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24/9/14: Antitrust sanziona Ordine professionale per norme deontologiche anticoncorrenziali

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 L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con delibera pubblicata nel bollettino n. 37 del 24/9/14, ha pesantemente sanzionato (€ 831.816) l'Ordine dei medici per aver adottato nel codice deontologico norme restrittive della concorrenza in tema di pubblicità del professionista. Nel provvedimento sanzionatorio l'Antitrust ha approfondito soprattutto le tematiche della pubblicità comparativa, del decoro professionale, delle tariffe, del controllo preventivo dei messaggi pubblicitari da parte dell'Ordine locale, della "pubblicità prudente, obiettiva e pertinente".

L' Antitrust, in particolare, ha così deciso:

"a) che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, consistente nell’adozione e diffusione del Codice di deontologia medica 2006 e delle Linee Guida;
b) che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri assuma misure atte a porre prontamente termine all’illecito riscontrato e si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;
c) di irrogare alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in ragione di quanto indicato in motivazione, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 831.816 euro (ottocentotrentunomilaottocentosedici euro);
d) che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri assuma misure atte a porre termine all’illecito riscontrato e che, entro il 31 gennaio 2015, dia comunicazione all’Autorità delle misure a tal fine adottate, trasmettendo una specifica relazione scritta
."

TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI DOVREBBERO IMMEDIATAMENTE ESPUNGERE DAI LORO CODICI DEONTOLOGICI LE NORME ANTICONCORRENZIALI CHE ALTRIMENTI FONDERANNO SANZIONI PESANTISSIME DELL'ANTITRUST.

DOVREBBERO FARLO IMMEDIATAMENTE PERCHE' ALTRIMENTI LE PESANTISSIME SANZIONI SARANNO PAGATE CON I CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE CHE I PROFESSIONISTI VERSANO ANNUALMENTE.

 SE NE PARLI NEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE CHE SI TERRA' A VENEZIA A INIZIO OTTOBRE 2014!!!!!

 

 

 

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IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

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Fondamentale ricognizione, da parte di Roberto Cosio, dello stato dell'arte su IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. Qui l'articolo.

 

Fabian c Ungheria: sentenza su violazione di art. 14 CEDU in relazione a art 1 del protocollo 1

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La Corte EDU, in data 5/9/2017, ha emesso sentenza sul caso Fabian c Ungheria (78117/13). Ha deciso che la sospensione della pensione di un funzionario pubblico che continuava a lavorare nel settore pubblico non è violazione dell'art. 14 CEDU in congiunzione coll'art. 1 del Protocollo n. 1.

VEDI PERO' LE ARGOMENTAZIONI DEI GIUDICI DISSENZIENTI.

 

Diminuire le incompatibilità per l'avvocato

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Il Consiglio nazionale forense (rel. Merli), con parere del 17 luglio 2014, n. 44, risponde al quesito n. 398, formulato dal Cnsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e scrive: "Il secondo quesito riguarda invece l’ipotesi di un soggetto contemporaneamente iscritto, da molti anni e comunque da prima dell’entrata in vigore della nuova legge professionale, sia all’Albo degli Avvocati che a quello degli Psicologi. Il COA chiede di sapere se ciò sia oggi ancor consentito dalla previsione recata dall’art. 18 della nuova legge professionale, considerata la tassatività delle facoltà concesse all’avvocato per l’eventuale sua contemporanea iscrizione ad altro albo professionale.
Osserva la Commissione che l’ incompatibilità della professione di Avvocato con altre attività professionali contempla alcune specifiche eccezioni, riguardanti i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i pubblicisti, i revisori contabili ed i consulenti del lavoro.
Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quelli appena elencati
."

MI DOMANDO PERCHE' MAI LE INCOMPATIBILITA' DEBBANO ESSERE COSI' STRINGENTI. LA LEGGE DI (PSEUDO)RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, N. 247/2012 E' EVIDENTEMENTE INCOSTITUZIOAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONEANCHE PER IRRAGIONEVIOLEZZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITA'!!!!!

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Istanze e dichiarazioni telematiche alla pubblica amministrazione: serve firma digitale o basta PEC?

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Interessante la sentenza del TAR Campania, sezione terza, n. 1450/2015, depositata il 10/3/2015, in tema di istanze telematiche alla pubblica amministrazione. Vi si legge: "2.2. Ritiene il Collegio che appare risolutiva la soluzione del punto di diritto in ordine all’invocata idoneità della trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento mediante impiego del sistema della posta elettronica certificata a surrogare la stessa sottoscrizione delle domande medesime.
Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore.
In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente
identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.
In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
Invero, l’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il testo del codice dell’amministrazione digitale, dispone che "Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: cbis)
ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato”.
A maggior chiarimento della riportata norma, l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali stabilisce che “L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta
completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.

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