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Cass. 16450/2012: Richiamo all'equità nella domanda risarcitoria

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Si consideri Cass. 16450/2012 che in tema di differenze retributive ha confermato che il richiamo all'equità consente al lavoratore di ottenere più di quanto chiede a solo titolo indicativo per ciascuna voce di danno. Affermò la Cassazione che il vizio di ultrapetizione risulta escluso in virtù del rinvio ad <<altra somma ritenuta giusta>> contenuto nel ricorso introduttivo. 

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 16450/2012 ...

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CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 settembre 2012, n. 16450
Lavoro subordinato - Retribuzione - Controversia giudiziaria su differenze retributive - Ricorso introduttivo - Domanda del dipendente estesa ad «altra somma ritenuta giusta» - Corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - Violazione del principio - Non sussiste

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza impugnata, ha condannato la società B. di B.G. Lavori Edili al pagamento in favore di B. della somma di €. 23.947,28 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive dovute al lavoratore in relazione al rapporto dì lavoro intercorso con la società per il periodo dal marzo 1992 al giugno 1995 con mansioni di muratore.

A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che fosse stata raggiunta la prova che il lavoratore avesse prestato la propria attività con un orario di 173 ore mensili e che la società non avesse dimostrato di avere versato alla Cassa edile le somme destinate al pagamento delle ferie e della tredicesima mensilità, osservando altresì che il c.t.u. aveva accertato un credito complessivo del lavoratore pari a € 23.947,28 e che tale somma poteva essere liquidata a favore del lavoratore senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, posto che nel ricorso introduttivo, pur essendo stata richiesta una somma di importo inferiore, era stata richiesta anche la condanna al pagamento di "altra somma ritenuta giusta".

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società B. affidandosi a due motivi di ricorso.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 111Cost. e 101 c.p.c.per omessa comunicazione dell'ordinanza con cui la Corte territoriale ha disposto il rinvio dell'udienza di discussione, disponendo successivamente l’espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e decidendo la causa, sempre in assenza del difensore di parte appellata.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla statuizione con la quale la Corte d'appello, all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, ha attribuito al ricorrente una somma maggiore di quella richiesta con l'atto introduttivo.

3.- Il primo motivo è infondato. A norma dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., le ordinanze, sia del giudice istruttore che del collegio, debbono essere comunicate alle parti solo se pronunciate fuori udienza o in udienza andata deserta da tutte le parti costituite, per cui, se una delle parti non sia stata presente all'udienza regolarmente tenutasi alla data fissata, o si sia allontanata prima della fine dell'udienza, come avvenuto nella fattispecie in esame, essa non può dolersi della mancata comunicazione dell'ulteriore rinvio che in quell'udienza sia stato disposto. Questa Corte ha, peraltro, già affermalo che le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in particolare, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza (Cass. n. 929/2004). Ed ha precisato (cfr Cass. n. 10539/2007, cui adde Cass. n. 5966/2011) che in tema di comunicazione dei provvedimento del giudice a mente dell'art. 176 c.p.c. le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere, e che, a tal fine, resta irrilevante che il giudice (nella specie, la Corte d'appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell'ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali delle partì (nella specie, relativa a un caso in cui la lettura aveva avuto luogo alle ore 22,50 rinviando per l'espletamento delle prove ammesse ad alcuni mesi di distanza, la S.C. ha confermato la sentenza dì merito che aveva decIso la causa dopo la declaratoria di decadenza dalla prova per la mancata presentazione della parte e dei testi all'udienza fissata).

4.- Nella specie, come risulta dalle stesse deduzioni difensive della ricorrente, l'ordinanza in questione è stata emessa dalla Corte d'appello, al termine della camera dì consiglio, alle ore 22,00; non si tratta, quindi, di ordinanza emessa fuori udienza, ma di ordinanza emessa nella stessa udienza di discussione, da reputarsi conosciuta dalle parti ex art. 176, secondo comma, c.p.c. e che non doveva, pertanto, essere comunicata alle parti medesime.

