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Corte dei conti, sent. 54/2015 su esclusività del rapporto di impiego pubblico

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La Corte dei conti, con sentenza 54/2015, ha ricordato che il regime pubblicistico di esclusività opera anche per il personale in part time (tranne quello in part time ridotto di cui all'art. 1, comma 56, della l. 662/1996. Ha, inoltre, precisato che l'inosservanza della doverosa richiesta di autorizzazione comporta per tutti i dipendenti, compresi quelli in part time non particolarmente "ridotti", sia sanzioni disciplinari sia la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001. 

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 54/2015 ...

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Albo cassazionisti: chi ha i requisiti di "anzianità" potrà iscriversi quando vorrà

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riporto dal sito del CNF:

<<Albo Cassazionisti: nessun limite temporale di iscrizione per coloro che hanno maturato i 12 anni di attività alla data di entrata in vigore della legge e entro il 2 febbraio 2016
La commissione consultiva del CNF, coordinata da Michele Salazar, ha adottato un parere (quesito n. 69, relatore Carlo Orlando) che chiarisce la portata della norma transitoria – contenuta nell’articolo 22, commi 3 e 4 della legge 247/2012- relativa alla iscrizione all’Albo dei Cassazionisti secondo la normativa previgente.
Il parere evidenzia che “ai sensi dell’articolo 22, commi 3, secondo periodo, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per la iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, articolo 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 2 febbraio 2016). Più specificatamente, chi al momento della entrata in vigore della legge (aveva già maturato i requisiti di anzianità o li maturi entro i tre anni dalla entrata in vigore dunque entro il 2 febbraio 2016), potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso od esame".
Dalla lettera della normativa di riferimento, specifica il parere, “l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta”.

Il testo del parere è in corso di pubblicazione nella Banca dati deontologica del CNF>>

 

ecco il parere

Quesito n. 69, COA di Genova, Rel. Cons. Orlando
Parere 17 settembre 2015, n. 92
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi - in futuro - presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.
La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
L'articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
Inoltre, ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
Più specificatamente, chi al momento dell'entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l'unico limite che viene in essere ai fini dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Novembre 2015 12:52

 

Legge di stabilità 2016: studi legali ammesi ai fondi strutturali europei

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La legge di stabilità 2016 -in linea con il Regolamento UE 1303/2013- stabilisce che anche i professionisti (compresi dunque gli avvocati, che finalmente non disdegneranno di essere assimilati alle piccole e medie imprese) possono accedere ai fondi strutturali europei. In particolare ai Piani Organizzativi Regionali (POR) e ai Piani Organizzativi Nazionali (PON) del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  I campi sovvenzionati potranno essere, ad esempio, la formazione, lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo professionale.

Ricordiamo che la Commissione europea vuol dare impulso all'imprenditorialità nei Paesi membri, con il Piano d'azione per le libere professioni, "Imprenditorialità 2020".

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Articoli interessanti sulla rivista della Associazione Italiana dei Costituzionalisti

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Intressanti articoli sulla rivista on  line dell'associazione italiana dei costituzionalisti:

http://www.rivistaaic.it/disposizioni-di-natura-incentivante-e-meritevolezza-dell-affidamento-ingenerato-dal-legislatore-osservazioni-a-margine-di-corte-costituzionale-n-108-del-2016.html

http://www.rivistaaic.it/il-giudice-ausiliario-di-corte-d-appello-una-figura-di-giudice-onorario-in-contrasto-con-la-costituzione.html

http://www.rivistaaic.it/eguaglianza-solidariet-e-tecniche-decisorie-nelle-pi-salienti-esperienze-della-giustizia-costituzionale.html

http://www.rivistaaic.it/la-sospensione-di-diritto-ex-legge-severino-supera-ancora-una-volta-il-vaglio-della-corte-nota-a-margine-della-sent-n-276-2016.html

 

Il ddl sul lavoro agile approvato definitivamente il 10 maggio 2017

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Il ddl "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", approvato definitivamente dal Senato il 10/5/2017, disciplina, nel suo capo secondo, il lavoro agile.

LEGGI DI SEGUITO IL CAPO SECONDO DEL DDL, CHE DISCIPLINA IL LAVORO AGILE ...

 

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Ci si consola oggigiorno non con la penitenza, ma col divertimento. Il pentimento non è più di moda (O. Wilde)