Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Pesa ZERO l'incompatibilità degli impiegati pubblici a part time ridotto; ma quella dei ministri no!

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(da www.servizi-legali.it )

Secondo la l. 247/12 (pomposamente, quanto a torto, definita "riforma forense") ancor oggi esser ministro non comporta automatica cancellazione dall'albo forense ma solo sospensione dall'esercizio della professione d'avvocato. Così è ben possibile che l'avvocato-ministro sia socio di capitale di una società d'avvocati. Ben peggior trattamento la l. 247/12 (come pure faceva la previgente l. 339/03) riserva al semplice impiegato pubblico a part time ridotto che magari faccia l'usciere nel ministero guidato dal suddetto "avvocatone": all'impiegatuccio a part time ridotto, che magari in quel ministero lavori un solo giorno a settimana, sarà comminata una esemplare cancellazione dall'albo, per incompatibilità.

MA SIAMO SERI ! L'IMPIEGATUCCIO NON POTREBBE CERTO ESSERE PIU' PERICOLOSO DI UN MINISTRO IN RELAZIONE AL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA O AL SUPREMO BENE DELL'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA ITALICA.

A voler essere prudenti nella adozione delle regole sull'ordinamento della professione forense, proprio i soggetti posti al vertice dell'apparato di governo dovrebbero esser tenuti lontani dalla possibilità di sospetti di conflitti di interessi. L'avvocato Tremonti , per escludere ogni possibilità di sospetto di conflitti di interessi, giustamente alternò periodi nei quali (come avvocato iscritto all'albo) era inserito nello studio legale del quale era stato il fondatore a periodi nei quali, invece, ricoprì solo la carica di ministro e da quello studio si autoescluse. Ebbene, se allora la l. 247/12 ci fosse già stata, egli non si sarebbe dovuto cancellare e reiscrivere alternativamente (quando destra e sinistra s'alternarono al governo dell'Italia e gli toccò di fare il ministro e poi di stare "politicamente" in panchina, per poi tornare a fare il ministro) dall'albo forense e nemmeno avrebbe dovuto allontanarsi dallo studio legale sua creatura: gli sarebbe bastato divenire socio di capitale (magari con la maggioranza delle azioni) dello studio che aveva fondato.

usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra ? questo si deve dire al legislatore italiano !

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Regolamento su organizzazione e funzionamento dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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Il "REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO" (Provvedimento n. 246315) è pubblicato nel bollettino n. 50 dell'Autorità, dell'11/12/2013. Lo trovi qui.

Questo l'indice del provvedimento:


Articolo 1 - Definizioni
TITOLO I
L’AUTORITÀ
Articolo 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione del Presidente o dei Componenti
Articolo 3 - Il Presidente
Articolo 4 – Capo di Gabinetto
Articolo 4-bis - Segreterie del Presidente e dei componenti
Articolo 5 - Convocazione e ordine del giorno
Articolo 6 - Riunioni dell’Autorità
Articolo 7 - Deliberazioni dell’Autorità
Articolo 8 - Verbale delle riunioni
Articolo 9 - Missioni del Presidente e dei Componenti
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI UFFICI
Articolo 10 - Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione
Articolo 11 - Segretario Generale
Articolo 12 - Struttura dell’Autorità
Articolo 13 - Responsabili di unità organizzative
Articolo 14 - Assegnazione del personale
Articolo 15 - Controlli interni
TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
Articolo 16 - Norme applicabili ai procedimenti
Articolo 17 - Responsabile del procedimento
Articolo 18 - Audizione finale
Articolo 19 - Discussione in Autorità
Articolo 20 - Informazione dell’Autorità
TITOLO IV
NORME FINALI
Articolo 21 - Abrogazione
Articolo 22 - Pubblicazione
ALLEGATI
ALLEGATO 1 - SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SETTORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA
ALLEGATO 2 - SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SETTORIALI DELLA DIREZIONEGENERALE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE.

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Corte di giustizia 13/9/13: NO a discriminazione a rovescio di impiegati pubblici part time-avvocati

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La Corte di giustizia, ai punti 44 e 45 della sentenza del 13/9/2013 nella causa C-47511, ha chiarito che

"44   Deriva, al riguardo, da costante giurisprudenza che l’articolo 56 TFUE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza o al fatto che questi è stabilito in un altro Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere effettuata, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Belgio, C‑577/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

45 Occorre parimenti osservare che, in particolare, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino la libera prestazione dei servizi negli altri Stati membri (v., in questo senso, segnatamente, sentenza del 29 marzo 2011, Commissione/Italia, C‑565/08, Racc. pag. I‑2101, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)."

Si veda anche la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata al punto 39 delle conclusioni dell'Avvocato generale Villalòn nella medesima causa C-475/11.