5.- Anche il secondo motivo, con il quale la sentenza impugnata è stata censurata per vizio di ultrapetizione, è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto di poter accogliere la domanda di condanna nella misura che risultava accertata dal c.t.u., pur se maggiore di quella indicata dal lavoratore con l'atto introduttivo, rilevando che nelle conclusioni di tale atto, dopo l'indicazione della somma richiesta a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, era stata chiesta comunque la condanna della società al pagamento di "altra somma ritenuta giusta" e osservando che tanto bastava ad escludere che. accogliendo la domanda nel senso sopra indicato, si potesse verificare una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La ricorrente ha censurato tale pronuncia sostenendo l'insufficienza di tale argomento ad impedire, nel caso concreto, l'effetto della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e richiamando, fra l'altro, il principio stabilito da Cass. n. 3593/2010, secondo cui "nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, qualora l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno dì cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1126 c.c.".

6.- La censura è infondata. Va osservato anzitutto che il principio richiamato dalla ricorrente presuppone proprio che, in presenza di una "esplicita dichiarazione", il giudice possa interpretare la domanda nei senso che l'indicazione delle somme richieste per le singole voci di danno abbia solo valore indicativo e che la domanda debba intendersi, quindi, come "una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate", e che solo in difetto di tale esplicita dichiarazione il giudice non possa pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte. Questa Corte, del resto, ha già condivisibilmente affermato (Cass. n. 2078/2002) che nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, a meno che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede dì legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità).

7.- AI riguardo, questa Corte ha precisato (cfr. in motivazione Cass. n. 2078/2002 cit.) che il principio fondamentale del contraddittorio sarebbe travolto da un'impostazione che consentisse al giudice di prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna voce di danno, posto che l'esigenza di specificità dell'oggetto della domanda è volta soprattutto a garantire la possibilità di effettiva esplicazione del diritto di difesa. Ed ha aggiunto che: "Se, poi, l'indicazione della somma richiesta per ciascuna voce di danno abbia valore meramente indicativo (come è lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda che il danno sia comunque liquidato secondo giustizia ed equità: cfr. Cass. n. 7345/1999) ovvero abbia valenza definitoria del petitum per il tipo di danno e sia dunque invalicabile dal giudice, è problema che concerne l'interpretazione della domanda e che costituisce dunque questione di fatto riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione".

8.- Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, va rilevato anzitutto che la Corte territoriale ha interpretato la domanda nel senso che questa conteneva una esplicita richiesta di attribuzione di una somma anche maggiore di quella indicata nelle conclusioni del ricorso introduttivo e che tale interpretazione - che appare plausibile in relazione alla richiesta, contenuta nel ricorso introduttivo, di condannare comunque la convenuta al pagamento di "altra somma ritenuta giusta" - non è stata sottoposta a censure sotto il profilo del vizio di motivazione, essendosi la ricorrente limitata a sostenere che da tale interpretazione discenderebbe sic et simpliciter una violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed a richiamare, a sostegno dell'assunto, alcune massime di giurisprudenza che, per quanto già detto, conducono ad una soluzione opposta a quella sostenuta.

9.- In presenza di una ulteriore indicazione che consente di escludere che la parte intendesse delimitare il petitum alla indicazione quantitativa contenuta nel ricorso introduttivo, deve altresì escludersi che il giudice del merito sia incorso nel vizio di ultrapetizione, e deve essere pertanto respinto anche il secondo motivo di ricorso, dovendo, peraltro, ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 27285/2006) secondo cui non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di merito che abbia esercitato il doveroso compito di definire s qualificare la domanda proposta dalla parte - senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima e tenuto conto de! contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa - e si sia, quindi, nel pronunciare su dì essa, attenuto ai limiti della domanda come interpretata.

10.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata. Considerato che la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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