La Grande Sezione della Corte di giustizia, nella sentenza del 5/7/2016 in causa C-614/14, precisa che l'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea e che occorre esser cauti nel sostenere che la normativa nazionale possa "resistere" alla disapplicazione per contrasto col diritto dell'Unione in quanto capace di garantire al singolo una maggior tutela del proprio diritto.
Si legge nella sentenza:
"15. Occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati (v. parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata)."
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32. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che è inaccettabile l'assunto su cui poggia tale questione, secondo il quale la normativa nazionale oggetto del procedimento principale garantirebbe al singolo una maggiore tutela del proprio diritto di adire un giudice imparziale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, come rilevato al punto 23 supra, la circostanza che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice nazionale esponga, conformemente ai requisiti derivanti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, di per sé, non viola tale diritto fondamentale. Di conseguenza, non si può ritenere che contribuisca a garantire la tutela di tale diritto l'obbligo di declinazione della competenza che la norma de qua impone al giudice del rinvio che ha provveduto a tale esposizione nell'ambito di un rinvio pregiudiziale."
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA, DEL 5/7/2016, DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-614/14 ...
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Mi pare che non sia affatto "fuori tema", nel pensare a come far crescere l'Italia (e nel riflettere sulla controriforma forense approvata con l. 247"012 o su quali professioni devono incontrare, oltre al limite dell'accesso previo esame di Stato, anche il limite dell'accesso previa iscrizione ad un Ordine professionale), ricordare come, ad esempio, nacque l'Ordine degli avvocati nell'Italia appena riunificata. Scrive, al riguardo, Paolo Alvazzi del Frate (in "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale") : << L'Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dalla Legge n. 1938 dell'8 giugno 1874. Con la nascita dell'Ordine si concludeva un lungo dibattito giuridico e politico che si era svolto, a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, sulla necessità di unificare la disciplina delle professioni forensi in tutto il territorio nazionale. A tal riguardo ebbero importanza fondamentale da un lato il modello francese, diffuso nella Penisola nel periodo napoleonico, e, dall'altro la tradizione, antica e profondamente radicata negli ordinamenti di diritto comune, delle corporazioni di mestieri. Sin dalla Restaurazione erano apparse evidenti non solo la necessità di istituire forme di controllo statale, ma anche l'esigenza di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato>>. 
La regola del codice deontologico professionale che vieta all’avvocato di assumere il patrocinio di soggetti portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l’esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (affermato il principio di diritto che precede, le sezioni unite della corte hanno, nella specie, ritenuto legittimamente configurabile il conflitto de quo - confermando, conseguentemente, la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio dell’ordine forense - con riferimento ad una vicenda societaria - iniziata con una trattativa per la cessione delle quote di una srl da un socio all’altro, di talché quest’ultimo era destinato a divenire socio unico dell’ente - nella quale un avvocato aveva assistito il socio alienante nella trattativa pur essendosi sempre continuativamente occupato anche dell’assistenza della società: la corte ha ritenuto tale, preesistente e tuttora perdurante attività professionale atta a generare un conflitto effettivo di interessi tra il socio alienante e la società stessa, la cui coincidenza di interessi con quelli del socio acquirente era evidente, per essere quest’ultimo destinato a divenirne unico socio per effetto dell’alienazione delle quote).