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A parere del CNF la nomina orale dell'avvocato sostituto è possibile solo per l'attività d'udienza

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 29/3/2014)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone il seguente quesito: se, alla luce dell’art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, ove si prevede che “Gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale”, un fascicolo processuale possa essere visionato da altro avvocato che si dichiari sostituto del difensore formalmente incaricato nell’ambito del suddetto procedimento e, ancora, “quali attività in concreto rientrino nel concetto di sostituzione rispetto alle quali l’incarico possa essere verbale.”.

Con riferimento alla liceità della sostituzione verbale succitata, questa Commissione si è già pronunciata con parere n. 113 del 23 ottobre 2013, in risposta al quesito posto dal COA di Ferrara, ritenendo che “l’avvocato, ferma la sua responsabilità professionale, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega e restando ovviamente sottoposto, nell’esercizio di tale facoltà, alle sanzioni di legge ed alle regole deontologiche.”.

Il quesito del COA di Roma attiene, come visto, al medesimo articolo della legge professionale, la cui rubrica recita “Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni”, ma ad una diversa e specifica fattispecie.
Ritiene la Commissione che vadano premesse le seguenti considerazioni.
La norma in argomento, nel prescrivere:
a) che l’eventuale rinuncia all’incarico professionale non debba causare pregiudizi al cliente” (comma 1)
b) che l’incarico conferito per lo svolgimento dell’attività professionale (la difesa) è personale (comma 2)
c) che, malgrado la nomina di un proprio sostituto, l’avvocato “rimane personalmente responsabile verso i clienti” (comma 3)
riconduce, con ragionevole evidenza, l’eventualità della sostituzione all’attività giudiziale. Solo in tal senso si giustifica, infatti, la portata delle previsioni anzidette, atteso che, ad esempio, l’accesso al fascicolo da parte del difensore non può, di per sé, essere causa di pregiudizio per il proprio cliente, mentre il cliente medesimo potrebbe certo essere danneggiato dall’attività processuale di un sostituto incapace e/o negligente del proprio difensore.
Non può poi sfuggire che il sostituto processuale accede non solo all’esercizio della attività difensiva, ma anche, ineludibilmente, al fascicolo della parte rappresentata dal suo mandante. Tale opportunità, però, consegue dalla dichiarazione di essere sostituto ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012, rilasciata in atto pubblico (verbale dell’udienza) e nei confronti di pubblico ufficiale, con la conseguenza che l’eventuale affermazione mendace troverebbe adeguata sanzione nell’art. 483 c.p..
Peraltro, anche la falsa attestazione di essere sostituto del difensore in atti, rilasciata al fine di accedere alla semplice visione del fascicolo, che contempla, se consentita, la facoltà di estrarre copia del contenuto del medesimo, potrebbe, se scoperta, essere sanzionata ai sensi dell’art. 496 c.p.. L’eventuale accesso del sostituto al fascicolo, in forza di asserita ma inesistente delega verbale, costituirebbe però una circostanza della quale il difensore nominato dalla parte non avrebbe modo di essere posto al corrente, se non previa informazione, del tutto eventuale, ricevuta dall’addetto alla cancelleria. Di conseguenza, l’accesso agli atti di un asserito sostituto del difensore in forza della sola delega verbale potrebbe, da un lato, provocare pregiudizi alle parti costituite in ragione, ad esempio, dei documenti contenenti dati sensibili ivi depositati e, dall’altro, assoggettare l’avvocato presunto delegante a difendersi dall’attribuzione di responsabilità civili, penali e disciplinari, anche alla luce delle vigenti disposizioni in tema di segreto professionale (art. 6 legge n. 247/2012.
Il parere della Commissione, in risposta al quesito posto dal COA di Roma, va pertanto espresso nel senso che la nomina orale del sostituto è consentita esclusivamente per l’attività di udienza, mentre l’accesso al fascicolo processuale da parte del sostituto richiede il rilascio a quest’ultimo, da parte del difensore formale, di delega scritta.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 22 gennaio 2014, n 1

Quesito n. 301, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

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  1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.

  2. Il COA di Torino chiede quali siano i limiti allo svolgimento della professione da parte degli Avvocati Stabiliti. In particolare si vuole sapere: 1a) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 97, co.4, c.p.p.; 1b) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. da avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 2) se l’Avvocato Stabilito possa assumere autonomamente mandato professionale o debba farlo congiuntamente con l’avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 3) se l’Avvocato Stabilito abbia l’onere di compiere attività ulteriori oltre a quella professionale; 4) se l’Avvocato Stabilito possa mantenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti; 5) se l’Avvocato Stabilito possa essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale.

  3. Viene posto il quesito (da parte del COA di Massa) se un avvocato iscritto ad altro Ordine possa richiedere di essere iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da Ordine diverso.

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