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Limitazioni a consulenza senza motivi imperativi di interesse generale: superate e disapplicabili

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(da www.servizi-legali.it )

Nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 17 del 6 maggio 2013 si riporta un interessante parere in tema di regolamentazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si invita a rimuovere contingernti e sostituire il regime autorizzatorio con la SCIA. Inoltre si qualificano superate e disapplicabili le norme di legge che pongono limiti quantitativi all'accesso al mercato della consulenza in tema di circolazione di mezzi di trasporto in mancanza, nella legge, di enunciazioni sulla ricorrenza di motivi imperativi di interesse generale che possano giustificare la riduzione della concorenza che è correlata alla limitazione quantitativa all'accesso al mercato della consulenza.

LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DELL'ANTITRUST ...

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AS1042 – PROVINCIA DI NAPOLI - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO NELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Roma, 3 maggio 2013
Provincia di Napoli
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Provincia in data 15 marzo 2013, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito  Autorità), nella sua riunione del 17 aprile 2013, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell’art. 22 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.
Il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere all’amministrazione Provinciale la possibilità di rimuovere i vincoli esistenti all’esercizio dell’attività in questione, adottando una regolamentazione che superi sia il regime autorizzatorio – subordinando, ad esempio, l’inizio dell’attività alla mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA) –, sia ogni contingente numerico.
Le norme contenute nella legge n. 264/91 e nel relativo Decreto Ministeriale 9 dicembre 1992, infatti, finalizzate proprio a contingentare il numero dei soggetti potenzialmente autorizzabili, in quanto scevre da qualsiasi considerazione attinente a presunti motivi imperativi di interesse generale, appaiono superate e, nondimeno, disapplicabili alla luce dei principi dettati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e confermati, da ultimo, dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.
L’art. 2 della legge n. 264/91, rubricato “sviluppo programmato del settore ”, infatti, rinvia ai criteri per la programmazione numerica delle autorizzazioni fissati dal Ministero “al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico ”. A tal fine, il Decreto Ministeriale di attuazione del 1992 impone alle amministrazioni Provinciali di predeterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili in funzione del numero di veicoli complessivamente immatricolati nel territorio della Provincia, senza alcun riferimento a motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare, in un’ottica di proporzionalità, la stessa necessità del contingentamento. Nella misura in cui le norme citate rievocano un criterio di “fabbisogno” improntato a parametri quantitativi, pertanto, le stesse integrano una restrizione esplicitamente vietata dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e dai recenti decreti di liberalizzazione.
L’Autorità, in conclusione, intende ribadire che l’imposizione di limitazioni numeriche all’esercizio di una determinata attività, non giustificate da alcuna esigenza di interesse generale, costituisce una tipica barriera regolamentare all’accesso che distorce profondamente le dinamiche concorrenziali, non solo riducendo le possibilità di ingresso di nuovi operatori, ma anche alterando severamente gli incentivi a competere per gli operatori esistenti (nota 1).
Pertanto, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per l’adozione di una regolamentazione idonea a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto, che superi sia il regime autorizzatorio sia ogni contingente numerico degli operatori, e invita codesta Amministrazione a trasmettere prontamente copia della versione definitiva del regolamento che sarà in tal senso adottato.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
NOTA 1: Con specifico riferimento all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, cfr. la segnalazione dell’Autorità AS552 Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto del 24 luglio 2009.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

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