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267 TFUE è chiave di volta del sistema giurisdizionale UE => OK a dubbi su "maggior tutela"

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La Grande Sezione della Corte di giustizia, nella sentenza del 5/7/2016 in causa C-614/14, precisa che l'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea e che occorre esser cauti nel sostenere che la normativa nazionale possa "resistere" alla disapplicazione per contrasto col diritto dell'Unione in quanto capace di garantire al singolo una maggior tutela del proprio diritto.

Si legge nella sentenza:

"15. Occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati (v. parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata)."

...

32. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che è inaccettabile l'assunto su cui poggia tale questione, secondo il quale la normativa nazionale oggetto del procedimento principale garantirebbe al singolo una maggiore tutela del proprio diritto di adire un giudice imparziale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, come rilevato al punto 23 supra, la circostanza che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice nazionale esponga, conformemente ai requisiti derivanti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, di per sé, non viola tale diritto fondamentale. Di conseguenza, non si può ritenere che contribuisca a garantire la tutela di tale diritto l'obbligo di declinazione della competenza che la norma de qua impone al giudice del rinvio che ha provveduto a tale esposizione nell'ambito di un rinvio pregiudiziale."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA, DEL 5/7/2016, DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-614/14 ...

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Un lavoratore subordinato "giurista d'impresa" può essere iscritto all'albo forense.

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all'elenco dei lavori compatibili aggiungere il giurista di impresa

Mi domando: perchè il lavoratore dipendente "giurista di impresa" può essere iscritto all'albo forense mentre il lavoratore dipendente pubblico a parte time ridotto non può?

Dalla newsletter del Consiglio Nazionale Forense dell'1/12/2016:


Il COA di Massa Carrara pone il seguente quesito: “Se sussista l’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, posto che l’art. 2 comma 6 della L. 247/2012 stabilisce che ‘…è comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata’, e, l’art. 18 comma unico lett. d) sancisce che ‘la professione di avvocato è incompatibile: …d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Posted: 30 Nov 2016 03:00 AM PST

La risposta è nei seguenti termini:
L’art. 2 c. 6, della L. n. 247/2012, recepisce all’interno della disciplina delle professioni di avvocato la figura del “giurista d’impresa”, che pertanto non rientra nel regime delle incompatibilità di cui all’art. 18 della stessa legge.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 22 giugno 2016, n. 77

Quesito n. 210, COA di Massa Carrara

 

Tutela debole dell'avvocato sulla disciplina: deriva da giurisdizione domestica e "poca Cassazione"

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(da www.servizi-legali.it )

Fondamentale sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione in tema di tutela giurisdizionale dell'avvocato avverso sanzioni disciplinari e in tema di pubblicità dell'avvocato. E' la sentenza 19705/12 depositata il 13 novembre 2012. La trovi nell'ottimo sito di guidaaldiitto.

L'INSEGNAMENTO CHE SE NE DEVE TRARRE, A MIO AVVISO, E' QUESTO: OCCORRE TOGLIERE ALL'ORDINE FORENSE IL POTERE DI REDIGERE IL CODICE DEONTOLOGICO E TOGLIERGLI LA GIURISDIZIONE DOMESTICA.   ALTRIMENTI PERSINO IL LEGISLATORE CHE VOGLIA LIBERALIZZARE (ad esempio la pubblicità degli avvocati) E LA CASSAZIONE, CHIAMATA A GIUDICARE LE SENTENZE DEL CNF, SARANNO CONDANNATI ALL'IMPOTENZA.

A meno che le Sezioni Unite non si sbaglino e abbia ragione il TAR Lazio (sentenze n. 8854, 8855 e 8858 del 29/10/2012) nel delineare per il codice deontologico forense un ruolo molto più subalterno rispetto alla legge. Ad es., scrive il TAR Lazio nella sentenza 8858: " Ed invero, il Codice Deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti. Come chiarito dalla Corte di cassazione (sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17004; s.u. 17 giugno 2010, n. 14617; id. 7 luglio 2009, n. 15852) le previsioni del Codice Deontologico hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi".

Ma andiamo oltre: se una ratio la Cassazione la trova per la giurisdizione domestica del CNF e per il limitato controllo in sede di Cassazione, essa è una ratio che può valere in relazione in relazione al giudizio disciplinare del COA nei confronti dell'avvocato. Nessuna giustificazione si può trovare, però, per attribuire giurisdizione speciale al CNF in tema estraneo alla disciplina e cioè in tema di impugnazione di provvedimenti del COA riguardo alla tenuta deglui albi (iscrizioni e cancellazioni amministrative).

