L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato la Relazione semestrale (giugno 2014) sul conflitto di interessi ai sensi della l. 20 luglio 2004, n. 215.
Vi si legge, a pag. 18-19, in tema controlli delle dichiarazioni di incompatibilità presentate all'Antitrust dai titolari del Governo Renzi ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 215/2004:
"- Attività professionali e di lavoro autonomo
Per i titolari di cariche di governo, lo svolgimento di attività professionali e di lavoro autonomo è precluso esclusivamente “in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati” (articolo 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/04). Devono, pertanto, ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni: i) l’esercizio di un’attività professionale o di lavoro autonomo; ii) la connessione di tale attività con la carica di governo ricoperta.
In relazione alla sussistenza del primo elemento, in tema di iscrizioni ad albi professionali, nel valutare i numerosi casi di titolari iscritti ad albi professionali (nel governo in carica sono state riscontrate iscrizioni ai seguenti albi: degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli architetti, dei medici, dei giornalisti), l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo secondo il quale l’incompatibilità non deriva dalla mera iscrizione ad un albo professionale, dovendo essere accompagnata anche dall’esercizio e, quindi, da un’attività effettivamente svolta che abbia un’inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio della carica di governo.
Con particolare riguardo all’esercizio della professione forense è il caso di rammentare che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha introdotto, all’art. 20, una specifica causa di
incompatibilità in base alla quale l’assunzione di un incarico di governo è causa di sospensione dall'albo: “sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: ….[omissis] …. l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato….[omissis]….”. Tale disposizione ha inciso sulla prassi seguita dall’Autorità, secondo la quale non occorreva sospendere o cancellare l’iscrizione all’albo, essendo sufficiente che i titolari sospendessero l’esercizio delle sole attività connesse con la carica di governo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/2004). Alla luce del nuovo ordinamento forense, invece, gli stessi devono essere sospesi d’ufficio dall’albo, con provvedimento del Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Conformemente a tale disposizione, tutti i titolari del Governo Renzi iscritti all’albo degli avvocati hanno ottemperato all’obbligo di presentare all’Autorità copia del provvedimento di sospensione deliberato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Fra questi, si segnala il caso di un titolare, che esercitava la professione in forma associativa (l’incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, della legge prevede anche il divieto di “ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti”).
Lo stesso ha risolto spontaneamente l’incompatibilità pendente apportando una modifica ai patti associativi, nei quali è stato previsto che, in caso di sospensione dall’albo, l’associato conservasse lo status di associato, senza tuttavia: poter esercitare l’attività professionale; ricoprire all’interno dell’associazione cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate; compiere atti di gestione; percepire alcun compenso per le prestazioni svolte dall’associazione (fanno eccezione quelli derivanti da prestazioni anteriori all’assunzione della carica, legittimamente percepibili ai sensi della richiamata disposizione che, appunto, consente al titolare di cariche di governo di “percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica”)."
E si legge, a pag. 24, in tema di divieti post carica per gli ex titolari di cariche di Governo:
"L’Autorità è stata, infine, chiamata ad esprimersi nell’ambito di una interrogazione parlamentare nella quale si contestava lo svolgimento, da parte di un ex Ministro, dell’attività di difensore legale di una società coinvolta in un indagine per frode fiscale.
Sull’argomento è stato necessario chiarire che il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo (art. 2, comma 1, lettera d, della legge) opera, in corso di mandato, nei casi in cui l’attività lavorativa sia esercitata in “materie connesse con la carica di governo” (il giudizio di connessione è effettuato, pertanto, ratione materiae). Durante il regime post-carica, invece, l’incompatibilità non permane tout court ma subisce un ridimensionamento, nel senso che essa non opera nei confronti di qualsiasi soggetto, ma solo se l’attività professionale viene svolta a favore di enti pubblici ovvero di società con fini di lucro che operino prevalentemente in materie connesse con la carica di governo.
Tale assetto normativo, che si ricava dall’art. 2, comma 4, della legge, comporta che, ai fini dell’incompatibilità di cui sopra, non assume rilievo l’oggetto del contenzioso nell’ambito del quale un ex titolare abbia eventualmente assunto il patrocinio legale di una società, bensì il settore di attività prevalente di tale società, verificando se esso sia connesso alle funzioni di competenza del ministero cui l’ex titolare era preposto."
Le analisi dell'Antitrust sui limiti delle incompatibilità che oggi la legge 215/2004 prevede per i titolari di cariche di Governo e per gli ex titolari di cariche di Governo evidenziano la sproporzione delle ben più stringenti incompatibilità che sono riservate dalla legge 339/03 e dalla legge 247/12, art. 18, lettera d, agli impiegati pubblici a part time ridotto. Si tratta di una sproporzione gravissima poichè l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'albo forense (e non una mera sospensione da quell'albo, nè una obbligatoria astensione volontaria dall'attività professionale) sono comminate verso soggetti (gli impiegati pubblici a part time ridotto) che sono incomparabilmente meno "pericolosi" dei titolari o ex titolari di cariche di Governo sotto il profilo dell'accaparramento di clientela, sotto il profilo del conflitto di interessi, sotto il profilo della mancanza del livello di indipendenza intellettuale richiesto all'avvocato.
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