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Ordinanza di rimessione a Corte costituzionale del TAR Milano

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Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27 depositata il 7 febbraio 2008, ha sottoposto alla Corte costituzionale una interessante questione di costituzionalità. Il dubbio del TAR si fonda sulla convinzione che il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., da intendersi anche <<come  difesa tecnica>> comporti che <<ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce>>. Nella fattispecie il detto principio è stato valutato in relazione al diritto di difesa degli enti pubblici e si è dunque sollevata questione di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che "obbliga" le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.
Sai cosa decise la Corte costituzionale ?
 

Schema di Regolamento per conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista

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Riporto di seguito lo Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

LE DISPOSIZIONI SOTTOLINEATE MI PAIONO VIOLATIVE DEL DIRITTO ALLA CONCORRENZA PERCHE' DISEGNANO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE UN RUOLO DA "ARBITRO" E CONTEMPORANEAMENTE "GIOCATORE".

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO INTERVERRA' ?

DOVREBBE APPARIRE EVIDENTE CHE L'ART. 9 DELLA L. 247/2012, NEL PREVEDERE CHE L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA E LA SUA REVOCA SPETTA AL CNF, ESCLUDE IMPLICITAMENTE CHE IL CNF STESSO POSSA RIVESTIRE ALTRI RUOLI, NEMMENO QUELLI DI "FACILITATORE DELLA FORMAZIONE".

Domandiamoci: un tale regolamento potrebbe essere accusato di avallare pratiche commerciali scorrette del CNF nei confronti di "avvocati consumatori"?

La domanda nasce dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 resa nella causa C-59/12. La risposta credo debba essere "perchè no?".

La Corte (Prima Sezione) ha infatti dichiarato:

"La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia."

Riporto di seguito il comunicato stampa della Corte di giustizia. Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di giustizia clicca qui.

Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 126/13

Lussemburgo, 3 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-59/12

BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V

Il divieto di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori si applica anche alle casse malattia del regime legale

Né la loro missione di interesse generale né il loro status di organismo di diritto pubblico giustificano che esse siano sottratte a tale divieto

Dopo aver avuto più volte occasione di affermare che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (noa 1), che vieta tali pratiche nei confronti dei consumatori, è caratterizzata da una sfera di applicazione ratione materiae particolarmente ampia (nota 2), la Corte di giustizia precisa per la prima volta che lo stesso vale quanto alla sfera di applicazione ratione parsonae della direttiva stessa.

Infatti, con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la direttiva si applica a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.

Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.

Nella specie, la Corte risponde a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la BKK, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico.

Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la BKK aveva diffuso sul proprio sito Internet, nel 2008, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva, come sostenuto dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tale giudice si è chiesto, tuttavia, se la direttiva e, quindi, il divieto che essa prevede, fosse applicabile alla BKK, in quanto organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Nota 1 : Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
Nota 2 :  V., inter alia, sentenza della Corte del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11  (v. anche comunicato stampa n. 113/13)
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Sito dedicato alla lotta alla discriminazione in forza della CEDU

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Il Presidente tedesco Joachim Gauck al Walter Eucken Institut, 16 gennaio 2014

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Dal discorso del Presidente tedesco Joachim Gauck al Walter Eucken Institut, Friburgo, 16 gennaio 2014:

"Ad alcuni la necessità di plasmare liberamente la propria vita appare più un'imposizione che una fortuna. La libertà non presenta solo l'aspetto positivo di dischiudere possibilità prima precluse. La libertà ha anche l'effetto di dissolvere legami, di suscitare incertezza e paure. L'avvento della libertà è sempre accompagnato da grandi timori. Il suono stesso della parola "libertà" appare minaccioso a chi aspira non tanto all'apertura dei propri orizzonti, bensì alla prevedibilità e alla chiarezza. Vi è inoltre il continuo impulso a riaffermare la posizione raggiunta in relazione ai nostri simili. Molti non credono nella gara che decide la nostra esistenza, una gara che inizia a scuola e che ci accompagna non solo nella nostra vita professionale ed economica, ma anche nello sport, nell'arte, nella cultura. La democrazia non sarebbe concepibile nell'assenza di una competizione. Il nostro paese compete con altre nazioni non solo con la propria economia, ma anche con il suo modello di società.

Ma di fatto molti - troppi! - si trovano a disagio con il concetto stesso di concorrenza e di competizione. Se dobbiamo continuamente misurarci con gli altri, è possibile che ci troviamo più e più volte a venire sconfitti. Questo è il paradosso dell'ordine liberale: conosco molte persone che un tempo temevano l'idea di venire incarcerati, che cercavano e anelavano la libertà, ma che oggi la temono e che hanno addirittura paura di essere lasciati indietro. Si tratta di un sentimento umano e comprensibile, ma è necessario spiegare che la concorrenza è prima di tutto, se è giusta e aperta, una forza liberatrice. La concorrenza abbatte i privilegi tradizionali, le più radicate strutture di potere e in tal modo dischiude spazi per una partecipazione sempre più ampia. La concorrenza offre - anche in caso di fallimento - una seconda occasione, sempre nuove occasioni. E se è ben strutturata, è anche giusta ed equa.

L'ingiustizia prospera proprio laddove la concorrenza viene limitata: dal protezionismo, dalla corruzione o dalla benevola attenzione a interessi particolari imposta dallo Stato, quando ad esempio i seguaci di un determinato partito stabiliscono chi possa raggiungere una particolare posizione, o quando i ricchi e i potenti cambiano le regole a proprio favore e quindi assegnano arbitrariamente maggiori o minori probabilità di sopravvivere, ai partecipanti al gioco economico.

(.)

In definitiva, il grado di apertura di un determinato sistema economico si misura non solo da quello che si può acquistare nei negozi, ma dal fatto che esso riesca a offrire a tutti i cittadini l'opportunità di vivere una vita autonoma e indipendente e se offre realmente tutte le opzioni possibili."

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Antitrust apre inchiesta su tariffario di associazione di amministratori di condominio

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  L'Antitrust, con provvedimento n. 24836 pubblicato sul Bollettino A.G.C.M. n. 14 del 7/4/2014, ha avviato una istruttoria nei confronti di Confiac - Confederazione italiana delle associazioni condominiali, per accertare l'esistenza di violazioni all'art. 2 della legge 287/90 o dell'art. 101 TFUE. L'istruttoria avrà ad oggetto il TARIFFARIO MINIMO PER GLI AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO adottato da Confiac e riguardato come eventuale intesa anticoncorrenziale tra imprese e abuso di posizione dominante.

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DAL PROVVEDIMENTO DELL'ANTITRUST ...

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