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Manovra finanziaria luglio 2011 è legge; Alta Commissione per liberalizzazione servizi; Tesauro...

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da www.servizi-legali.it

Approvata rapidissimamente, la manovra finanziaria di luglio 2011 è pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 (legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"). Dopo la protesta dei numerosi parlamentari-avvocati del pdl e dopo lo sdegno del Consiglio Nazionale Forense (che -ricordo a quanti credono che il corporativismo sia stato abolito- è ancora legislatore di settore <perchè redige il codice deontologico forense che  per la Cassazione ha valore di legge>, giudice speciale di settore <nelle materie della disciplina degli avvocati e della tenuta degli albi forensi> e amministratore di settore <con poteri molto ampi nei confronti dei consigli degli ordini degli avvocati>) era stato ritirato l'emendamento che introduceva nella "manovra 2011" l'art. 39 bis, intitolato "Liberalizzazioni delle attività professionali e d'impresa". Al suo posto sono diventate legge più blande modifiche del decreto legge 98/2011 a proposito di servizi professionali e, in particolare, è arrivata l'aggiunta di un comma  (il comma 1 bis che puoi leggere cliccando, su "LEGGI TUTTO" alla fine di quest'articolo) all'art. 29 che prevede solo che il governo "ferme restando le categorie di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero".

In sostanza, secondo alcuni, tali "proposte" governative potranno avere forza di convincimento solo verso quelle categorie professionali che sono prive di un Ordine, poichè la regola (che dovrebbe far indignare ogni uomo di buon senso per la sua la sua evidente inutilità) per cui "ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero"  comporterà la necessità di definire rapidamente l'ambito del libero e l'ambito del regolamentato solo per le professioni non ordinistiche, le quali non sarebbero protette dall'usbergo del quinto comma dell'art. 33 della Costituzione. Per i sostenitori di tale interpretazione, in sostanza, le professioni strutturate in Ordini (in base a regole fissate in leggi ordinarie), non avrebbero da temere nessuna liberalizzazione della professione: per esse la liberalizzazione non potrebbe proprio sorgere dalla scadenza degli 8 mesi di cui al comma 1 bis dell'art. 29.

Secondo altri, invece, il testo approvato dal Parlamento non esenta le professioni ordinistiche dalla liberalizzazione.  Una loro liberalizzazione  non avverrà certo  "per scadenza dell'ottavo mese": tale  scadenza non toglierà vigore alle leggi ordinarie che regolano le professioni ordinistiche  e l'unica conseguenza diel passaggio dei detti 8 mesi sarà una assolutamente ovvia -e già operante dai tempi della rivoluzione francese- libertà di fare tutto quel che non è vietato. La liberalizzazione delle professioni ordinistiche potrà, invece, avvenire per futura scelta del Legislatore. Si consideri: 1) l'art. 33, quinto comma  5, della Costituzione stabilisce solo che "E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale."   In esso, come in nessun altro articolo della Costituzione, non si parla di Ordini professionali o di Albi ; non si dice  che se per accedere a una professione serve d'aver superato un esame di stato,  debba poi esistere una complessa organizzazione dei professionistii,  che quell'esame hanno superato, in Ordini aventi natura d'enti pubblici. Conseguentemente è ben possibile che una futura legge ordinaria abroghi  alcuna  o addirittura tutte le leggi ordinarie che oggi  prevedono la regolamentazione di  talune attività professionali per Ordini e non può esser certo la manovra di luglio 2011 a limitare in tal senso il Legislatore futuro.  2) L'aver  la manovra 2011 affermato l'esistenza di  misteriose  categorie di professionisti "di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione" (quali categorie? quelle dei professionisti strutturati  per legge ordinaria in Ordini in  contrapposizione a quelle dei professionisti senza Ordine? Oppure quelle dei professionisti che per legge possono esercitare solo previo esame di stato in  contrapposizione a quelle dei professionisti che possono esercitare senza esame di stato?) non significa affatto aver esentato le professioni  oggi regolate per legge ordinaria in Ordini dalle conseguenze dell'esercizio futuro del potere di riorganizzazione dei servizi che il Legislatore ben potrà esercitare facendo tesoro delle proposte dell'Alta Commissione prevista dal comma 2 del medesimo art. 29.

