Avvocati Part Time

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Quando il silenzio è impugnabile? Quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di provvedere ?

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Si legge nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai punt1 5.1, 5.2, 5.3 e 6:

"5.1. Se è vero che il silenzio serbato sull’istanza in sanatoria, decorsi 60 giorni, va qualificato come diniego tacito ed è impugnabile nel termine di successivi 60 giorni (v. Cons. St., V, n. 5307/2014), altrimenti diventa inoppugnabile; è vero anche che la nota ricevuta ad aprile del 2012 ha segnato l’avvio di un nuovo procedimento d’ufficio - di riesame del precedente diniego - che deve pur sempre trovare una conclusione formale.
 5.2. Ciò sulla scorta degli indirizzi più recenti (v., ad esempio,Cons. St., IV, n. 4696/2014) che ampliano il novero delle fattispecie nelle quali è dato ravvisare un obbligo di provvedere, fondando tale obbligo su una concezione del procedimento inteso come un modello (non più solo di azione, ma anche) di relazione, tra il privato e la p.a., nel quadro di un rapporto (o di un “contatto”) da cui discendono obblighi di protezione e doveri di correttezza.
 5.3. Nel caso di specie è evidente che la nota del Comune dell’aprile 2012 – contenente una sorta di preavviso di accoglimento condizionato dell’originaria istanza - abbia generato un affidamento dell’odierna appellante, quanto meno ad una conclusione formale della vicenda sulla base di un atto espresso che invece, nel prosieguo, non è più intervenuto, senza alcuna giustificazione.
 6. In conclusione, l’appello è fondato e va accolto, con la conseguenza che, in riforma della sentenza di primo grado, accertato l’obbligo del Comune di provvedere, lo stesso va condannato ad adottare, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, un provvedimento espresso che dia seguito alla richiamata nota del 26 aprile 2012. Altrimenti si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, gravando il Comune di ulteriori spese."

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4696 del 2014, al punto 1 della motivazione in diritto: 

"per la P.A. l'obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 22.6.2006 n. 3883; Id, 4.9.1985 n. 333 e 6.2.1995 n. 51; Sez. V 6.6.1996 n. 681 e 15.9.1997 n. 980; Sez. VI, 11.11.2008). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis: Cons. St., sez VI, 14.10.1992 n. 762)."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 189/2015 E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 4696/2014 ...

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Sentenza Trib Roma 4805 /2017 sui limiti della delegificazione della previdenza forense

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Si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4805/2017 sui limiti della delegificazione della previdenza forense attraverso atti regolatori della Cassa:

"Ne risulta quindi una sostanziale delegificazione, affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essi imposti, per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo -ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziali- concernente le prestazioni a carico degli enti stessi anche in deroga a disposizioni preesistenti.

Il sindacato giurisdizionale sugli atti di delegificazione adottati da tali enti investe dunque il rispetto, da un lato, dei limiti imposti all'autonomia degli enti, dall'altro, dei limiti costituzionali.

Ebbene, sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forense di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in se violare alcun limite costituzionale.

Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della Cassa Forense, si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico - finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni, prevedendo la vigilanza del Ministero del lavoro (d.lgs. n. 509/94), sicchè, ferma restando la discrezionalità tecnica affidata alla Cassa nel come attuare i principi stabiliti dalla legge, questi ultimi impongono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità nel pagamento delle prestazioni.

Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in modo irragionevole o arbitrario, la censura -formulata genericamente in ricorso- va disattesa."

 

Cour de cassation 851/2016 su indennità risarcitoria per privazione della qualità di avvocato

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La sentenza della Cour de cassation francese n. 851/2016 del 6/7/2016 interviene (dopo il Conseil constitutionnel) in materia di indennità risarcitoria per la privazione della qualità di avvocato. Richiama, al riguardo, l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (in particolare la sentenza Scordino c. Italia).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 851/2016 DELLA COUR DE CASSATION FRANCESE N. 851/2016 ...

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Corte di giustizia (C-308/14) su un caso di discriminazione indiretta giustificata

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Con sentenza del 14 giugno 2016 nella causa C-308/14 la Corte di giustizia ha responto il ricorso per inadempimento col quale la Commissione europea chiedeva alla Corte di accertare che, imponendo a coloro che presentano domanda di assegni familiari o di credito d’imposta per figlio a carico di disporre del diritto di soggiorno nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1).

La Corte ha ritenuto che la discriminazione indiretta, posta in essere dalla Gran Bretagna e censurata dalla Commissione, è una discriminazione consentita, in quanto giustificata e proporzionata.

Dopo aver rammentato che "Per essere giustificata, tale discriminazione indiretta dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo medesimo", la Corte ha ritenuto:

-  che la necessità di proteggere le finanze dello Stato membro è un obiettivo legittimo;

-  che tale obiettivo non è perseguito in maniera sproporzionata se lo Stato membro ospitante controlli la regolarità del soggiorno al momento della concessione di una prestazione sociale a cittadino di altro Stato membro.

