Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Al dipendente pubblico in part time ridotto non serve autorizzazione per fare attività professionale

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Un dipendente pubblico a part time ridotto  non necessita di autorizzazione per svolgere attività professionale. E' chiaro l'art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Lo conferma chiaramente la sentenza del Consiglio di Stato 6586/12, per la quale "...la portata dell’art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, nel confermare la previa verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi al fine dell’autorizzabilità di incarichi retribuiti, esclude dall’ambito di applicazione, al sesto comma, i docenti universitari a tempo definito, vale a salvare soltanto le attività consentite “da disposizioni speciali (e attinenti al)lo svolgimento di attività libero-professionali”. In assenza, quindi, di disposizioni speciali e del carattere di attività libero professionale dell’incarico, si espande la regola generale, che pretende l’esclusività del rapporto e, in ogni caso, la compatibilità degli interessi. Poiché, nel caso in esame, quello proposto al ricorrente non concerne un tale tipo di attività, né è consentito da alcuna disposizione speciale, ..., si conferma la validità del provvedimento oggetto del giudizio, così come ha ritenuto la sentenza impugnata."

Riporto di seguito l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 ...

 

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"Il Crime and Courts Act consolida l’indipendenza dei giudici inglesi", di A.E. Basilico.

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Sulla rivista della Associazione Italiana Costituzionalisti A.I.C. (numero di dicembre 2013) trovi un interessante articolo dal titolo "Il Crime and Courts Act consolida l’indipendenza dei giudici inglesi", di Alessandro E. Basilico.
Questo il SOMMARIO:
Introduzione.
1. La progressiva emancipazione del giudiziario dagli altri poteri: l’istituzione della Supreme Court.
2. Il Crime and Courts Act: procedimento seguito e ragioni della riforma.
3. Il nuovo procedimento di nomina della Supreme Court.
4. Il nuovo procedimento di nomina degli altri giudici.
5. Le misure per incentivare la «diversity» nella magistratura.
Osservazioni conclusive.

Vi si legge:

"... Secondo la Corte di Strasburgo, i requisiti d’indipendenza e imparzialità del giudice sanciti dall’art. 6, par. 1, CEDU, debbono essere apprezzati sotto un duplice profilo, soggettivo e uno oggettivo. Nel primo senso consistono nell’assenza di un pregiudizio rispetto alla causa in capo a chi è chiamato a deciderla; nel secondo senso comportano che, anche sul piano dell’apparenza, il giudice non dia adito a dubbi circa l’assenza di pregiudizi rispetto alla controversia. (nota 10)
Proprio quest’ultima accezione dei requisiti posti dall’art. 6, par. 1, CEDU aveva indotto la Corte europea a condannare il Regno Unito a causa della commistione di funzioni (legislative, esecutive e giurisdizionali) esercitate dal Balivo dell’isola di Guernsey. (nota 11)
Con questi stessi criteri contrastava anche l’ambigua posizione del Lord Chancellor – la cui effettiva capacità di proteggere l’indipendenza della magistratura peraltro era stata messa in dubbio anche in patria (nota 12) – e della House of Lords. (nota 13)

 - nota 10: Si veda, per esempio, Corte EDU, GC, sent. 28 maggio 2002, Stafford c. Regno Unito, pt. 70 e ss. (sul ruolo del Segretario di Stato nella decisione di rilascio dei condannati all’ergastolo) e Corte EDU, sez. III, sent. 26 febbraio 2002, Morris c. Regno Unito, pt. 58 e ss. (sulla composizione delle Corti marziali).
- nota 11: Corte EDU, sez. III, sent. 8 febbraio 2000, McGonnell c. Regno Unito, pt. 46 e ss..
- nota 12: Si veda il documento della Commissione per gli affari costituzionali della House of Lords dal titolo Relations between the executive, the judiciary and the Parliament, 2007, disponibile al sito
www.publications.parliament.uk.
- nota 13: In tal senso si v. R. SMITH, Constitutional Reform, the Lord Chancellor and Human Rights: The Battle of Form and Substance, in “Journal of Law and Society”, n. 1/2005, pp. 187 e ss.."