Incisive misure di liberalizzazione, per esse professioni ordinistiche, dovrebbero nascere dalla moral suasion che l'Alta Commissione  dovrà esercitare. Certo si tratterà di verificare in concreto -senza che il mero trascorrere dei detti 8 mesi abbia alcun rilievo- se l'Alta Commissione convincerà il Legislatore del fatto che debbano essere radicalmente liberalizzate le professioni 0rdinistiche.  Ma come potrà convincere  il Legislatore italiano, infarcito di parlamentari-avvocati che avrebbero persino votato contro la manovra, proposta per non far affondare l'Italia-Titanic, se non si fosse cancellato un emendamento loro sgradito sulla liberalizzazione delle professioni? Semplice: l'Alta Commissione non dovrà convincere i tanti parlamentari-avvocati (del pdl  ma non solo) e neppure il Governo nel suo complesso o una edificanda nuova maggioranza parlamentare;  basterà che convinca  le FORZE  NUOVE SEMPRE PIU' VISIBILI che nel prossimo futuro saranno in grado di condizionare finalmente le scelte di Governo e Parlamento: quelli che hanno vinto i referendum, per capirci.   Convinte tali forze emergenti il Legislatore si adeguerà. Il vero scontro, dunque, sarà sull'apertura o meno di una discussione seria, nel merito delle questioni, come anche il Presidente della Repubblica invita a fare dalle colonne de il sole24ore del 17 luglio 2011.  La vera sfida  sarà sulla capacità di veicolare il messaggio culturale che verrà dall'Alta Commissione: 1) ai giovani professionisti (i quali non sanno bene se ha ancora senso per loro aspettare una cooptazione nell'elitè professionale in cui non sperano più e si domandano quindi, ancora oggi, se il testo definitivo della manovra  di luglio 2011 è per loro una vittoria, perchè li conferma membri del "ceto professionale" o, invece, è per loro una sconfitta  perchè impedisce loro l'accesso a incentivi simili a quelli che si riservano e si riserveranno solo alle imprese),; 2) all'opinione pubblica generale (la quale è interdetta e quasi incredula di fronte alle regole attuali che permettono ai parlamentari e ai ministri di poter fare l'avvocato mentre i lavoratori dipendenti a part time ridotto sono ritenuti incompatibili con l'esercizio della professione forense <la l. 339/03 è, però, sotto giudizio della Corte costituzionale>).

