Avvocati Part Time

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La retroattività della leggina 339/03 non è giustificata da nessuna "ragione storica epocale"

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Si legge, tra l'altro, al punto 8 del "considerato in diritto" della sentenza della Corte costituzionale 311/2009:

"Ciò posto, occorre rilevare che la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore, dal momento che in varie occasioni ha ritenuto non contrari all’art. 6 della Convenzione europea particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali.

La legittimità di simili interventi è stata riconosciuta, in primo luogo, allorché ricorrevano ragioni storiche epocali, come nel caso della riunificazione tedesca (caso Forrer-Niederthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003).

In questo caso, la Corte europea, di fronte ad una norma che faceva salvi con effetto retroattivo i trasferimenti di proprietà, senza indennizzo, in «proprietà del popolo» della ex D.D.R., ha concluso per la compatibilità dell’intervento con la norma convenzionale; ciò non soltanto per il motivo “epocale” del nuovo riassetto dei conflitti patrimoniali conseguenti alla riunificazione, ma anche in considerazione della sussistenza effettiva di un sistema che aveva garantito alle parti, che contestavano le modalità del riassetto, l’accesso a, e lo svolgimento di, un processo equo e garantito. In particolare, a seguito della denuncia di incostituzionalità della norma, il Tribunale costituzionale tedesco si era pronunciato nel senso della compatibilità della disposizione in questione con la Legge Fondamentale. Tale specifica evenienza, che mostra un’innegabile analogia con la vicenda oggi qui in esame, è stata considerata come «punto chiave della controversia». La Corte europea ha riconosciuto che il ricorrente aveva avuto accesso a tribunali indipendenti avvicendatisi nei vari gradi, e soprattutto all’organo di giustizia costituzionale, sicchè ha osservato che «nel suo complesso», il procedimento in questione aveva rivestito i caratteri di equità, conformi al dettato dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU."

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Governo italiano a Corte UE: il lavoratore pubblico può provare con presunzioni l'esistenza di danni

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La Corte di giustizia, con ordinanza nella causa C-50/13 (quesiti pregiudiziali ex art. 267 TFUE proposti dal Tribunale di Aosta nella causa Rocco Papalia contro Comune di Aosta), depositata il 12 dicembre 2013, ha dichiarato che:

"L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.

Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi."

Interessante quel che scrive la Corte di giustizia ai paragrafi 26 e 27 dell'ordinanza

"26 A questo proposito, dalla decisione di rinvio si evince che la normativa interna in questione nel procedimento principale, nell’interpretazione datane dalla Corte suprema di cassazione, pare che imponga che un lavoratore del settore pubblico, quale il sig. Papalia, il quale desideri ottenere il risarcimento del danno sofferto, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non goda di nessuna presunzione d’esistenza di un danno e, di conseguenza, debba dimostrare concretamente il medesimo. Secondo il giudice del rinvio, una prova siffatta, quanto all’interpretazione seguita nell’ordinamento nazionale, richiederebbe che il ricorrente sia in condizioni di provare che il proseguimento del rapporto di lavoro, in base a una successione di contratti a tempo determinato, l’abbia indotto a dover rinunciare a migliori opportunità di impiego.

27 Il governo italiano, nelle osservazioni scritte da esso presentate alla Corte, nega la rilevanza di un’interpretazione siffatta. Esso sostiene che nell’ordinamento nazionale il lavoratore del settore pubblico può provare con presunzioni l’esistenza del danno che egli ritenga di aver sofferto a causa dell’utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e può invocare, in tale cornice, elementi gravi, precisi e concordanti i quali, benché non possano essere qualificati come prova compiuta, potrebbero tuttavia fondare il convincimento del giudice riguardo all’esistenza di un danno siffatto. Il governo italiano sottolinea anche la circostanza che la prova in tal modo richiesta non sarebbe tale da privare detto lavoratore della possibilità di ottenere il risarcimento del suo danno."

 

e ai paragrafi 32 e 33:

"32 Nel caso di specie, secondo la decisione di rinvio, la prova richiesta in diritto nazionale può rivelarsi difficilissima, se non quasi impossibile da produrre da parte di un lavoratore quale il sig. Papalia. Pertanto, non si può escludere che questa prescrizione sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte di questo lavoratore, dei diritti attribuitigli dall’ordinamento dell’Unione e, segnatamente, del suo diritto al risarcimento del danno sofferto, a causa dell’utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

33 Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche del caso. In tale cornice, è suo compito anche esaminare in che misura, ammesso che risultino provate, le affermazioni del governo italiano, richiamate nel punto 27 della presente ordinanza, possano agevolare quest’onere della prova e, di conseguenza, incidere sull’analisi concernente il rispetto del principio di effettività in una controversia quale quella di cui al procedimento principale."

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plerumque non accidit che l'avvocato part time sia pericoloso

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Si legge a pag. 114 della relazione del Servizio studi della Corte costituzionale, del 27 febbraio 2014, intitolata "GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL’ANNO 2013": "Sulla ragionevolezza delle presunzioni legali, la sentenza n. 57 – confermando un ormai consolidato orientamento – ha riaffermato il generale principio in base al quale “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie o irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzabili, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”, ribadendo anche che l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa...".

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Anticorruzione su incarichi extraistituzionali: valutare ricadute positive per la PA

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 Il piano nazionale anticorruzione elaborato dal dipartimento della funzione pubblica, nell'allegato 1 (paragrafo b7, intitolato "Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali") rammenta che la l. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime contenuto nell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:

" - ... le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali; infatti, l’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.
 - in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;

 - ...  continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione;..."

