

Riporto di seguito lo Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
LE DISPOSIZIONI SOTTOLINEATE MI PAIONO VIOLATIVE DEL DIRITTO ALLA CONCORRENZA PERCHE' DISEGNANO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE UN RUOLO DA "ARBITRO" E CONTEMPORANEAMENTE "GIOCATORE".
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO INTERVERRA' ?
DOVREBBE APPARIRE EVIDENTE CHE L'ART. 9 DELLA L. 247/2012, NEL PREVEDERE CHE L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA E LA SUA REVOCA SPETTA AL CNF, ESCLUDE IMPLICITAMENTE CHE IL CNF STESSO POSSA RIVESTIRE ALTRI RUOLI, NEMMENO QUELLI DI "FACILITATORE DELLA FORMAZIONE".
Domandiamoci: un tale regolamento potrebbe essere accusato di avallare pratiche commerciali scorrette del CNF nei confronti di "avvocati consumatori"?
La domanda nasce dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 resa nella causa C-59/12. La risposta credo debba essere "perchè no?".
La Corte (Prima Sezione) ha infatti dichiarato:
"La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia."
Riporto di seguito il comunicato stampa della Corte di giustizia. Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di giustizia clicca qui.
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 126/13
Lussemburgo, 3 ottobre 2013
Sentenza nella causa C-59/12
BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e V
Il divieto di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori si applica anche alle casse malattia del regime legale
Né la loro missione di interesse generale né il loro status di organismo di diritto pubblico giustificano che esse siano sottratte a tale divieto
Dopo aver avuto più volte occasione di affermare che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (noa 1), che vieta tali pratiche nei confronti dei consumatori, è caratterizzata da una sfera di applicazione ratione materiae particolarmente ampia (nota 2), la Corte di giustizia precisa per la prima volta che lo stesso vale quanto alla sfera di applicazione ratione parsonae della direttiva stessa.
Infatti, con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la direttiva si applica a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.
Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.
Nella specie, la Corte risponde a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la BKK, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico.
Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la BKK aveva diffuso sul proprio sito Internet, nel 2008, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva, come sostenuto dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tale giudice si è chiesto, tuttavia, se la direttiva e, quindi, il divieto che essa prevede, fosse applicabile alla BKK, in quanto organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
...
Nota 1 : Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
Nota 2 : V., inter alia, sentenza della Corte del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11 (v. anche comunicato stampa n. 113/13)....
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Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il ... ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con ... del ...;
Adotta il seguente
REGOLAMENTO
Titolo I
Disposizioni generali.
Art. 1
Oggetto del regolamento.
1-. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Art. 2
Avvocato specialista.
1-. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3.
2-. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Art. 3
Aree di specializzazione e ambiti di competenza.
1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 4
Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni.
1. L’elenco delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia su proposta motivata del Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell’ordine e le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s), della legge del 31 dicembre 2012 n. 247.
Art. 5
Elenchi degli avvocati specialisti.
1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
Titolo II
Conseguimento del titolo.
Art. 6
Disposizioni comuni.
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione previste dalla tabella A allegata al presente decreto, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
2. Può presentare domanda l’avvocato che:
(a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell’ambito di competenza dell’area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata.
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.
Art. 7
Percorsi formativi
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nell’area di specializzazione.
3. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati dall’ente o dall’articolazione di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore.
6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore.
8. Il comitato di gestione, nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.
11. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
(c) didattica frontale non inferiore a 150 ore;
(d) obbligo di frequenza nella misura minima dei due terzi della didattica frontale;
(e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
12-. La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 7, non devono appartenere al corpo docente del corso.
Art. 8
Comprovata esperienza.
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando:
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
Titolo III
Mantenimento del titolo.
Art. 9
Disposizioni comuni.
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nell’area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
2-. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
(b) ovvero comunica al Consiglio Nazionale Forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
Art. 10
Aggiornamento professionale specialistico.
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, anche d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Art. 11
Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica.
1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
Titolo IV
Revoca del titolo.
Art. 12
Revoca del titolo
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.
Titolo V
Disposizioni finali.
Art. 13
Funzioni del Consiglio nazionale forense
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, addì _________________
Il Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli
Tabella A (articolo 3)
Aree di specializzazione, con indicati tra parentesi gli Ambiti di competenza:
Diritto delle persone e della famiglia (Diritto di famiglia; Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati; Diritto dell’immigrazione; Diritto delle successioni; Diritto minorile)
Diritto della responsabilità civile (Diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone)
Diritto penale (Diritto penale)
Diritti reali, condominio e locazioni (Diritti di proprietà e altri diritti reali; Divisioni; Diritto del condominio degli edifici; Diritto delle locazioni; Diritto agrario)
Diritto dell’ambiente (Diritto dell’ambiente)
Diritto amministrativo (Diritto amministrativo)
Diritto industriale e della proprietà intellettuale (Diritto industriale e della proprietà intellettuale)
Diritto commerciale e della concorrenza (Diritto dell’impresa e delle società; Diritto dei contratti commerciali; Diritto della concorrenza)
Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali; Diritto della crisi da sovraindebitamento)
Diritto bancario e finanziario (Diritto bancario e finanziario)
Diritto tributario (Diritto tributario e diritto doganale)
Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale (Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale)
Diritto dell’Unione europea (Diritto dell’Unione europea)
Diritto internazionale (Diritto internazionale)
Relazione illustrativa
L’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 –recante la “Nuova disciplina della professione forense”– introduce la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista, all’esito di un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. La predetta disposizione normativa rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell’articolo 1 della citata l. n. 247 del 2012, il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo della attività professionale nell’ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell’area di specializzazione.