Secondo me hanno ragione quelli che interpretano il comma 1-bis dell'art. 29 come una road map verso la liberalizzazione pure delle professioni ordinistiche. Hanno ragione quelli che sono liberali pure nell'interpretazione. E non si deve disperare, anche se con l'entrata in vigore della manovra di luglio 2011 non s'è realizzata quella radicale e generale riforma delle professioni che da più parti è ritenuta necessaria per liberare veramente il settore intero dei servizi professionali da anticoncorrenziali e inutili limiti a fondamentali diritti di libertà. Il prossimo futuro, secondo me, non potrà non portare la riapertura di mercati da decenni troppo chiusi per la forza di corporazioni gerontocratiche: in fondo ciò non sarà che un effetto necessario della globalizzazione dl mercato dei servizi professionali.  E' giusto chiedersi, però, se quelle correzioni radicali a tutti gli ordinamenti professionali che, nel corso del dibattito parlamentare sulla conversione in legge del decreto legge 98/2011 sono sembrate essere la "proposta indecente" di parte della maggioranza riguardassero davvero i punti nodali della "questione professionale". I punti nodali di tale questione infatti sono, certamente, le tariffe professionali, la pubblicità e le società per lo svolgimento delle varie professioni (di certo, anche secondo "il partito degli economisti interno al Governo" -duramente attaccato dai parlamentari avvocati del pdl nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge 98/2011- sarebbe necessario introdurre per tutte le professioni, ordinistiche o meno, il divieto di fissare limiti minimi o importi fissi alle tariffe; vietare i limiti alla pubblicità fondati  su concetti evanescenti quali dignità o decoro della professione; introdurre la possibilità di costituire società per l'esercizio di professioni con partecipazione anche di soci di solo capitale). L'esistenza stessa degli Ordini professionali (dei quali, certo, neppure parla la nostra Costituzione, con conseguente possibilità di cancellarli con legge ordinaria) non è, invece, il punto centrale del problema da un punto di vista giuridico: si potrebbe infatti accettare che gli Ordini sopravvivano abbandonando ogni pretesa di rappresentatività pervasiva e quel protagonismo corporativo che li spinge a rivendicare (come contiinua a fare il Cionsiglio Nazionale Forense) addirittura il triplice ruolo di giudice speciale di settore,  legislatore di settore e amministratore. IL PROBLEMA PERO' NON E' GIURIDICO: E' SOCIOLOGICO. IN ITALIA LA SCELTA GIURIDICA DI ABOLIRE IL CORPORATIVISMO FU FATTA ALLA CADUTA DEL FASCISMO E, CIONONOSTANTE, IL CORPORATIVISMO DELLE PROFESSIONI OGGI E' VIVO E VEGETO E  PERSEGUE UN RAFFORZAMENTO NORMATIVO (SI VEDA LA RIFORMA FORENSE APPROVATA IN PRIMA LETTURA DAL SENATO A FINE 2010) . PURTROPPO  NON C'E' SCELTA, BISOGNA AVERE LA FORZA DI CANCELLARE GLI ORDINI CON LEGGE ORDINARIA PERCHE' ALTRIMENTI ESSI SARANNO IN GRADO DI SVUOTARE  (CON LA DEONTOLOGIA, L'ESERCIZIO DEL POTERE CONCRETO CHE DERIVA DALLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E VARIE ALTRE FONTI)  OGNI RIFORMA.

Ricordiamo che il ministro dell'economia, l'Avv. Giulio Tremonti, nel corso della conferenza stampa del 6 luglio 2011, di presentazione della Manovra correttiva 2011-2014 affermò: «Vogliamo entrare seriamente nel campo delle professioni» ed aggiunse che «saranno avviate attività preliminari di studio coinvolgendo anche gli organismi internazionali» e che in tal senso, «contatti già ci sono stati con l'Ocse e la commissione Europea». Su questa base possiamo ritenere che la riforma delle professioni è ormai prossima, nonostante i parlamentari-avvocati del pdl? SI VEDRA' TRA QUALCHE MESE SE LA MONTAGNA AVRA' PARTORITO UN TOPOLINO.

Va sottolineato un aspetto: il decreto legge 98/2011, pur dopo gli emendamenti nella trasformazione in legge, continua a prevedere all'art. 29, commi 2, 3 e 4, che una "Alta Commissione" formuli, in 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Dunque anche l'Italia avrà la sua "Commissione Attalì", specializzata in servizi. La guida  all'individuazione delle proposte concrete non potrà che essere questa: "niente limiti alla concorrenza nei servizi se non limiti rigorosamente rispettosi del principio di proporzionalità nelle sue articolazioni individuate dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale". Si dovrà riconoscere il valore, anche giuridico, della Carta delle libertà fondamentali dell’Unione europea, che all'art. 15, intitolato "Libertà professionale e diritto di lavorare" e in particolare al paragrafo 1 di quell'articolo solennemente afferma che "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata" ("Toute personne a le droit de travailler et d' exercer une profession librement choisie ou acceptée"). Si dovrà, inoltre, ricordare che la libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo articolo 15, fu riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia ormai molti anni addietro (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8). Ma soprattutto si dovrà riconoscere che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha acquisito il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di trattati e protocolli ad essi allegati, come vertice dell'ordinamento dell'Unione europea. Non si potrà, invece, attribuire all'art. 33, comma 5, della Costituzione un rango tale per cui (nel necessario bilanciamento dei valori costituzionali) la tutela dell'affidamento dei clienti nella professionalità dei professionisti i quali devono per legge affrontare un esame di stato abilitativo all'esercizio della professione si trasformi in mezzo per violare i principi di libertà fondamentali di accesso al lavoro professionale sanciti dalla nostra Costituzione (a partire dagli artt. 1, 2, 3 e 4 per passare all'art. 41 e 117). Tali principi di libertà devono valere allo stesso modo per le professioni con Ordini e per le professioni senza Ordini.

