Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

CGUE: il gruppo di impiegati pubblici discriminati sia pagato come il gruppo privilegiato

E-mail Stampa PDF

La sentenza Pöpperl della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 in causa C-187/15 ha ad oggetto:

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro – Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all’erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l’iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia». Vi si legge:

"46      Qualora il diritto nazionale preveda un trattamento differenziato tra vari gruppi di persone in violazione del diritto dell’Unione, i membri del gruppo sfavorito devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime degli altri interessati. Il regime applicabile ai membri del gruppo favorito, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, resta il solo sistema di riferimento valido (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C‑18/95, EU:C:1999:22, punto 57; del 22 giugno 2011, Landtová, C‑399/09, EU:C:2011:415, punto 51, nonché del 19 giugno 2014, Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 95).

47      Come risulta dalla decisione di rinvio e come già rilevato al punto 36 supra, in caso di mutamento del datore di lavoro all’interno del territorio tedesco – che si tratti di un passaggio da un Land all’altro o di un passaggio alle dipendenze dell’amministrazione federale – gli interessati dispongono di diritti a una pensione di vecchiaia analoghi ai diritti già acquisiti presso il datore di lavoro pubblico iniziale. Tale quadro giuridico, pertanto, costituisce il sistema di riferimento valido.

48      Di conseguenza, anche i pubblici dipendenti tedeschi che abbiano rinunciato al proprio status al fine di svolgere un’attività lavorativa analoga in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania devono disporre di diritti a una pensione di vecchiaia analoghi ai diritti già acquisiti presso il datore di lavoro pubblico iniziale.

49      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale assicurare la piena efficacia di tale articolo e riconoscere ai lavoratori, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, diritti alla pensione di vecchiaia analoghi a quelli dei pubblici dipendenti che conservano i diritti a un trattamento pensionistico corrispondente, malgrado un mutamento del datore di lavoro pubblico, agli anni di servizio compiuti, interpretando il diritto interno in conformità con detto articolo o, qualora un’interpretazione del genere non sia possibile, disapplicando ogni disposizione contraria di diritto interno al fine di applicare il medesimo regime applicabile ai detti dipendenti pubblici."

 

BISOGNA ABROGARE MOLTE INCOMPATIBILITA' PRESUNTIVE IRRAGIONEVOLI NELLE PROFESSIONI

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 

Sul sito della CGIL trovi una interessante proposta di legge per l'abrogazione della incompatibilità per l'avvocato monocommittente e dipendente d'altro avvocato (con relativo appello per la raccolta di firme sulla proposta di legge).

Non basta: bisogna abrogare gran parte delle incompatibilità presuntive IN TUTTE LE PROFESSIONI.

Nei rari casi nei quali è ragionevole ipotizzare una incompatibilità che non leda il principio di libera concorrenza occorre onerare i Consigli dell'Ordine di una verifica puntuale, caso per caso, sulla sussistenza di sufficienti elementi di autonomia di giudizio e di condotta del professionista.

Troppe volte, infatti, le presunzioni assolute di incompatibilità celano una inaccettabile chiusura corporativa di questa o quella professione nei confronti degli outsiders.

Per un esempio si rifletta sulla sentenza della Corte costituzionale 189/2001.

Aggiungo che nei casi di assoluta incompatibilità all'esercizio di una professione è eccessivo che le leggi speciali delle varie professioni impongano di cancellare dall'albo: basterebbe adottare una misura meno limitatrice della posizione degli interessati e cioè impedire loro temporaneamente l'esercizio della professione (adoperare, cioè, l'istituto della "sospensione", che, ad es., è previsto dalla legge di riforma forense n. 247/2012, ma non è sufficientemente "attivato" da quella legge medesima).

SEMBRA ESSERE QUESTA L'OPINIONE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

L'AGCM, PERO', DOVREBBE AFFERMARLA IN MANIERA MENO TIMIDA: DOVREBBE SCRIVERLO A CHIARE LETTERE NELLA SUA PROPOSTA DI LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA !

Il capitolo 2 della Relazione semestrale (è del 31/12/2016) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in tema di conflitto di interessi di cui alla legge 215/2004, è dedicato a chiarire i principali indirizzi interpretativi applicati dall’Autorità nel corso del 2016. Vi si legge:

"Nel presente capitolo si fornisce un sintetico resoconto delle situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari del Governo Renzi in relazione alle diverse fattispecie individuate dalla legge n. 215/2004 e degli orientamenti ermeneutici seguiti in sede di interpretazione e applicazione della legge.

...

b. Carica di governo e attività professionali o impiego pubblico e privato.

In merito a fattispecie riguardanti situazioni di incompatibilità fra incarico governativo e attività professionali [NOTA 6] o rapporti di lavoro di natura pubblica o privata [NOTA 7], l’Autorità, anche nel corso dell’anno 2016, ha adottato il principio stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge n. 215/2004, che stabiliscono l’assoluta incompatibilità fra le attività in questione e il relativo mandato governativo. In tali ipotesi, la soluzione adottata è quindi consistita nell’impedimento temporaneo all’esercizio della professione (art. 2, comma 4, della legge), ovvero nell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per i soggetti interessati.