Tutto ciò rileva ai fini della disapplicazione, in forza dell'art. 53 della l. 234/2012, delle norme italiane che producono effetti discriminatori "a rovescio" nei confronti dei cittadini italiani, rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea. In particolare rileva ai fini della disapplicazione della l. 339/03  e dell'art. 18, lettera d, della l. 247/12 che vietano l'iscrizione all'albo forense dei dipendenti pubblici a part time ridotto. La discriminazione al rovescio di tali cittadini italiani non è più consentita poiché sono ormai ammessi a svolgere la professione di avvocato in Italia (sia a titolo di stabilimento che di prestazione professionale occasionale) i cittadini di altri Stati dell'Unione che siano iscritti agli albi degli avvocati dei loro Stati e nel contempo siano anche titolari di un rapporto di impiego pubblico nello Stato di cui sono cittadini.

In sostanza la Corte di giustizia, con la richiamata sentenza del 13/9/2013 in causa C-475/11 (non solo ai citati punti 44 e 45) enuncia principi generali che devono esser applicati non solo dai giudici italiani (a partire dal giudice speciale Consiglio Nazionale Forense e dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione) ma anche, immediatamente, dagli Ordini forensi. La Corte di giustizia enuncia principi che impongono di riconoscere superate le chiusure del libero mercato dei servizi professionali di avvocato che la Corte costituzionale aveva avallato con sentenza 166/2012  (poi seguita dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 11833/2013 e sentenze "gemelle"), la quale aveva preteso di estendere ben oltre la loro portata letterale le incompatibilità "tutte italiane" previste dall'art. 3 della legge professionale forense del 1933. OVVIAMENTE RILIEVI  CRITICI  IDENTICI A QUELLI ORMAI PROSPETTABILI AVVERSO LA SENTENZA 166/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE (E AVVERSO LE SENTENZE DELLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE -A PARTIRE DALLA SENTENZA 11833/2013- CHE L'HANNO SEGUITA CON INTERPRETAZIONI NON LETTERALI DELL'INCOMPATIBILITA' DA "IMPIEGO CON ENTE PUBBLICO ITALIANO") DEBBONO VALERE ORMAI PER L'INTERPRETAZIONE E PER LA NECESSARIA DISAPPLICAZIONE DI TALUNE NORME CHE NELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (L. 247/12) PONGONO CAUSE DI INCOMPATIBILITA' CHE VANNO RICONOSCIUTE FONTI DI INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE "AL ROVESCIO" NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI.

Ricordiamo che Massimo Severo Giannini, in "Diritto amministrativo", volume II, Milano, II, ed., 1993, a pag. 646, sottolineava come la necessità del possesso di una specifica abilitazione per l'esercizio di talune professioni costituisca un'eccezione ed affermava, con riguardo alle previsioni normative che stabiliscono anche la necessità della iscrizione ad un apposito albo, che: "Le attività lavorative professionali che, oltre ad una abilitazione richiedono l'iscrizione ad un albo, sono ancora un'ulteriore eccezione nell'eccezione". La fantasia di Giannini non arrivava a concepire (rispetto alla libertà di lavorare in una repubblica fondata sul lavoro) l'eccezione nell'eccezione nell'eccezione, come la si realizzò attraverso la l. 339/03, che per la sola professione di avvocato pose eccezione alla "generale regola" -sancita dalla  l. 662/96, art. 1, comma 56 e ss.- della compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed iscrizione in un albo professionale di qualsiasi professione (e si ricordi che la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e lavoro professionale -compreso quello di avvocato- fu qualificata da Corte cost. 171/99 come principio fondamentale della legislazione nazionale !!!).