Dobbiamo, in definitiva, sperare che si costituisca davvero una "Molto Alta Commissione" deputata a far proposte concrete di liberalizzazione di tutti i servizi e in particolare priporio dei servizi professionali oggi retti da Ordini di derivazione medioevale-corporativa: solo l'autorevolezza indiscutibile dei componenti dell'"Alta Commissione", infatti, potrà far giustizia di affermazioni tanto efficaci nei confronti dell'opinione pubblica quanto infondate, quali quella per cui in Italia ci sarebbe già ampissima concorrenza nei servizi (e specialmente nelle professioni ordinistiche tradizionali), stante l'alto numero degli operatori nel settore. Tali paralogismi tendono a nascondere una fondamentale verità economica: che cioè la concorrenza in un settore c'è o non c'è a seconda che sia sufficientemente omogenea oppure no la retribuzione degli operatori di quel settore; mentre la presenza di un elevato numero di operatori non è, da sola, indice di adeguata regolazione proconcorrenziale. UNA COSA E' GOVERNARE UN SETTORE ECONOMICO CON UN SISTEMA DI NORME PROCONCORRENZIALI, ALTRA COSA E' LASCIARLO ALLA CONCORRENZA SELVAGGIA DI UNA MEREA DI OPERATORI. E' noto che in Italia la retribuzione degli operatori di ciascun comparto del settore dei servizi (e in particolare di quelli professionali) è ampiamente differenziata. Forse l'esempio più eclatante è quello degli avvocati: in quello che una volta era il "ceto forense", abbastanza omogeneo anche quanto a redditi, si manifestano sempre più marcati fenomeni di "proletarizzazione", da un lato, mentre proliferano, dall'altra, ristrette elité di avvocati privilegiati (in genere non giovani e non donne) che possono lucrare d rendite di posizione al riparo da una sana concorrenza. Ciò mentre gli organi di autogoverno della categoria appaiono fortemente ostili alla realizzazione di una più ampia concorrenza nell'avvocatura e lo dimostrano di continuo richiedendo al Parlamento l'approvazione di una antistorica (e incostituzionale) riforma anticoncorrenziale dell'avvocatura.

Inoltre, con riguardo generale alle professioni italiane, si deve riconoscere che "uscite" simpatiche, come quella del ministro Sacconi per cui nelle professioni ci sarebbe un problema di "eccesso" e non un problema di "accesso", nascondono la realtà di un rececente calo dell'indice di incremento degli accessi proprio a quelle professioni che, con una previdenza affidata a casse previdenziali privatizzate e non abbastanza "grandi", rischiano ormai di non poter pagare le pensioni tra qualche anno. Lo stesso ministro Sacconi, peraltro, sembra consapevole delle difficoltà di molte delle Casse previdenziali private dei professionisti, tanto che le invita ad aggregarsi per raggiungere la massa critica necessaria a garantire le pensioni (per non parlare dell'assistenza), in un prossimo futuro (potenzialmente abbastanza vicino se il trend alla diminuzione degli accessi alle professioni dovesse ulteriormente ridursi). In definitiva, a mio avviso, le chiusure corporative fanno male pure ai corporativi e gli ordini professionali rischiano di essere i peggiori nemici di se stessi.

