Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

The International Competition Network (ICN): “Advocacy: a driver for change”

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qui il comunicato stampa dell'Antitrust italiano. Lo riporto tra virgolette:

"L’Antitrust italiana ospita un incontro tra le autorità di concorrenza di tutto il mondo i prossimi 12 e 13 dicembre 2013. Obiettivo, promuovere e rafforzare iniziative che rimuovano gli ostacoli di natura regolamentare alla concorrenza tra le imprese.
Apriranno i lavori del workshop il presidente Giovanni Pitruzzella, il senatore a vita Mario Monti e il presidente dell’Autorità francese Bruno Lasserre.

I delegati di 57 autorità di concorrenza provenienti da tutti e cinque i continenti, la Banca Mondiale, l’OCSE, la Commissione Europea e alcuni esperti designati dalle stesse autorità si incontreranno a Roma il 12 e 13 dicembre 2013 per un Workshop dell’International Competition Network (ICN). Sono previsti più di 120 partecipanti.

Tema dell’incontro è l’advocacy, l’attività mirata alla promozione della concorrenza, sia attraverso la rimozione degli ostacoli normativi e regolamentari e lo sviluppo di processi di liberalizzazione, sia attraverso la diffusione di una cultura della concorrenza, a vantaggio dei consumatori. L’Advocacy Working Group è uno dei gruppi di lavoro in cui si articola l’ICN e ha l’obiettivo di fornire un supporto teorico e pratico alle autorità nazionali di concorrenza per la diffusione di una cultura della concorrenza nel mondo.

L’articolazione delle giornate

I lavori saranno introdotti nella giornata di giovedì 12 dicembre, dalle ore 9.00, dal Presidente dell’Autorità italiana Giovanni Pitruzzella e dalle relazioni del Senatore Mario Monti e del Vice Presidente dell’ICN, Bruno Lasserre, presidente dell’Autorità della concorrenza francese. La peculiarità e il valore aggiunto dei Workshop ICN risiedono nell’ampiezza della partecipazione che offre  la possibilità di scambiare e condividere esperienze ai rappresentanti di autorità di concorrenza di Paesi con cui sono più rare le possibilità d’interazione (si pensi a molti Stati asiatici, africani o sud-americani). Nelle sessioni plenarie interverranno anche Presidenti o figure si spicco di autorità di concorrenza che hanno recentemente conosciuto importanti processi di riforma e rafforzamento dei propri poteri (tra questi, il Messico, il Marocco, il Portogallo). Le questioni sollevate saranno inoltre approfondite in appositi laboratori di discussione (breakout sessions): si tratta di gruppi più ristretti e interattivi, in cui tutti partecipano portando la propria esperienza.

I temi trattati

La discussione affronterà le attuali sfide che l’advocacy deve fronteggiare, quali la recessione, la liberalizzazione dei settori regolati, l’acquisto di beni e servizi da parte del settore pubblico, la promozione della concorrenza nelle economie emergenti. Verrà inoltre approfondito il contributo che può essere fornito dalle organizzazioni internazionali, quali l’ICN, la Banca Mondiale, l’OCSE e la Commissione Europea.
Infine, verrà dato conto dello stato di avanzamento dei progetti in cui è articolata l’attività dell’Advocacy Working Group e saranno delineate le future aree di iniziativa del gruppo.

Nota per la stampa e le radiotelevisioni: per gli accrediti relativi all’evento si prega di contattare la Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali allo 0685821842 e alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

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Pitruzzella:audizione su indagine conoscitiva su semplificazione legislativa e amministrativa

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27 febbraio 2014: "Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa".

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vecchio codice deontologico

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vecchio codice deontologico forense

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Sanzionato l'avvocato arbitro se designato da parte difesa da legale del suo stesso studio associato

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 26/3/2014)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 22 ottobre 2013 Prot. n. 0012342, ha richiesto parere in ordine alla ammissibilità di una dichiarazione di assenza di ragioni di incompatibilità rilasciata da un componente di un collegio arbitrale in materia di lavori pubblici, laddove risulti che la difesa della parte, che ha proceduto alla sua designazione, è affidata ad altro avvocato associato nel medesimo studio professionale.

Osserva la Commissione che il quesito dell’amministrazione rimettente implica un duplice ordine di considerazioni: il primo, in relazione al rapporto associativo intercorrente tra l’arbitro ed il difensore della parte che la nomina ha disposto e, il secondo, con riguardo al contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro circa l’assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
Entrambi i profili vanno considerati a presidio dei principi generali di indipendenza e di imparzialità – i quali si traducono in regole specifiche ed ineludibili di condotta – che devono caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale rispetto alle parti del procedimento e nei cui confronti l’arbitro opera pariteticamente quale mandatario.
Né il codice di procedura civile – il cui art. 815 non contempla la fattispecie tra i casi tipici di ricusazione – né il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 offrono spunti precettivi; soccorre, invece, il Codice deontologico forense, il cui art. 55, valorizzando nel preambolo i doveri di probità, correttezza, imparzialità ed indipendenza dell’arbitro, prescrive espressamente nel suo canone II che “L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”; ad ulteriore presidio del rigore della anzidetta disposizione, il richiamato canone impone, altresì, all’avvocato-arbitro di rappresentare, comunque, chiaramente “alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
Il Codice deontologico forense pone, dunque, un divieto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire l’accettazione della nomina ad arbitro con conseguenze che attengono al sindacato deontologico circa la legittimità del comportamento del professionista.
Rilievo analogamente deontologico assume, sotto concorrente profilo, anche il contenuto della dichiarazione resa dall’arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all’accettazione dell’incarico, ove venga taciuta la circostanza (invero assorbente nella prospettiva del precetto deontologico sopra riferito) del rapporto associativo corrente tra l’arbitro stesso ed il difensore della parte.
Nei termini su esposti è il richiesto parere.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 124

Quesito n. 343, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Restituzione di somme pagate in forza di sentenza cassata

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Si legge in Cass. civ., sez. 3, 18/1/2016, n. 667: "... in sede  di  legittimita'  non  e'  mai ammissibile  una  pronuncia di restituzione delle  somme  corrisposte sulla  base della sentenza cassata, neanche nel caso in cui la  Corte di  cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito,  ai  sensi dell'articolo 384 c.p.c., in quanto per  tale  domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente,  sicche' la stessa, ove il pagamento sia avvenuto  sulla base  della  sentenza  annullata,  va  proposta  al  giudice  che  ha pronunciato quest'ultima, a norma dell'articolo 389 c.p.c. (Cass. Sentenza n. 12218 del 17/07/2012)."

 


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I due difetti della nostra età sono la mancanza di principi e la mancanza di profilo (O. Wilde)