Anzi, a dirla tutta, la "generale regola" sancita dall'art. 1, co 56 e ss., della l. 662/96, potrebbe apparire essa stessa una "eccezione limitatrice della libertà di lavoro professionale"  se si considera l'ampia serie di disposizioni normative che consentono l’accesso a talune professioni a tutti coloro che ne siano abilitati, anche in costanza di un rapporto di lavoro pubblico. Difatti (come sottolinea Lorenzo Ieva in un articolo pubblicato su www.lexitalia.it, dal Titolo "Sull'illegittimità costituzionale della incompatibilità tra lavoro pubblico e professione forense prevista dalla l. 339 del 2003"), l’art. 4, comma 7, terzo periodo, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che l’attività libero-professionale dei medici sia compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro . Inoltre, l’art. 11, co. 4, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente ai docenti universitari, a tempo definito, di poter esercitare la libera professione; e l’art. 508, co. 15, del d.lgs 16 aprile 1994 n. 287 analogamente attribuisce la possibilità ai docenti della scuola pubblica (anche a tempo pieno) di poter svolgere, previa autorizzazione del capo d’istituto, lavoro professionale (e Corte cost., con sentenza 23 dicembre 1986 n. 284, in Foro it., 1988, I, p. 3563 ss ha giudicato costituzionalmente legittima la disposizione di cui all’art. 508 del d.lgs n. 287 del 1994, sul presupposto che l’attività professionale produce beneficio all’attività didattica per l’intuibile arricchimento teorico-professionale che il docente acquisisce nello svolgimento di entrambe le attività). Dunque, può dirsi che l’ordinamento giuridico conosca casi di piena compatibilità tra lo status di pubblico dipendente e quello di soggetto esercente attività libero-professionale. Né mai si è dubitato, in dottrina, della necessità o della opportunità di precludere alla classe medica ed a quella dei docenti la facoltà di dedicarsi all’attività professionale privata, oltre all’adempimento dell’attività di servizio alle dipendenze di una amministrazione od ente pubblico. Con particolare riferimento alla prestazione della professione medica, va osservato che, nonostante i rischi di forte “commistione di interessi” a danno dei cittadini tra lavoro alle dipendenze del servizio sanitario nazionale ed attività libero professionale, mai nessuna obiezione è stata mossa, sotto il profilo costituzionale per violazione del diritto alla salute (Cfr.: G. Alpa, voce Salute (Diritto alla), in Nss. Dig. it., App. VI, Torino, 1986, p. 913 ss; M. Luciani, voce Salute. I) Diritto alla salute – dir. cost., in Enc. giur., vol. XXVII, Roma, 1991.) , alla possibilità per il medico di ricoprire entrambi i ruoli di pubblico dipendente e di privato libero professionista ( In effetti, semplici “rischi” di commistione di interessi non possono giustificare limitazioni arbitrarie all’esercizio della libera professione da parte di soggetti qualificati ed appositamente abilitati. In argomento, vedi: M. Pascale, La libera professione del medico dipendente dal servizio sanitario nazionale, in Ragiusan, 1994, fasc. 126, p. 200 ss; I. Traldi – C. Pavarini, Libera professione dei medici e rapporto di pubblico impiego, in Ragiusan, 1994, fasc. 127, p. 220 ss; F. Sacco, Libera professione e incompatibilità del personale sanitario dirigente del servizio sanitario nazionale, in Sanità pubbl., 1998, p. 1183 ss.).

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Per il CNF il maestro elementare non può fare l'avvocato ? SI VADA SUBITO IN CORTE COSTITUZIONALE !

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 22/3/2014)

Il COA di Pescara chiede parere sulla compatibilità della professione di avvocato con l’insegnamento nella scuola primaria , alla luce della sentenza della Corte di Cassazione. n. 22623 dell’8.11.2010 e in considerazione della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 del RDL n. 1578/33 con riferimento all’art. 19 della L. n. 247/2012.

La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 3, comma 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 eccettua dalla incompatibilità con la professione forense (prevista dai commi precedenti) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e – per ciò che qui interessa – i professori degli istituti secondari della Repubblica.
Fino alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22623 dell’8 nov. 2010 la suddetta disposizione è stata interpretata in senso rigorosamente restrittivo. L’eccezione alla regola della incompatibilità era pertanto limitata ai docenti degli istituti secondari della Repubblica, tra i quali non rientrano gli insegnanti elementari, appartenenti ad altro – e inferiore – grado di scuola.
La citata sentenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato siffatto orientamento attraverso l’interpretazione estensiva della norma di riferimento alla luce del principio costituzionale della libertà di insegnamento sul quale – secondo la Corte – poggia l’eccezione in esame, da estendere, senza limiti a tutto il personale insegnante.
L’art. 19 della nuova legge professionale, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità, utilizza una formula totalmente diversa che non consente di mantenere ferma l’interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla norma precedente. Il nuovo testo dispone infatti che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Ne deriva che il dato fondamentale, ai fini della compatibilità, è ora costituito dall’insegnamento (o dalla ricerca) in materie giuridiche.
L’insegnante elementare non può pertanto essere iscritto nell’albo degli avvocati.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 dicembre 2013, n. 119

Quesito n. 334, COA di Pescara

 

UN MIO COMMENTO: visto che l’interpretazione "estensiva" adotta dalla Corte di cassazione con citata sentenza del 2010 poggia (CORRETTAMENTE) sul principio costituzionale della libertà di insegnamento, sarà vincente un ricorso che sia presentato da un aspirante "avvocato-maestro" avverso il diniego di iscrizione all'albo forense che sia emesso nei suoi confronti da un qualsioasi Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla scorta del parere del CNF m. 119/2013. Approfondisci qui.

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L'ex moglie rifiuta di trasformare il part time in full time: confermato l'assegno divorzile

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 La Corte di Cassazione, sez. sesta civile, con sentenza n. 9660/2014 del 6/5/2014 ha emesso una interessante ordinanza in tema di assegno divorzile e part time: all'ex moglie che rifiuta di trasformare l'orario di lavoro da part-time a full time viene confermato l'assegno divorzile (per la Core d'appello il full time non sarebbe stato comunque sufficiente a mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio).
 LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA ...

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{mosimage} La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. (Balzac)