La questione della riforma delle professioni è stravecchia. Ricordo che l'attuale giuduce della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro, ex presidente dell'Antitrust, intervenne già su ilsole24ore del 18/8/2007 per denunciare la carenza di concorrenzialità nella regolamentazione italiana della professione forense (quella di avvocato è, ad avviso di molti, la professione più corporativa <vedi l. 339/03 e progetto di riforma forense approvato dal Senato a fine 2010>). Tesauro, tra l'altro, censurando il divieto di costituire società diverse dall'unica forma societaria oggi ammessa, parve censurare ogni presunzione odiosa di conflitto di interessi. RIPORTO STRALCI DI QUELLO CHE PUO' VALERE COME UNA SORTA DI "MANIFESTO" PER UNA RIFORMA VERA DI TUTTE LE PROFESSIONI, "MANIFESTO" CHE  IL LEGISLATORE DOVREBBE VALUTARE BENE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE NON SOLO GLI "OTTIMISTI AVVERTITI" QUALI IL GIUDICE TESAURO MA ANCHE I "PESSIMISTI SPECULATORI" SANNO QUANTO VALE PER UN PAESE MODERNO LA REGOLAZIONE PROCONCORRENZIALE  O ANTICONCORRENZIALE DELLE PROFESSIONI . IL LEGISLATORE, INOLTRE, SA CHE ORAMAI LE COSCIENZE CRITICHE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI, DEI PRATICANTI, MA ANCHE DEI LORO CLIENTI SONO DESTE E CHE AVREBBE VITA BREVE UNA EVENTUALE RIFORMICCHIA DELLE PROFESSIONI.
Affermava, tra l'altro, Tesauro nel suddetton articolo, con riguardo specifico alla avvocatura: "L'avvocatura italiana ha senza dubbio bisogno di modernizzarsi. Oggi la domanda di servizi legali è per una parte significativa molto diversa da quella per la quale è stata concepita la disciplina della professione ancora in vigore. Spesso questa domanda sofisticata, multidisciplinare, multinazionale, non trova risposta adeguata nell'offerta italiana, ancorata pervicacemente ad un approccio antiquato alla professione, pur se di grande qualità. Ritengo che questo sia il terreno sul quale vanno concentrate le energie della politica ma anche della professione e delle istituzioni. ... L'accesso alla professione assume oggi toni quasi paradossali. La pratica è un sogno che non tutti riescono a realizzare, a meno che non si abbia un parente stretto con studio; spesso, pertanto, ci si arrangia a farla solo sulla carta. L'esame è avventuroso, teoricamente il più difficile per un laureato in legge ma in realtà è una lotteria, soprattutto a causa del numero dei candidati. Tanto vale allora inventare qualcosa di diverso e di più serio: percorsi pratici presso le aziende, presso studi professionali selezionati, nelle amministrazioni pubbliche, negli uffici giudiziari, da sempre bisognosi di personale. A fare la vera selezione in base alla professionalità sarà la vita, che normalmente si sbaglia poco.  Gli ordini professionali devono avere un senso che non sia solo quello di corporazione. ... La concorrenza è un tema che negli ultimi anni ha turbato i sonni di alcuni avvocati, ma soprattutto degli Ordini. Sul punto ci sono molti equivoci, spesso alimentati ad arte o per ignoranza. Anzitutto offende immotivatamente l'accostamento alle imprese per l'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare comunitarie, quando ciò non ha nessuna conseguenza ma vuole solo rilevare la incontestabile portata economica dell'attività legale.... D'altra parte, l'accostamento troppo immediato della tariffa alla qualità della prestazione, questo si, dovrebbe offendere un avvocato che si rispetti.  La pubblicità è anch'essa al centro di equivoci . E' oggi vietata ma di fatto è ipocritamente consentita in forme striscianti e sofisticate ad alcuni professionisti: televisione, giornali, convegni e altro. Tanto vale disciplinarla, prevederne forme particolari di tipo informativo, a vantaggio dei cittadini-clienti, che pure hanno il diritto di sapere che un avvocato matrimonialista non necessariamente è quello giusto per difendere chi ha ucciso il coniuge; e che per costituire una società a Rio de Janeiro spesso non basta un qualsiasi avvocato civilista. Resta l'organizzazione della professione, che si dovrebbe modernizzare, anche con strumenti e forme in sintonia con i tempi. Disciplinare si, ma non vietare la convivenza nello stesso impianto professionale di avvocati e commercialisti, ma perchè no, anche con ingegneri e architetti, economisti e analisti finanziari. L'imprenditore, nemmeno tanto piccolo, non può essere costretto a girare le sette chiese per un'iniziativa economica di qualche rilievo. E se, per una certa fascia di offerta, c'è bisogno di una struttura di tipo societario, non si comprende per quale motivo debba essere preclusa, una volta che la motivazione razziale dell'attuale divieto è, per fortuna, venuta meno da più di mezzo secolo e la responsabilità personale del legale è compatibile con il nuovo assetto. Tanto più che oggi uno studio professionale ha spesso una società di servizi alle spalle, per il solito motivo fiscale. La professione di avvocato ha bisogno di aria nuova, per rispondere ad una domanda che è cambiata e non può essere lasciata ai soliti <<Smith & Smith>>, niente affatto più bravi di un medio avvocato italiano".