E inoltre: "Oltre a consolidare l’indipendenza delle Corti e dei Tribunals dal governo, l’altro obiettivo perseguito dal Crime and Courts Act [2013] consiste nell’accentuare il pluralismo («diversity») – di  genere, ma non solo – all’interno degli organi giudiziari, sul presupposto che sia necessario rendere il corpo dei giudici simile a quello della società in cui sono chiamati a operare. In effetti, com’è stato osservato, nella magistratura inglese la maggior parte dei giudici sono uomini, bianchi, di ceto abbiente e laureati nelle Università di Oxford o Cambridge.
L’obiettivo viene perseguito principalmente mediante due strumenti. Il primo è disporre che, a parità di merito dei candidati, la commissione potrà scegliere quello la cui designazione accentuerà il pluralismo all’interno della Corte che andrà a comporre.
Il secondo è consentire l’assunzione d’incarichi giudiziari con rapporto di lavoro «part-time», precisando che il numero dei componenti dei vari organi giudicanti (chiamato «equivalent number) deve essere calcolato secondo criteri che tengano conto sia dei giudici «full-time», sia delle frazioni orarie lavorate dai giudici «part-time».
L’applicazione delle nuove norme potrebbe modificare anche la composizione della Supreme Court. Per questo invece di prevedere che questa sia formata da 12 giudici, il Constitutional Reform Act [2005], come modificato dal Crime and Courts Act [2013], dispone ora che essa è composta dalle persone selezionate come giudici e che comunque non è possibile superare l’«equivalent number» di 12 giudici «full-time» (per esempio potrà essere composta da 10 giudici «full-time» e da 4 giudici «part-time»)."

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Avvocati part time: la Corte costituzionale, con ordinanza 3/2014, conferma l'OK alla l. 339/03 ma..

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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 3/2014, depositata il 13 gennaio 2014, ha confermato la costituzionalità della l. 339/03. In particolare ha dichiarato "la infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con l’ordinanza indicata in epigrafe."

L'argomentazione della Corte costituzionale non confuta affatto le ragioni di quegli "avvocati part time" che, avendo visto respinti dalle SS.UU. Civili della Cassazione i loro ricorsi avverso la cancellazione dagli albi forensi ex l. 339/03, si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione degli articoli 6, 7, 8, 13, 14 della CEDU, nonchè dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1.

Basti considerare come la l. 247/2012 abbia salvato i "diritti quesiti" a rimanere iscritti agli albi forensi per altre categorie di soggetti che al pari degli impiegati pubblici a part time ridotto non posseggono gli innovativi requisiti di iscrizione stabiliti dalla medesima l. 247/2012. Il privilegio della salvaguardia dei "diritti quesiti" a permanere iscritti agli albi secondo le vecchie regole è stato concesso ad esempio agli insegnanti elementari e ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno (art. 65, comma 3, in relazione all'art. 19 l. 247/12), nonchè agli avvocati degli enti pubblici (art. 23 l. 247/12) già iscritti negli albi speciali. Solo costoro e non anche gli impiegati pubblici a part time devono "scampare" all'applicazione del "principio che raccomanda di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, «non potendosi lasciare nell’ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni» (sentenza n. 378 del 1994)" ?

Non si vede come la Corte costituzionale abbia potuto ritenere che oggi, dopo l'entrata in vigore della l. 247/12, l'ordinamento italiano confermi ancora la "scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003. Scelta inevitabilmente destinata a produrre effetti, proprio per la sua portata generale, anche sulle posizioni dei dipendenti pubblici part-time legittimamente trovatisi ad esercitare in concomitanza la professione di avvocati". Non si vede come la Corte costituzionale, investita -con ordinanza di rimessione del 24 marzo 2011 e dunque anteriore all'entrata in vigore della l. 247/12- di una verifica di costituzionalità della l. 339/03 in relazione all'art.  3 (oltre che in relazione agli artt. 4, 35 e 41) della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, abbia potuto evitare di considerare che la "riforma forense" di cui alla l. 247/12 ha, per talune categorie e con esito discriminatorio nei confronti degli impiegati pubblici a part time ridotto, voluto proprio quel "risultato, giudicato certamente irragionevole, «di conservare “ad esaurimento” una riserva di [soggetti, non lavoratori pubblici part-time], contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona»". Evitando di trarre dalle scelte operate con l. 247/12 le dovute conseguenze in termini di ragionevolezza del sacrificio retroattivo imposto ai soli impiegati pubblici a part time ridotto, la Corte costituzionale ha disatteso quelle chiare esigenze di omogeneità di trattamento esaltate dalla sentenza della Corte n. 166 del 2012 (alla quale improvvidamente pure si richiama). Proprio perchè, come si legge nell'ordinanza 3/2014, "occorre "prevenire distorsioni come quella sopra paventata" e proprio perchè va "ribadito il principio che raccomanda di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, «non potendosi lasciare nell’ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni» (sentenza n. 378 del 1994)", la Corte avrebbe dovuto almeno rinviare al giudice a quo per una nuova valutazione del dubbio di costituzionalità alla luce delle novità profonde introdotte dalla l. 247/12 nel senso d'un minor rigore per le incompatibilità di soggetti "affidati" per previgente normativa.