Riporto i punti da 76 a 86 della sentenza:

"76 Resta tuttavia il fatto che uno Stato membro ospitante che, ai fini della concessione di prestazioni sociali, come le prestazioni sociali di cui trattasi, richieda la regolarità del soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro nel suo territorio commette una discriminazione indiretta.

77 Infatti, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che una disposizione di diritto nazionale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 41).

78 Nell’ambito del presente ricorso, la normativa nazionale impone ai richiedenti le prestazioni di cui trattasi di disporre di un diritto di soggiorno nel Regno Unito. Pertanto, tale normativa crea una disparità di trattamento tra i cittadini britannici e i cittadini degli altri Stati membri, dato che una siffatta condizione di residenza è più facilmente soddisfatta dai cittadini nazionali, i quali risiedono abitualmente per lo più nel Regno Unito, che dai cittadini di altri Stati membri, i quali risiedono per contro, in linea generale, in uno Stato membro diverso dal Regno Unito (v., per analogia, sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 45).

79 Per essere giustificata, tale discriminazione indiretta dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo medesimo (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 46).

80 A tale proposito si deve constatare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante giustifica in linea di principio la possibilità di controllare la regolarità del soggiorno al momento della concessione di una prestazione sociale in particolare alle persone provenienti da altri Stati membri ed economicamente inattive, poiché tale controllo può avere conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere accordato da tale Stato (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 44; del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169, punto 56; del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 61, e dell’11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 63).

81 Per quanto riguarda la proporzionalità del criterio del diritto di soggiorno si deve constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, la verifica da parte delle autorità nazionali, nell’ambito della concessione delle prestazioni sociali in questione, del fatto che il richiedente non si trovi irregolarmente nel territorio deve essere considerata una fattispecie di controllo della regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, e deve di conseguenza soddisfare i requisiti di quest’ultima.

82 A tale proposito è necessario ricordare che, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 di tale direttiva finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi. In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite nei predetti articoli, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Orbene, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 prevede che tale verifica non sia sistematica.

83 Dalle osservazioni formulate dal Regno Unito nell’udienza dinanzi alla Corte risulta che, per ciascuna delle prestazioni sociali di cui trattasi, il richiedente deve indicare, nel modulo di domanda, una serie di dati grazie ai quali emerge l’esistenza o meno di un diritto di soggiorno nel Regno Unito; tali dati vengono poi verificati dalle autorità competenti per la concessione della prestazione di cui trattasi. Soltanto in casi particolari è imposto ai richiedenti di fornire la prova di essere effettivamente titolari di un diritto di soggiorno regolare nel territorio del Regno Unito, come da essi dichiarato nel modulo di domanda.

84 Dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta quindi che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il controllo del rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2004/38 per l’esistenza del diritto di soggiorno non è effettuato sistematicamente e non è di conseguenza contrario alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, della richiamata direttiva. Soltanto in caso di dubbio le autorità britanniche procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o meno le condizioni previste dalla direttiva 2004/38, in particolare quelle di cui all’articolo 7, e, pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato membro, ai sensi della richiamata direttiva.

85 In tale contesto la Commissione, alla quale incombe l’onere di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento dedotto e di fornire alla Corte le prove necessarie affinché quest’ultima verifichi l’esistenza di tale inadempimento (v., in particolare, sentenza del 23 dicembre 2015, Commissione/Grecia, C‑180/14, EU:C:2015:840, punto 60 e giurisprudenza citata), non ha fornito elementi che dimostrino che tale controllo non risponde alle condizioni di proporzionalità, che non è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di protezione delle finanze pubbliche e che va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

86 Dalle considerazioni che precedono risulta che il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi nell’ambito del presente ricorso preveda che, ai fini della concessione delle prestazioni sociali di cui trattasi, le autorità competenti del Regno Unito richiedano la regolarità del soggiorno nel loro territorio dei cittadini di altri Stati membri che presentano domanda per ottenere tali prestazioni non costituisce una discriminazione vietata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004."

 

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Primazia della concorrenza (TAR Lazio 2720/13 su azione in giudizio di AGCM ex art. 21bis l.287/90)

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(da www.servizi-legali.it )

Il TAR Lazio, con sentenza 2720/2013 depositata il 15 maro 2013, ha analizzato a fondo il potere d'azione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsto dall'art. 21 bis della l. 287/90. Importantissimo il riconoscimento della "primazia" della rilevanza della concorrenza nel quadro dei valori costituzionali e comunitari (pag. 24 della sentenza), nonchè il riconoscimento che al "valore primario" che l'ordinamento costituzionale e dell'Unione riconoscono alla concorrenza si correla la responsabilità dello Stato per l violazione delle norme UE (pag. 28 della sentenza).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO 2720 DEL 15 MARZO 2013 ...

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