
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 21949 del 28/10/2015 (che puoi leggere cliccando su "LEGGI TUTTO"), ha stabilito che gli insegnanti che non insegnano materie giuridiche (ad es. gli insegnanti di scuola primaria), anche se in part time, non possono essere iscritti all'albo degli avvocati. Vi restano, però, iscritti se all'albo degli avvocati furono iscritti prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012 (c.d. legge di riforma della professione forense).
Hanno ritenuto, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte che:
1) per un verso (ferma la regola generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato -art. 18, comma 1, lettera d, della l. 247/2012-) l’art. 19, comma 1, della l. 247/2012 preveda un’eccezione con riguardo solo all'insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;
2) per altro verso, però, <<per espressa disposizione contenuta nella disposizione transitoria di cui all’art. 65 della legge n. 247 del 2012, il citato art. 19 “non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni” precedenti>>.
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CERCALO E DATTI DA FARE
Comunque, in tema di iconcompatibilità cervellotiche e comunque sproporzionate, mi sembra giusto ricordare che il 24/6/2015 s'è tenuta l'audizione del Predente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, innanzi alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C.3012 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
Pitruzzella ha sottolineato, trattando delle improcrastinabili aperture alla concorrenza nei servizi professionali, come la professione di avvocato, più delle altre, sia ancora, troppo regolata in senso anticoncorrenziale, specie in materia di incompatibilità.
Qui il testo dell'audizione.
Si legge, tra l'altro, a pag. 14 dell'intervento del Presidente dell'Antitrust: "Infine, l’Autorità ha evidenziato -auspicandone il superamento– la particolare restrittività del regime di incompatibilità previsto dalla legge forense, laddove la norma prevede che la professione di avvocato sia incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente part-time, nonché con l’assunzione di cariche sociali. Si tratta di limitazioni sproporzionate, atteso che eventuali situazioni di conflitto di interessi derivanti dallo svolgimento di altre attività possono essere risolte mediante la previsione di specifici obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto. Nel valutare l’opportunità di un più deciso intervento di liberalizzazione nel settore delle professioni –e con specifico riferimento alla professione forense, che più di altre risulta caratterizzata dal permanere di vincoli al pieno dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali– non deve dimenticarsi che i processi di liberalizzazione dei servizi professionali sono suscettibili di avere un notevole impatto sul benessere economico collettivo, sulla crescita e sulla competitività."
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LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, N. 21949 DEL 28 OTTOBRE 2015 ...
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Incompatibilità forensi e liberalizzazioni: via tracciata da Corte Cost 200/12 e dal comma 2 dell'art. 1 del d.l. 1/2012. E' importante il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza 200 del 2012, abbia tracciato la strada della tutela d'una regolazione legislativa proporzionata delle attività economiche e abbia confermato la necessità della verifica di compatibilità delle leggi rispetto alla finalità di tutela (promozione) della concorrenza, sub specie di liberalizzazione. In Italia si configura ormai una protezione costituzionale del principio già sancito dall'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011 per cui gli ordinamenti professionali (compreso quello di avvocato) devono garantire che l'esercizio dell'attività e le regole d'accesso alla stessa rispondano senza eccezioni ai principi di libera concorrenza. Con riguardo, ad esempio, alla recente legge di "riforma forense" (l. 247/2012), numerose previsioni di quel provvedimento attengono alla materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett.e), della Costituzione.
Certo potranno arrivare numerose dichiarazioni di incostituzionalità ove non sia praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata delle norma di legge sulla professione forense. Al riguardo è, perciò, importantissimo il comma 2 dell'art. 1 del d.l. 1/2012, per cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica."
Un interessante articolo di Francesco Saitto, dal titolo "LA CORTE COSTITUZIONALE, LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E IL «PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERALIZZAZIONE» TRA STATO E REGIONI", è pubblicato sulla rivista della Associazione dei costituzionalisti, N°: 4/2012. Questo il sommario: "1. Premessa: il mercato regolato e la concorrenza come problemi di ordine costituzionale; 2. Il «principio generale della liberalizzazione» tra l’art. 41 e l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost.; 3. Le altre questioni affrontate dalla Corte e l’incostituzionalità della «soppressione automatica»; 4. Considerazioni conclusive: il mercato e la sent. n. 200 del 2012 alla luce della recente riforma dell’art. 81 Cost."...
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Cass., SS.UU., n. 11799/2017, depositata il 12/5/2017, enuncia, nell'interesse della legge, il seguente principio di diritto: «Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. Viceversa, l'art. 346 cod. proc. civ., con l'espressione "eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce -ferma la preclusione del potere del convenuto - che il giudice d'appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.».

Dalla newsletter del Consiglio Nazionale Forense del 25/2/2016:
"CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale
Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.