Cosa aggiungere? In primo luogo che concordo con Alberto Pera (già segretario generale dell'Antitrust) che ha subito commentato che l'abolizione degli Ordini è un diversivo e che il nodo della riforma sono le esclusive; che, inoltre, "il dietrofront del Governo sull'abolizione degli Ordini fa cadere il velo sulla riforma delle professioni: il cuore della riforma da fare non è lì ma nelle esclusive, nel numero chiuso, nelle norme protetttive delle tariffe minime, nel modo di svolgimento dell'attività. L'Antitrust lo segnala al Parlamento dal 1995: bastava dare ascolto". In secondo luogo che invece delle petizioni di principio e invece delle ovvietà (del tipo di quella, clamorosa, che ora si legge al comma 1-bis dell'art. 29 del decreto legge 98/2011 introdotto dalla legge di conversione, per cui "ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero") devono valere gli studi seri. Ne segnalo due recenti, , reperibili all'indirizzo http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/ordini-professionali-italia:
- “Family ties and access to licenced professions in Italy” a cura di Michele Pellizzari (Università Bocconi e fRDB), Gaetano Basso (fRDB), Andrea Catania (fRDB), Giovanna Labartino (Università di Padova e fRDB), Davide Malacrino (fRDB) e Paola Monti (fRDB);
- Liberalizing Professional Services: Evidence from Italian Lawyers”, a cura di Giovanni Pica (Università di Salerno) e Michele Pellizzari (Università Bocconi e fRDB).

la vignetta: il corporativismo

LEGGI DI SEGUITO L'ART. 29 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, n. 98 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA", COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (le modifiche apportate in sede di conversione in legge sono sottolineate) ...

Art. 29

Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e' sostituito dal seguente:
"Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b)  le  universita',  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa'  di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro, l'assistenza e la  promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza, la tutela della disabilita';
f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la predetta attivita' senza finalita' di lucro e  che  rendano  pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma due, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno opiù programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.

2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita' giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di  cui ai commi che precedono  e'  subordinata  alla  interconnessione  alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita'    di interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in  una  apposita  sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
nonche' la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma  1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell'elenco  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.".

2. E' istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi  o indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede  a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel  bilancio del Ministero della giustizia.

3. L'Alta Commissione di cui al comma  2  e'  composta  da  esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Febbraio 2012 09:02  


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L'egoismo non consiste nel vivere secondo i propri desideri, ma nel pretendere che gli altri vivano a quel modo che noi vogliamo. L'altruismo consiste nel vivere e lasciar vivere. (O. Wilde)