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Corte di giustizia 13/9/13: NO a discriminazione a rovescio di impiegati pubblici part time-avvocati

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La Corte di giustizia, ai punti 44 e 45 della sentenza del 13/9/2013 nella causa C-47511, ha chiarito che

"44   Deriva, al riguardo, da costante giurisprudenza che l’articolo 56 TFUE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza o al fatto che questi è stabilito in un altro Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere effettuata, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Belgio, C‑577/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

45 Occorre parimenti osservare che, in particolare, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino la libera prestazione dei servizi negli altri Stati membri (v., in questo senso, segnatamente, sentenza del 29 marzo 2011, Commissione/Italia, C‑565/08, Racc. pag. I‑2101, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)."

Si veda anche la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata al punto 39 delle conclusioni dell'Avvocato generale Villalòn nella medesima causa C-475/11.

Tutto ciò rileva ai fini della disapplicazione, in forza dell'art. 53 della l. 234/2012, delle norme italiane che producono effetti discriminatori "a rovescio" nei confronti dei cittadini italiani, rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea. In particolare rileva ai fini della disapplicazione della l. 339/03  e dell'art. 18, lettera d, della l. 247/12 che vietano l'iscrizione all'albo forense dei dipendenti pubblici a part time ridotto. La discriminazione al rovescio di tali cittadini italiani non è più consentita poiché sono ormai ammessi a svolgere la professione di avvocato in Italia (sia a titolo di stabilimento che di prestazione professionale occasionale) i cittadini di altri Stati dell'Unione che siano iscritti agli albi degli avvocati dei loro Stati e nel contempo siano anche titolari di un rapporto di impiego pubblico nello Stato di cui sono cittadini.

In sostanza la Corte di giustizia, con la richiamata sentenza del 13/9/2013 in causa C-475/11 (non solo ai citati punti 44 e 45) enuncia principi generali che devono esser applicati non solo dai giudici italiani (a partire dal giudice speciale Consiglio Nazionale Forense e dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione) ma anche, immediatamente, dagli Ordini forensi. La Corte di giustizia enuncia principi che impongono di riconoscere superate le chiusure del libero mercato dei servizi professionali di avvocato che la Corte costituzionale aveva avallato con sentenza 166/2012  (poi seguita dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 11833/2013 e sentenze "gemelle"), la quale aveva preteso di estendere ben oltre la loro portata letterale le incompatibilità "tutte italiane" previste dall'art. 3 della legge professionale forense del 1933. OVVIAMENTE RILIEVI  CRITICI  IDENTICI A QUELLI ORMAI PROSPETTABILI AVVERSO LA SENTENZA 166/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE (E AVVERSO LE SENTENZE DELLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE -A PARTIRE DALLA SENTENZA 11833/2013- CHE L'HANNO SEGUITA CON INTERPRETAZIONI NON LETTERALI DELL'INCOMPATIBILITA' DA "IMPIEGO CON ENTE PUBBLICO ITALIANO") DEBBONO VALERE ORMAI PER L'INTERPRETAZIONE E PER LA NECESSARIA DISAPPLICAZIONE DI TALUNE NORME CHE NELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (L. 247/12) PONGONO CAUSE DI INCOMPATIBILITA' CHE VANNO RICONOSCIUTE FONTI DI INACCETTABILE DISCRIMINAZIONE "AL ROVESCIO" NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI.

Ricordiamo che Massimo Severo Giannini, in "Diritto amministrativo", volume II, Milano, II, ed., 1993, a pag. 646, sottolineava come la necessità del possesso di una specifica abilitazione per l'esercizio di talune professioni costituisca un'eccezione ed affermava, con riguardo alle previsioni normative che stabiliscono anche la necessità della iscrizione ad un apposito albo, che: "Le attività lavorative professionali che, oltre ad una abilitazione richiedono l'iscrizione ad un albo, sono ancora un'ulteriore eccezione nell'eccezione". La fantasia di Giannini non arrivava a concepire (rispetto alla libertà di lavorare in una repubblica fondata sul lavoro) l'eccezione nell'eccezione nell'eccezione, come la si realizzò attraverso la l. 339/03, che per la sola professione di avvocato pose eccezione alla "generale regola" -sancita dalla  l. 662/96, art. 1, comma 56 e ss.- della compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed iscrizione in un albo professionale di qualsiasi professione (e si ricordi che la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e lavoro professionale -compreso quello di avvocato- fu qualificata da Corte cost. 171/99 come principio fondamentale della legislazione nazionale !!!).

