroni in potenziale dissenso, sperando che trovino finalmente un accordo."

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Sembra che si ignori la bellezza sottile che è nel dubbio. Credere è molto monotono, il dubbio è profondamente appassionante. Stare all'erta, ecco la vita; essere cullato nella tranquillità, ecco la morte (O.Wilde)