La Cassazione, sez. II, con sentenza 14193/2010, depositata il 12/6/2010, ha statuito che, affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dall'art. 68 della legge professionale forense e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione che sottragga al giudice la definizione della causa e la pronuncia in ordine alle spese.
In risposta al quesito di diritto relativo al se l'accordo transattivo raggiunto dalle parti, comprensivo dell'obbligo espresso di abbandonare il giudizio, sia condizione necessaria e sufficiente per il sorgere del diritto dell'avvocato a mente dell'art. 68 dellla legge professionale, la cassazione scrive:
"... che al quesito deve darsi risposta negativa;
che l'art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese a favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata;
che, affinchè possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. II, 13 settembre 2004, n. 18343, in motivazione);
che la norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte;
che, difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l'applicazione del citato art. 68, il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese;
che nella specie è pacifico che dopo l'accordo tra le parti il processo proseguì ed il tribunale pronunciò sentenza con la quale, nello statuire la cessazione della materia del contendere nella causa instaurata da ... nei confronti del ... per effetto della intervenuta transazione, rigetto la domanda di condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio;
che non rileva la ragione per la quale la causa sia proseguita dopo l'intervenuta transazione, se cioè per errore o meno ...".
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