Semplicemente non è vera, infatti, (per quanto sopra detto con riguardo all'art. 65, comma 3, in relazione all'art. 19, e con riguardo all'art. 23 della l. 247/12) l'affermazione della Corte costituzionale per cui dopo la pronuncia di non fondatezza di cui alla sentenza 166/2012 "il quadro normativo di riferimento è rimasto sostanzialmente immutato". CONCLUSIONE: LA LUNGA VICENDA COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03 NON E' ANCORA TERMINATA E LA CORTE DELLE LEGGI POTRA' ESSERE ANCORA CHIAMATA A GIUDICARLA, FORSE COL DECISIVO PUNGOLO D'UNA SENTENZA DI STRASBURGO.

E NON SOLO DELLE INGIUSTIFICABILI DISCRIMINAZIONI SOPRA INDIVIDUATE, BENSI' DI NUMEROSE ALTRE VIOLAZIONI DELLA CEDU DOVRA' BEN PRESTO OCCUPARSI LA CORTE DI STRASBURGO, IN TEMA DI "PULIZIA ETNICA" DEGLI ALBI FORENSI REALIZZATA ATTRAVERSO LA LEGGE 339/03 AI DANNI DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO !!! CILIEGINA SULLA TORTA, IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME, SARA' LA CENSURA DI VIOLAZIONE DELLA CEDU PERPETRATA DALL'ART. 18, LETTERA C, DELLA L. 247/12, NEL CONSENTIRE ASSURDAMENTE DI POTER ESERCITARE LA PROFESSIONE D'AVVOCATO A SOGGETTI BEN PIU' "PERICOLOSI" DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO E CIOE' AGLI AMMINISTRATORI DI ENTI E CONSORZI PUBBLICI O DI SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBBICO !

Queste le "considerazioni nel merito" dell'ordinanza:

"... che, nel merito, questa Corte, con la sentenza n. 166 del 2012, ha già dichiarato non fondate questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate con l’ordinanza in esame e, segnatamente, appunto quelle, proposte dalla Corte di cassazione - sezioni unite, alle quali l’odierno rimettente ha fatto largamente rinvio;

che, in tale occasione, è stata, innanzitutto, esclusa, nel solco della sentenza n. 390 del 2006 di questa stessa Corte, la denunciata violazione degli artt. 4 e 35 Cost., da un lato, dell’art. 41 Cost., dall’altro. Dei primi due, in quanto essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne affidano l’attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, nella specie esercitata in modo non irragionevole. Dell’ultimo, perché non viene qui in rilievo un’attività economica, ma una modalità di espletamento del servizio presso enti pubblici ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’esecuzione della prestazione di lavoro pubblico in termini rispettosi dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, nonché ad un corretto esercizio della professione forense;

che, inoltre, sul punto nodale del dubbio di legittimità ora riproposto dal giudice a quo, si è evidenziato che «la normativa transitoria dettata dall’art. 2 della legge in oggetto […] soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003. Scelta inevitabilmente destinata a produrre effetti, proprio per la sua portata generale, anche sulle posizioni dei dipendenti pubblici part-time legittimamente trovatisi ad esercitare in concomitanza la professione di avvocati. Essi, infatti, anziché cadere immediatamente sotto il divieto, hanno potuto beneficiare di un termine di trentasei mesi per esprimere la decisione dell’attività cui dedicarsi in futuro in via esclusiva (con diritto al tempo pieno in caso di opzione per il mantenimento del rapporto d’impiego pubblico) e, nell’ipotesi di una prima manifestazione optativa per la professione forense, di un ulteriore quinquennio per l’esercizio dello ius poenitendi, tale da garantire loro il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (entro tre mesi dalla richiesta) con il solo limite della sospensione, nelle more, dell’anzianità»;

che, dunque, questa Corte ha ritenuto che vi è stato tutto il tempo perché i dipendenti pubblici part-time già autorizzati (come il ricorrente nel giudizio a quo) all’esercizio della professione forense potessero valutare, di fronte ad una interdizione oramai generalizzata allo svolgimento contemporaneo delle due attività, presupposti e situazioni, personali e familiari, per orientare la propria scelta nella direzione del mantenimento del rapporto di lavoro pubblico piuttosto che in quella dell’esercizio esclusivo della professione legale, con la disponibilità di uno spatium deliberandi supplementare a beneficio dell’opzione per la più solida posizione lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in caso di preferenza inizialmente manifestata per la più aleatoria attività libero-professionale;

che, conseguentemente, nelle conclusioni della citata pronuncia si è sancito che «il descritto regime di tutela, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell’affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l’impero della normativa previgente, è da ritenere assolutamente adeguato a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l’avvenire (con effetto, altresì, sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale», anche perché, diversamente opinando, si sarebbe avuto il risultato, giudicato certamente irragionevole, «di conservare “ad esaurimento” una riserva di lavoratori pubblici part-time, contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona» (sent. n. 166 del 2012, cit.);