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Antitrust: relazione semestrale (giugno 2014) sul conflitto di interessi

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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato la Relazione semestrale (giugno 2014) sul conflitto di interessi ai sensi della l. 20 luglio 2004, n. 215.

Vi si legge, a pag. 18-19, in tema controlli delle dichiarazioni di incompatibilità presentate all'Antitrust dai titolari del Governo Renzi ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 215/2004:
"- Attività professionali e di lavoro autonomo
Per i titolari di cariche di governo, lo svolgimento di attività professionali e di lavoro autonomo è precluso esclusivamente “in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati” (articolo 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/04). Devono, pertanto, ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni: i) l’esercizio di un’attività professionale o di lavoro autonomo; ii) la connessione di tale attività con la carica di governo ricoperta.
In relazione alla sussistenza del primo elemento, in tema di iscrizioni ad albi professionali, nel valutare i numerosi casi di titolari iscritti ad albi professionali (nel governo in carica sono state riscontrate iscrizioni ai seguenti albi: degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli architetti, dei medici, dei giornalisti), l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo secondo il quale l’incompatibilità non deriva dalla mera iscrizione ad un albo professionale, dovendo essere accompagnata anche dall’esercizio e, quindi, da un’attività effettivamente svolta che abbia un’inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio della carica di governo.
Con particolare riguardo all’esercizio della professione forense è il caso di rammentare che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha introdotto, all’art. 20, una specifica causa di
incompatibilità in base alla quale l’assunzione di un incarico di governo è causa di sospensione dall'albo: “sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: ….[omissis] …. l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato….[omissis]….”. Tale disposizione ha inciso sulla prassi seguita dall’Autorità, secondo la quale non occorreva sospendere o cancellare l’iscrizione all’albo, essendo sufficiente che i titolari sospendessero l’esercizio delle sole attività connesse con la carica di governo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/2004). Alla luce del nuovo ordinamento forense, invece, gli stessi devono essere sospesi d’ufficio dall’albo, con provvedimento del Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Conformemente a tale disposizione, tutti i titolari del Governo Renzi iscritti all’albo degli avvocati hanno ottemperato all’obbligo di presentare all’Autorità copia del provvedimento di sospensione deliberato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Fra questi, si segnala il caso di un titolare, che esercitava la professione in forma associativa (l’incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, della legge prevede anche il divieto di “ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti”).
Lo stesso ha risolto spontaneamente l’incompatibilità pendente apportando una modifica ai patti associativi, nei quali è stato previsto che, in caso di sospensione dall’albo, l’associato conservasse lo status di associato, senza tuttavia: poter esercitare l’attività professionale; ricoprire all’interno dell’associazione cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate; compiere atti di gestione; percepire alcun compenso per le prestazioni svolte dall’associazione (fanno eccezione quelli derivanti da prestazioni anteriori all’assunzione della carica, legittimamente percepibili ai sensi della richiamata disposizione che, appunto, consente al titolare di cariche di governo di “percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica”)."
E si legge, a pag. 24, in tema di divieti post carica per gli ex titolari di cariche di Governo:
"L’Autorità è stata, infine, chiamata ad esprimersi nell’ambito di una interrogazione parlamentare nella quale si contestava lo svolgimento, da parte di un ex Ministro, dell’attività di difensore legale di una società coinvolta in un indagine per frode fiscale.
Sull’argomento è stato necessario chiarire che il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge) opera, in corso di mandato, nei casi in cui l’attività lavorativa sia esercitata in “materie connesse con la carica di governo” (il giudizio di connessione è effettuato, pertanto, ratione materiae). Durante il regime post-carica, invece, l’incompatibilità non permane tout court ma subisce un ridimensionamento, nel senso che essa non opera nei confronti di qualsiasi soggetto, ma solo se l’attività professionale viene svolta a favore di enti pubblici ovvero di società con fini di lucro che operino prevalentemente in materie connesse con la carica di governo.
Tale assetto normativo, che si ricava dall’art. 2, comma 4, della legge, comporta che, ai fini dell’incompatibilità di cui sopra, non assume rilievo l’oggetto del contenzioso nell’ambito del quale un ex titolare abbia eventualmente assunto il patrocinio legale di una società, bensì il settore di attività prevalente di tale società, verificando se esso sia connesso alle funzioni di competenza del ministero cui l’ex titolare era preposto."

Le analisi dell'Antitrust sui limiti delle incompatibilità che oggi la legge 215/2004 prevede per i titolari di cariche di Governo e per gli ex titolari di cariche di Governo evidenziano la sproporzione delle ben più stringenti incompatibilità che sono riservate dalla legge 339/03 e dalla legge 247/12, art. 18, lettera d, agli impiegati pubblici a part time ridotto. Si tratta di una sproporzione gravissima poichè l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'albo forense (e non una mera sospensione da quell'albo, nè una obbligatoria astensione volontaria dall'attività professionale) sono comminate verso soggetti (gli impiegati pubblici a part time ridotto) che sono incomparabilmente meno "pericolosi" dei titolari o ex titolari di cariche di Governo sotto il profilo dell'accaparramento di clientela, sotto il profilo del conflitto di interessi, sotto il profilo della mancanza del livello di indipendenza intellettuale richiesto all'avvocato.

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !

 


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{mosimage} Esperienza è il nome che ciascuno dà ai suoi errori. (O. Wilde)