L’art. 9 prevede che l’attribuzione del titolo di specialista – a seguito di positiva valutazione in ordine all’effettivo possesso dei requisiti appena richiamati – spetta in via esclusiva al CNF, ente altresì legittimato a revocare il titolo.
Il conseguimento del titolo di specialista non comporta alcuna riserva di attività professionale.
Il regolamento reca la disciplina dell’iter necessario per conseguire e mantenere il titolo di avvocato specialista.
Il regolamento si compone di quindici articoli, raccolti in cinque titoli, e di una tabella allegata.
Il titolo I, denominato Disposizioni generali, si suddivide in cinque articoli.
L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento.
Gli articoli 2 e 3 definiscono l’avvocato specialista e le aree di specializzazione e prevedono una specifica fattispecie disciplinare per l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
L’articolo 4 prevede la possibilità che l’elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto del Ministro su proposta del CNF.
L’articolo 5 disciplina la formazione e la tenuta degli elenchi degli avvocati specialisti.
Il titolo II, denominato Conseguimento del titolo, si suddivide in tre articoli.
L’articolo 6 prevede i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al decreto.
Il titolo non può essere conseguito per più di un’area di specializzazione.
La domanda per il conseguimento può essere presentata dall’avvocato: - che abbia svolto il percorso formativo di cui all’articolo 7 ovvero maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione a norma dell’articolo 8; - che non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale; - che non abbia subito, nei due anni precedenti, la revoca del titolo di specialista.
E’ previsto che il CNF convochi colui che presenta la domanda per comprovata esperienza nel settore di specializzazione per un colloquio tecnico, salvo che ciò risulti superfluo in considerazione delle risultanze della documentazione depositata. Non può disporsi il rigetto della domanda senza che l’istante venga preventivamente sentito.
L’articolo 7 prevede che i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di Giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute.
Il CNF e i consigli dell’ordine locali stipulano, anche d’intesa con associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, con i predetti enti ed articolazioni universitari apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nell’area di specializzazione.
Le convenzioni devono prevedere l’istituzione di un comitato scientifico e di un comitato di gestione.
Il comitato scientifico è composto da sei membri, di cui tre nominati dagli enti o dalle articolazioni universitari, tra i quali è scelto il coordinatore. Il comitato individua il programma dettagliato del percorso formativo e propone al comitato di gestione le materie, le ore da destinarsi a ciascuna, gli argomenti da trattare, nonché i nominativi dei docenti.
Il comitato di gestione è composto da cinque membri, di cui due nominati dagli enti e dalle articolazioni universitari e tre da uno degli enti o delle associazioni forensi, uno dei quali svolge le funzioni di direzione e coordinamento. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico e cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, assumendo le determinazioni necessarie al loro corretto svolgimento.
La composizione ed i poteri del comitato scientifico e del comitato di gestione sono stati articolati in modo da valorizzare il titolo di avvocato specialista attraverso il determinante coinvolgimento di soggetti contrassegnati da un elevato grado di autonomia e da capacità ed esperienza formativa quali sono gli enti e le articolazioni universitari.
L’articolo individua il profilo del personale docente e prevede che il percorso formativo possa essere compiuto almeno in parte a distanza mediante strumenti telematici.
Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione in modo che sia garantita esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza del corso.
Vengono fissati i criteri minimi per l’offerta didattica e formativa e viene altresì previsto che al termine di ciascun anno di corso l’aspirante avvocato specialista sostenga almeno una prova scritta e orale per accertarne il livello di preparazione.
L’articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista possa essere conseguito anche dimostrando di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati di almeno otto anni nonché di aver trattato nell’ultimo quinquennio in modo assiduo prevalente e continuativo incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, in numero pari ad almeno cinquanta l’anno.
Il titolo III, denominato Mantenimento del titolo, si compone di tre articoli.
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le condizioni alle quali l’avvocato può mantenere il titolo di specialista.
A tal fine si prevede che l’avvocato dimostri di aver assolto gli obblighi di formazione continua, riportando un determinato numero di crediti per anno o, in via alternativa, dimostrando di avere esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell’area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo, trattando un numero di affari almeno pari a cinquanta per anno.
Il titolo IV, denominato Revoca del titolo, si compone di un unico articolo, l’articolo 12, che prevede che il titolo di avvocato specialista venga revocato dal CNF in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale o del mancato adempimento - o della mancata dimostrazione dell’adempimento – degli obblighi di formazione continua, oltre che nei casi in cui emerga una grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di specializzazione. La revoca è disposta previa audizione dell’interessato e non impedisce di conseguire nuovamente il titolo di avvocato specialista, salvo il limite di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c).
Il titolo V, denominato Disposizioni finali, si compone di tre articoli, da 13 a 15, il primo dei quali prevede che le funzioni affidate dal presente decreto al CNF possono essere delegate ad un apposito comitato, il secondo ed il terzo recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell’entrata in vigore.
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