(da www.servizi-legali.it )
Mi pare che non sia affatto "fuori tema", nel pensare a come far crescere l'Italia (e nel riflettere sulla controriforma forense approvata con l. 247"012 o su quali professioni devono incontrare, oltre al limite dell'accesso previo esame di Stato, anche il limite dell'accesso previa iscrizione ad un Ordine professionale), ricordare come, ad esempio, nacque l'Ordine degli avvocati nell'Italia appena riunificata. Scrive, al riguardo, Paolo Alvazzi del Frate (in "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale") : << L'Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dalla Legge n. 1938 dell'8 giugno 1874. Con la nascita dell'Ordine si concludeva un lungo dibattito giuridico e politico che si era svolto, a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, sulla necessità di unificare la disciplina delle professioni forensi in tutto il territorio nazionale. A tal riguardo ebbero importanza fondamentale da un lato il modello francese, diffuso nella Penisola nel periodo napoleonico, e, dall'altro la tradizione, antica e profondamente radicata negli ordinamenti di diritto comune, delle corporazioni di mestieri. Sin dalla Restaurazione erano apparse evidenti non solo la necessità di istituire forme di controllo statale, ma anche l'esigenza di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato>>.
Importante, poi, è ricordare che l’Ordine degli Avvocati nacque, nel 1874, dopo un aspro dibattito tra la Destra che si opponeva alla sua istituzione, temendo il risorgere delle corporazioni e dei privilegi dell’Ancien Régime, e la Sinistra che, invece, ne chiedeva l'istituzione per una maggiore tutela dei diritti. Ancor più importante è far tesoro delle considerazioni dei liberali dell'epoca. Ecco come il Deputato piemontese della Destra Luigi Tegas, si oppose all’istituzione dell’Ordine degli Avvocati: "Prendo poi questa occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa istituzione dell'ordine degli avvocati... Quest'associazione libera, dove se n'è riconosciuta l'utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perchè io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll'uso dell'attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi. Io per verità non veggo in questo che l'imitazione d'un'istituzione francese e nulla più ... quantunque io abbia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non credo che quest'istituzione abbia potuto influire sulla sua gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenienti, sia per la libertà dei giovani avvocati, sia per considerazioni politiche: poichè è facile che simili istituzioni in un grande paese deviino ed acquistino un'influenza, che non debbono avere, massime che ne potrebbe nascere un'antagonismo colla magistratura giudicante, i cui effetti potrebbero essere deplorabili. (...) Io credo, con questa disposizione, vulnerato il principio di libertà, e non mi sembra che un'imitazione dello straniero. La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l'interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d'arbitrio; un edifizio artifiziale che non serve nè al progresso della scienza, nè all'utile sociale. (...) Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà" (da "Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati: Dall’ancien Régime all’Italia liberale", di Paolo Alvazzi del Frate, in nota n. 42, Atti parlamentari, Discussioni Camera dei deputati, Legisl. XI, Sess. 1873-74, 24 marzo 1874, pp. 2607 -2608).
OGGI SI PARLA, CON DIVERSO LINGUAGGIO, DI "PROPORZIONALITA' DELLA REGOLAZIONE", MA LA SOSTANZA E' QUELLA: LA LIBERTA' E' INSIDIATA SOPRATTUTTO DALLO STRUMENTARIO MESSO IN CAMPO PER LA SUA TUTELA. FORSE LA LIBERTA' DIREBBE, COME MADRE TERESA DI CALCUTTA "QUEL CHE NON MI SERVE MI PESA".
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