NOTA 6 : Cfr., per l’anno 2016, il caso SI 870 Chiavaroli. Per quanto concerne analoghi precedenti, cfr. i casi SI 21 Saponara, SI 52 Santelli, SI 82 Berselli, SI 508 Gelmini, SI 510 La Russa, SI 605 Severino, SI 622 Martone, SI 632 Mazzamuto, SI 803 Alfano.

NOTA 7 : 7 Cfr., in merito, il caso SI 869 Amendola (2016). Per fattispecie riguardanti governi precedenti, cfr. i casi SI 318 Bindi, SI 364 Ferrero, SI 730 Fassina."

 

Cassazione 14374/12 conferma la profonda riforma in corso dell'ordinamento forense

E-mail Stampa PDF

Non era ancora stato emanato il fondamentale DPR 137/2012 ma le Sezioni Unite Civili della Cassazione, il 22 maggio 2012, dimostravano di aver ben compreso la radicalità del processo in corso per la riforma della regolazione professione forense. Nel decidere (su una vicenda che, peraltro, dimostra l'efficacia dei possibili controlli sull'attività dell'avvocato e la superfluità di odiose presunzioni di incompatibilità che, "a monte", precludano l'iscrizione all'albo forense) le Sezioni Unite fanno il punto della situazione, riguardo ad aspetti centrali dell'ordinamento forense appena prima dell'abrogazione ("in ogni caso" avvenuta alla data del 13 agosto 2012, in forza del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011) di tutte le norme di quell'ordinamento che erano in contrasto con i principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE n. 14374/2012 ...

 

Leggi tutto...
 

Cass. 23287/2010 non giustifica la giurisdizione domestica del C.N.F. su tenuta degli albi

E-mail Stampa PDF

 La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23287/2010 che ha confermato le censure del Consiglio dell'Ordine di Brescia e del C.N.F. nei confronti dell'uso di termini pubblicitari evocativi da parte di avvocati, è importante per come argomenta riguardo alle ragioni che giustificano l'opera degli organi di autogiurisdizione dell'avvocatura.
Scrivono le Sezioni Unite a giustificare la giurisdizione domestica del C.N.F. in materia disciplinare, con ciò fornendo ragione assorbente della decisione della causa portata innanzi ai supremi giudici, che in materia di pubblicità l'art. 38 della legge professionale forense del 1933 «non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi di illecito». Pertanto, argomentano le SS.UU., spetta ai Consigli degli Ordini dare contenuto alla disposizione che prevede il procedimento disciplinare per «gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale».
Secondo la Suprema Corte la ragione di una tale scelta legislativa (peraltro analoga a quella di altri ordinamenti professionali) sta nella necessità di evitare che violazioni di doveri, anche gravi, possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Il contraltare, necessitato, della formulazione "aperta" della norma di incolpazione, però, è la difficoltà di definire il perimetro di ciò che è lecito, ma soprattutto il fatto che arbitro della questione non può che essere il giudice della deontologia, cioè l'avvocatura stessa. E sulle scelte di merito operate dai Consigli degli Ordini degli Avvocati e poi dal Consiglio Nazionale Forense, il controllo di legittimità della Cassazione non può diventare un momento sostitutivo, in cui la Cassazione stessa si spinga a riformulare o ridefinire, secondo la propria valutazione "libera", le condotte già sanzionate dai colleghi avvocati degli avvocati incolpati.
Secondo me:
Se un tale argomentare può esser ragionevole (ma a mio avviso incappa nella critica fondamentale di non garantire la terzietà  e imparzialità del giudice, non essendo "oggettivamente" terzo e imparziale, per struttura, il C.N.F.) per giustificare la giurisdizione domestica del C.N.F. in materia disciplinare, esso argomentare non vale certo a giustificare il permanere della giurisdizione domestica del C.N.F. in materia di tenuta degli albi (mancate iscrizioni e cancellazioni per incompatibilità).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 23287/2010 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

Leggi tutto...
 

Avvocato non può trattenere somme di competenza del cliente

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

Non rischia solo provvedimenti disciplinari: rischia condanna per appropriazione indebita. Quanto alla illiceità disciplinare della condotta si approfondisca dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1/12/2013.

I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134

Quanto, invece, alla illiceità penale, si consideri che la Seconda Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 47410/2013 del 29 novembre 2013, ha stabilito che l'avvocato che, terminata la causa, trattiene non solo le spese legali liquidate in sentenza,le somme destinate ai clienti per il fatto che questi gli dovevano il compenso professionale commette reato di appropriazione indebita. Precisa la Corte che la condotta dell'avvocato non è scriminata dal fatto che il medesimo potesse in astratto pretendere dai propri clienti, a titolo di compenso professionale, somme maggiori di quelle liquidate a carico delle parti soccombenti con la sentenza civile.
Per un verso l'avvocato non vantare alcuna maggiore pretesa per compensi professionali, non avendo mai agito per ottenerne il riconoscimento (niente diritto di ritenzione "in assenza di qualunque accertamento del diritto sostanziale presidiato dalla garanzia speciale”). Per altro verso, inoltre, nemmeno per le spese legali liquidate dal giudice civile egli avrebbe potuto operare alcuna trattenuta in quanto non aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.

 


Pagina 69 di 109

Pubblicità


Annunci

Ci si consola oggigiorno non con la penitenza, ma col divertimento. Il pentimento non è più di moda (O. Wilde)