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Cos'è l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato? E quanta ne serve?

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(da www.servizi-legali.it )

Finalmente, dopo l'approvazione della PSEUDO riforma forense (divenuta legge a fine dicembre 2012) si parlerà di autonomia e indipendenza dell'avvocato:

1) di quanta autonomia e indipendenza siano necessarie, e rispetto a quali soggetti (società di capitali  presso le quali -da socio- l'avvocato presti la sua attività tipica; organismi di mediazione; datori di un secondo lavoro pubblico o privato esercitato a part time dall'avvocato; partito nelle cui fila e sotto la cui "disciplina di partito" si esercita il mandato parlamentare), affinchè gli avvocati siano utili quanto più possibile ad amministrare giustizia;

2) di quanta autonomia e indipendenza siano in grado di garantire agli avvocati i loro Consigli dell'Ordine, se composti esclusivamente da eletti da avvocati;

3) di quanta autonomia e indipendenza sia in grado di garantire agli avvocati il Consiglio Nazionale Forense, se è composto esclusivamente da eletti dai Consigli degli Ordini territoriali e se assomma in se i poteri di legislatore di settore (il codice deontologico ha natura di legge), di giudice speciale (della disciplina e della tenuta degli albi forensi) e di amministratore (con ampissimi poteri, ad es. in tema di formazione professionale obbligatoria);

4) di quanta autonomia e indipendenza residui all'avvocato che continui ad esercitare pur essendo parlamentare o commissario del Governo; o continui a essere iscritto all'albo pur essendo ministro, sottosegretario di stato; o continui a esercitare pur essendo giudice di pace, mediatore designato da un organismo di mediazione, vice procuratore onorario, GOT, ecc...;

5) di quale sia il grado minimo di indipendenza dell'avvocato richiesto dal diritto dell'Unione europea, secondo quanto ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07);

6) se non sia sufficiente e auspicabile (quale volano di crescita del settore dei servizi legali) limitare il livello di prevenzione legislativa dei conflitti di interessi e di garanzia legislativa dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato. In particolare se non sia sufficiente mantenere in vigore solo quelle misure che per prevenire conflitti di interesse e garantire un livello adeguato di autonomia e indipendenza dell'avvocato, non siano anche eccessivamente restrittive della concorrenza tra avvocati e dunque risultino proporzionate (non eccedenti il necessario, così come suggeriva nel 2001 la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001);

7) se, in definitiva, non sia il momento di realizzare -anche attraverso una seria "liberalizzazione" della professione forense- la solenne affermazione che si legge nell'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".

(l'illustrazione è una rappresentazione medievale dell'"araba fenice" che brucia nel fuoco. Come di quell'uccello e della fede degli amanti, anche dell'autonomia e indipendenza degli avvocati può dirsi che si tratta di mito e, talvolta, "che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa")

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Vi è una sola cosa peggiore dell'ingiustizia: la giustizia senza la spada in mano. Quando il diritto non è la forza, è male (O. Wilde)