che a tal proposito, onde prevenire distorsioni come quella sopra paventata, si è ribadito il principio che raccomanda di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, «non potendosi lasciare nell’ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni» (sentenza n. 378 del 1994);

che, dopo la citata pronuncia di non fondatezza, il quadro normativo di riferimento è rimasto sostanzialmente immutato, perché l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’impiego pubblico part-time non solo non è stata minimamente scalfita dalla normativa sopravvenuta di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (v., in particolare, artt. 5 e 5 bis) e al correlativo decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), ma è stata, anzi, rafforzata – con l’espressa inconciliabilità «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato» – dall’art. 18, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Corte di cassazione - sezioni unite, n. 11833 del 16 maggio 2013);

che il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già sottoposti all’esame di questa Corte e da essa valutati nella richiamata precedente pronuncia di non fondatezza (sent. n. 166 del 2012, cit.);

che, pertanto, le argomentazioni poste a base della testé citata pronunzia debbono essere integralmente confermate, sicché le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore vanno dichiarate, a questo punto, manifestamente infondate (ex plurimis: ordinanze n. 32 del 2013, n. 301 del 2011, nn. 261 e 153 del 2010, n. 356 del 2003 e n. 170 del 2002), non contrastando la normativa impugnata con alcuno dei parametri costituzionali evocati.
"

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA ORDINANZA N. 3/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...


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Sentenza della Corte di Giustizia nel caso Carratù - Poste (causa C-361/12)

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La Corte di giustizia, ha depositato il 12 dicembre 2013 sentenza nella causa C-361/12. La sentenza consegue a domanda pregiudiziale presentata alla Corte, ex art. 267 TFUE, dal Tribunale di Napoli nell’ambito di una controversia fra la sig.ra Carratù e Poste Italiane SpA relativamente all’apposizione di un termine al contratto di lavoro posto in essere con quest’ultima.

Si legge al punto 1 della sentenza: "La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) (in prosieguo: la «direttiva 1999/70»), del principio di tutela giurisdizionale effettiva, quale definito all’articolo 6 TUE, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dei principi generali del diritto dell’Unione quali il principio della certezza del diritto, il principio di equivalenza e il principio della tutela del legittimo affidamento."

 La Corte, al paragrafo 34, richiama le sue decisioni in tema di part time.

In conclusione la Corte di giustizia ha dichiarato  che:

"1)      La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA.

2)      La clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di lavoro» include l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a causa dell’illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro.

3)      Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall’accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato."

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Articolo sulla giurisprudenza costituzionale in tema di concorrenza

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Un interessante articolo di Cesare Pinelli dal titolo "LA TUTELA DELLA CONCORRENZA COME PRINCIPIO E COME MATERIA. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2004-2013" è stato pubblicato sul sito www.rivistaaic.it

Questa la presentazione: "Il contributo si configura come un’indagine critica sulla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla tutela della concorrenza come principio (art. 41 Cost.) e come materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). L’autore si propone di dimostrare come, contrariamente ai rari scrutini concernenti il diritto della concorrenza in quanto tale, l’abbondante giurisprudenza determinata dal contenzioso Stato-Regioni finisce col distorcere la prospettiva dell’intero insieme delle questioni relative alla tutela della concorrenza, e che, conseguentemente, una doctrine della Corte su tali questioni non è ancora emersa in misura sufficiente. "

Questo l'indice:
1. Ragioni e propositi dell’indagine.
2. Auspici di una disciplina a tutela della concorrenza.
3. Il primo decennio successivo all’approvazione della legge n. 287 del 1990.
4. La giurisprudenza sulla tutela della concorrenza come materia trasversale alle competenze Stato-Regioni.
– 4.1. Aiuti di Stato.
– 4.2. Appalti.
– 4.3. Servizi pubblici locali.
– 4.4.Proroghe di concessioni.
– 4.5. Commercio.
– 4.6. Liberalizzazione di attività produttive.
5. La giurisprudenza sulla tutela della concorrenza come principio.
– 5.1. Legge-provvedimento sul “salvataggio dell’Alitalia” in deroga alla disciplina antitrust.
– 5.2. Separazione fra “organismi di certificazione” e “organismi di attestazione” dei requisiti per l’affidamento dei lavori pubblici.
– 6. Qualche valutazione.

Interessantissimo il paragrafo 4.6, intitolato "Liberalizzazione di attività produttive".

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{mosimage} Esperienza è il nome che ciascuno dà ai suoi errori. (O. Wilde)