Per la Cassazione il pubblico ministero deve esser messo in grado di partecipare al procedimento disciplinare forense. Le sezioni unite della Suprema corte hanno infatti affermato, con sentenza n. 20773, depositata il 7 ottobre 2010: "E' principio già altre volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano invece soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. un. n. o692 del 2001). Ed allora, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, è da ritenere che anche la partecipazione del pubblico ministero al procedimento disciplinare in questione sia retta dai principi che regolano l'intervento di detto organo pubblico nel giudizio civile: principi in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il pubblico ministero sia stato posto in condizione di partecipare al processo, anche se poi abbia scelto in concreto di rimanere assente, come nel presente caso è accaduto."
Ovviamente la necessità che il pubblico ministero sia meso in grado di partecipare al procedimento che si svolge nei confronti di un avvocato innanzi al Consiglio dell'ordine non può esser limitata al procedimento per l'irrogazione di sanzione disciplinare ma deve valere anche quando si tratti di procedimento non disciplinare ma "amministrativo" di cancellazione dall'albo per incompatibilità.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 27266/2013, invece, lo nega immotivatamente. E percio' (anche su tale questione) sbaglia !
Leggi di seguito ampi stralci della sentenza della Cassazione 20773/2010...