Il primo ottobre 2014 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, è stato audito dalla Prima Commissione della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di conflitto di interessi. Qui il testo dell'audizione.
Nel testo dell'audizione (allegato...) si legge a pag. 4 e 5, in tema di ambito soggettivo di applicazione della legge sul conflitto di interessi delle alte cariche dello Stato (legge 215/2004) e sue proposte di modifica:
"4) Ambito soggettivo di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione della norma, già in passato ho avuto modo di sottolineare che ancora oggi restano al di fuori del perimetro della norma alcune figure dotate di rilevanti funzioni e poteri, passibili, al pari dei titolari di carica di governo, di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, quali i vertici delle autorità amministrative indipendenti.
Per queste professionalità è opportuno prevedere una apposita disciplina che, tenendo in debita considerazione le peculiarità dell’attività svolta dalle singole autorità, preveda adeguate misure volte a garantire, laddove possibile, la risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in modo omogeneo, superando le attuali discrasie esistenti tra diverse cariche pubbliche.
Le proposte di legge all’esame raccolgono tale auspicio ampliando l’ambito soggettivo di applicazione delle norme alle autorità indipendenti, agli organi di governo regionali e, in alcuni casi e con specifiche limitazioni, ai titolari degli organi di governo degli enti locali.
L’estensione dell’applicazione delle norme ai componenti delle autorità indipendenti e ai titolari di organi di governo regionali appare condivisibile, dovendosi tuttavia segnalare l’opportunità di ridisegnare le fattispecie di incompatibilità parametrandole all’ambito di competenza degli organi interessati.
Con riguardo invece ai titolari di cariche negli enti locali, occorre una più attenta riflessione allo scopo di individuare, per esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, una soglia dimensionale de minimis al di sotto della quale l’incarico svolto nell’ambito dell’ente locale non rientra nell’ambito di applicazione della legge sul conflitto di interesse.
Questi interventi tuttavia non esauriscono il quadro delle cariche che devono essere necessariamente sottoposte ad un controllo ai sensi della disciplina del conflitto d’interessi: mi riferisco -anche guardando all’esperienza spagnola che ha recentemente regolamentato la materia del conflitto - ai direttori generali dei Ministeri, ai Presidenti e a tutte le figure apicali degli enti pubblici, che spesso assumono decisione di rilevanza economica almeno pari a quelle degli organi politici di vertice."
E poi, a pag. 6 e 7 del testo dell'Audizione, in tema di incompatibilità post-carica, si legge:
"6) Incompatibilità post-carica
Quasi tutte le proposte di legge in esame prevedono un più ampio periodo di incompatibilità post-carica che passerebbe dagli attuali dodici mesi a ventiquattro o a trentasei mesi, al fine di meglio garantire la finalità della disciplina di una gestione neutrale e a favore della collettività dell’interesse pubblico.
Sul tema, ho già avuto occasione di auspicare l’estensione del divieto post-carica, in forma generalizzata, a tutte le cariche o uffici acquisiti per effetto di nomine governative, ovvero effettuate da organi comunque riconducibili alla pubblica amministrazione.
Tale intervento sembra rispondere ad esigenze di etica pubblica ed è finalizzato ad evitare che, durante l’attività di governo o lo svolgimento di incarichi di vertice di enti pubblici, gli ex titolari si precostituiscano le condizioni per benefici futuri, consistenti, in ipotesi, nell’acquisizione di incarichi presso organismi pubblici o privati vigilati dallo Stato.
Peraltro, il legislatore si è mostrato consapevole delle specificità proprie delle figure di vertice delle autorità amministrative indipendenti, disciplinando in modo puntuale il regime del post-carica per Banca d’Italia, Ivass, Consob, Agcom e Aeegsi. È interessante rilevare che la normativa prende in considerazione non solo i vertici istituzionali di tali autorità, ma anche le figure dirigenziali (art. 22, commi 1 e 2, del d.l. n. 90/2014, come convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114).
Al riguardo, mi permetto solo sommessamente di osservare che il regime post-carica relativo ai componenti di un’autorità sotenzialmente attiva in tutti i settori dell’economia, quale l’Autorità antitrust, necessita di un’apposita riflessione, come peraltro dimostra il silenzio sul punto del legislatore nella norma sopra citata contenuta nel d.l. n.90/2014. Una possibile soluzione è quella di prevedere, per un certo periodo di tempo, un’incompatibilità riferita all’attività professionale svolta nelle materie della medesima autorità ai sensi della disciplina antitrust e a tutela del consumatore."
E' evidente che per il Presidente dell'Antitrust le incompatibilità professionali, necessarie e da implementare per le alte cariche delle pubbliche amministrazioni, non dovrebbero riguardare soggetti, come gli impiegati pubblici a part time ridotto, che di certo non "assumono decisioni di rilevanza economica almeno pari a quele degli organi politici di vertice".
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