Corte di Cassazione (pres. Rodorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014
Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014
Corte di Cassazione (pres. Rodorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148.
MIO COMMENTO:
Importante è la sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) 19 dicembre 2012, resa nella causa C‑363/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. «Rinvio pregiudiziale – Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale – Corte dei conti nazionale che decide sull’autorizzazione preventiva di una spesa pubblica – Irricevibilità» Vi si legge:
"17 Pertanto, occorre verificare se, nel contesto che ha dato luogo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Elegktiko Synedrio costituisca un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e se, di conseguenza, sia legittimato a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. 18 Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze del 17 settembre 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, Racc. pag. I‑4961, punto 23; del 31 maggio 2005, Syfait e a., C‑53/03, Racc. pag. I‑4609, punto 29, e del 14 giugno 2007, Häupl, C‑246/05, Racc. pag. I‑4673, punto 16, nonché ordinanza del 14 maggio 2008, Pilato, C‑109/07, Racc. pag. I‑3503, punto 22). 19 Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in particolare, sentenze del 12 novembre 1998, Victoria Film, C‑134/97, Racc. pag. I‑7023, punto 14; del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑195/98, Racc. pag. I‑10497, punto 25, e Syfait e a., cit., punto 35). 20 Peraltro, conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (sentenze del 30 marzo 1993, Corbiau, C‑24/92, Racc. pag. I‑1277, punto 15, e del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, Racc. pag. I‑8613, punto 49). 21 Infine, è opportuno accertare la legittimazione di un organo ad adire la Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, secondo criteri sia strutturali che funzionali. A questo proposito, un organismo nazionale può essere qualificato «organo giurisdizionale» ai sensi del suddetto articolo quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (v., a proposito della Corte dei conti italiana, ordinanze del 26 novembre 1999, ANAS, C‑192/98, Racc. pag. I‑8583, punto 22, e RAI, C‑440/98, Racc. pag. I‑8597, punto 13). L’autorità dinanzi alla quale viene proposto un ricorso avverso una decisione adottata dai servizi di un’amministrazione non può essere considerata in posizione di terzietà rispetto a tali servizi, e dunque un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando presenta un rapporto organico con la detta amministrazione (v., in tal senso, sentenze Corbiau, cit., punto 16, e del 30 maggio 2002, Schmid, C‑516/99, Racc. pag. I‑4573, punto 37). 22 Nel caso di specie, emerge innanzitutto dalla pronuncia di rinvio che l’Elegktiko Synedrio è stato adito per decidere una controversia, nata nell’ambito del controllo preventivo della spesa pubblica, tra il commissario dell’Elegktiko Synedrio presso il Ministero della Cultura e del Turismo, da un lato, e il servizio contabile dello stesso Ministero, dall’altro. 23 A questo proposito, emerge dal fascicolo che il commissario dell’Elegktiko Synedrio è un membro dell’Elegktiko Synedrio che siede, come risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, del decreto presidenziale, presso ciascun ministero per esercitare un controllo preventivo degli ordini di spesa effettuati dal ministero interessato. La controversia in questione nasce dal rifiuto del commissario dell’Elegktiko Synedrio presso il Ministero della Cultura e del Turismo di approvare la spesa corrispondente alla retribuzione di un dipendente con contratto a tempo determinato per le ore utilizzate a seguito di un permesso sindacale. Tale rifiuto è stato opposto all’autorità che aveva introdotto inizialmente la domanda di pagamento, che è, nel caso di specie, il servizio di controllo contabile dello stesso Ministero. Tuttavia, tale servizio ha introdotto una nuova domanda di pagamento, allo stesso titolo della precedente. È in questo contesto che, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del decreto presidenziale, il suddetto commissario, persistendo nel proprio rifiuto, ha trasmesso il suo «parere negativo» all’Elegktiko Synedrio, provocando in tal modo l’intervento di quest’ultimo al fine di decidere su tale parere. 24 Da quanto precede discende che l’Elegktiko Synedrio intrattiene con il proprio commissario che siede presso il Ministero della Cultura e del Turismo, dal quale proviene il parere negativo oggetto della controversia dinanzi ad esso, un rapporto organico e funzionale evidente, che osta al riconoscimento della sua qualità di terzo rispetto al suddetto commissario (v., per analogia, sentenze citate Corbiau, punto 16, e Schmid, punto 38). 25 Pertanto, quando si pronuncia sul «parere negativo» formulato dal proprio commissario, l’Elegktiko Synedrio non ha la qualità di terzo rispetto agli interessi in gioco e, pertanto, non possiede l’imparzialità richiesta rispetto al beneficiario della spesa in questione, nel caso di specie il sig. Antonopoulos (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, RTL Belgium, C‑517/09, Racc. pag. I‑14093, punto 47)."
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E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...
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