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Crescita, liberalizzazione, ordine degli avvocati,proporzionalità della regolazione

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(da www.servizi-legali.it )

 Mi pare che non sia affatto "fuori tema", nel pensare a come far crescere l'Italia (e nel riflettere sulla controriforma forense approvata con l. 247"012 o su quali professioni devono incontrare, oltre al limite dell'accesso previo esame di Stato, anche il limite dell'accesso previa iscrizione ad un Ordine professionale), ricordare come, ad esempio, nacque l'Ordine degli avvocati nell'Italia appena riunificata. Scrive, al riguardo, Paolo Alvazzi del Frate (in "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale")  : << L'Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dalla Legge n. 1938 dell'8 giugno 1874. Con la nascita dell'Ordine si concludeva un lungo dibattito giuridico e politico che si era svolto, a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, sulla necessità di unificare la disciplina delle professioni forensi in tutto il territorio nazionale. A tal riguardo ebbero importanza fondamentale da un lato il modello francese, diffuso nella Penisola nel periodo napoleonico, e, dall'altro la tradizione, antica e profondamente radicata negli ordinamenti di diritto comune, delle corporazioni di mestieri. Sin dalla Restaurazione erano apparse evidenti non solo la necessità di istituire forme di controllo statale, ma anche l'esigenza di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato>>.
Importante, poi, è ricordare che l’Ordine degli Avvocati nacque, nel 1874, dopo un aspro dibattito tra la Destra che si opponeva alla sua istituzione, temendo il risorgere delle corporazioni e dei privilegi dell’Ancien Régime, e la Sinistra che, invece, ne chiedeva l'istituzione per una maggiore tutela dei diritti. Ancor più importante è far tesoro delle considerazioni dei liberali dell'epoca. Ecco come il Deputato piemontese della Destra Luigi Tegas, si oppose all’istituzione dell’Ordine degli Avvocati: "Prendo poi questa occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa istituzione dell'ordine degli avvocati... Quest'associazione libera, dove se n'è riconosciuta l'utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perchè io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll'uso dell'attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi.  Io per verità non veggo in questo che l'imitazione d'un'istituzione francese e nulla più ... quantunque io abbia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non credo che quest'istituzione abbia potuto influire sulla sua gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenienti, sia per la libertà dei giovani avvocati, sia per considerazioni politiche: poichè è facile che simili istituzioni in un grande paese deviino ed acquistino un'influenza, che non debbono avere, massime che ne potrebbe nascere un'antagonismo colla magistratura giudicante, i cui effetti potrebbero essere deplorabili. (...) Io credo, con questa disposizione, vulnerato il principio di libertà, e non mi sembra che un'imitazione dello straniero. La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l'interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d'arbitrio; un edifizio artifiziale che non serve nè al progresso della scienza, nè all'utile sociale. (...) Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà" (da "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale", di Paolo Alvazzi del Frate,  in nota n. 42, Atti parlamentari, Discussioni Camera dei deputati, Legisl. XI, Sess. 1873-74, 24 marzo 1874, pp. 2607 -2608).

OGGI SI PARLA, CON DIVERSO LINGUAGGIO, DI "PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE", MA LA SOSTANZA E' QUELLA: LA LIBERTA' E' INSIDIATA SOPRATTUTTO DALLO STRUMENTARIO MESSO IN CAMPO PER LA SUA TUTELA. FORSE LA LIBERTA' DIREBBE, COME MADRE TERESA DI CALCUTTA "QUEL CHE NON MI SERVE MI PESA".

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Quale conflitto di interessi tra soggetti non consente che siano difesi dallo stesso avvocato ?

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La regola del codice deontologico professionale che vieta all’avvocato di assumere il patrocinio di soggetti portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l’esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (affermato il principio di diritto che precede, le sezioni unite della corte hanno, nella specie, ritenuto legittimamente configurabile il conflitto de quo - confermando, conseguentemente, la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio dell’ordine forense - con riferimento ad una vicenda societaria - iniziata con una trattativa per la cessione delle quote di una srl da un socio all’altro, di talché quest’ultimo era destinato a divenire socio unico dell’ente - nella quale un avvocato aveva assistito il socio alienante nella trattativa pur essendosi sempre continuativamente occupato anche dell’assistenza della società: la corte ha ritenuto tale, preesistente e tuttora perdurante attività professionale atta a generare un conflitto effettivo di interessi tra il socio alienante e la società stessa, la cui coincidenza di interessi con quelli del socio acquirente era evidente, per essere quest’ultimo destinato a divenirne unico socio per effetto dell’alienazione delle quote).
(Cass. civ., sez. un., 15/10/2002, n. 14619).

LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 14619/2002 DELLE ssuu DELLA CASSAZIONE ...

 

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I due difetti della nostra età sono la mancanza di principi e la mancanza di profilo (O. Wilde)