Anzi, a dirla tutta, la "generale regola" sancita dall'art. 1, co 56 e ss., della l. 662/96, potrebbe apparire essa stessa una "eccezione limitatrice della libertà di lavoro professionale"  se si considera l'ampia serie di disposizioni normative che consentono l’accesso a talune professioni a tutti coloro che ne siano abilitati, anche in costanza di un rapporto di lavoro pubblico. Difatti (come sottolinea Lorenzo Ieva in un articolo pubblicato su www.lexitalia.it, dal Titolo "Sull'illegittimità costituzionale della incompatibilità tra lavoro pubblico e professione forense prevista dalla l. 339 del 2003"), l’art. 4, comma 7, terzo periodo, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che l’attività libero-professionale dei medici sia compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro . Inoltre, l’art. 11, co. 4, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente ai docenti universitari, a tempo definito, di poter esercitare la libera professione; e l’art. 508, co. 15, del d.lgs 16 aprile 1994 n. 287 analogamente attribuisce la possibilità ai docenti della scuola pubblica (anche a tempo pieno) di poter svolgere, previa autorizzazione del capo d’istituto, lavoro professionale (e Corte cost., con sentenza 23 dicembre 1986 n. 284, in Foro it., 1988, I, p. 3563 ss ha giudicato costituzionalmente legittima la disposizione di cui all’art. 508 del d.lgs n. 287 del 1994, sul presupposto che l’attività professionale produce beneficio all’attività didattica per l’intuibile arricchimento teorico-professionale che il docente acquisisce nello svolgimento di entrambe le attività). Dunque, può dirsi che l’ordinamento giuridico conosca casi di piena compatibilità tra lo status di pubblico dipendente e quello di soggetto esercente attività libero-professionale. Né mai si è dubitato, in dottrina, della necessità o della opportunità di precludere alla classe medica ed a quella dei docenti la facoltà di dedicarsi all’attività professionale privata, oltre all’adempimento dell’attività di servizio alle dipendenze di una amministrazione od ente pubblico. Con particolare riferimento alla prestazione della professione medica, va osservato che, nonostante i rischi di forte “commistione di interessi” a danno dei cittadini tra lavoro alle dipendenze del servizio sanitario nazionale ed attività libero professionale, mai nessuna obiezione è stata mossa, sotto il profilo costituzionale per violazione del diritto alla salute (Cfr.: G. Alpa, voce Salute (Diritto alla), in Nss. Dig. it., App. VI, Torino, 1986, p. 913 ss; M. Luciani, voce Salute. I) Diritto alla salute – dir. cost., in Enc. giur., vol. XXVII, Roma, 1991.) , alla possibilità per il medico di ricoprire entrambi i ruoli di pubblico dipendente e di privato libero professionista ( In effetti, semplici “rischi” di commistione di interessi non possono giustificare limitazioni arbitrarie all’esercizio della libera professione da parte di soggetti qualificati ed appositamente abilitati. In argomento, vedi: M. Pascale, La libera professione del medico dipendente dal servizio sanitario nazionale, in Ragiusan, 1994, fasc. 126, p. 200 ss; I. Traldi – C. Pavarini, Libera professione dei medici e rapporto di pubblico impiego, in Ragiusan, 1994, fasc. 127, p. 220 ss; F. Sacco, Libera professione e incompatibilità del personale sanitario dirigente del servizio sanitario nazionale, in Sanità pubbl., 1998, p. 1183 ss.).

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