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Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense (del 24/9/2010) sulle specializzazioni degli avvocati

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 Rilancio un comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense sull'approvazione, in data 24 settembre 2010, da parte del medesimo C.N.F., del regolamento sulle specializzazioni nella professione di avvocato, il quale disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista  (il testo definitivo del regolamento sarà disponibile nei prossimi giorni):
"COMUNICATO STAMPA
Specializzazioni forensi: il Cnf approva il regolamento
Per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame presso il Consiglio nazionale forense. Le nuove regole entreranno in vigore a giugno 2011

Roma 24/9/2010. Il Consiglio nazionale forense ha approvato oggi il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.
Così il presidente Guido Alpa: “Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia  a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”.
Il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il Cnf ad approvare l’articolato pur con l’avvertenza che si tratta di un testo che entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà esser sottoposto a revisione, tenendo conto degli effetti prodotti e della tenuta sul campo della individuazione delle aree di specializzazione, la cui definizione ha impegnato lungamente il Cnf.
Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti,  accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni, da ultimo nella riunione che si è tenuta sabato scorso a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, accompagnandolo con una relazione esplicativa.
Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due. Esse sono:
1)Diritto di famiglia, dei minori e delle persone
2)Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
3)Diritto commerciale
4)Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
5)Diritto industriale
6)Diritto della concorrenza
7)Diritto tributario
8)Diritto amministrativo
9)Diritto della navigazione
10) Diritto dell’Unione europea
11) Diritto penale

Entro un anno dall’entrata in vigore il Cnf, sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.
Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.
Esame. Consiste  nello svolgimento di una prova scritta su  materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia..
Associazioni fra avvocati specialisti. Il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.
Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a  curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.
Scuole e corsi di specializzazione. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.
Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore de regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia.
Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio. 
Entrata in vigore. Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011
Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis."

 Mi domando e domando: è opportuno e legittimo che il C.N.F. abbia preso una tale iniziativa (abbia utilizzato un mero regolamento per introdurre specializzazioni non fondate su corsi universitari), visto che le specializzazioni dell'avvocato non derivanti da studi universitari, ad oggi, sono solo previste da un disegno di legge all'esame del Parlamento (ben lungi dall'essere approvato) e non esiste un potere regolamentare del C.N.F. sul punto?

Non si faccia il bis della formazione professionale continua; non si consenta al C.N.F. di introdurre, con la copertura della sua "potestà legislativa" in materia di deontologia, norme aventi in pratica l'efficacia di norme legislative nel settore delle specializzazioni forensi.
Se si vogliono le specializzazioni nella professione di avvocato sia la legge del Parlamento a prevederle. 
Come si legge nella memoria depositata dal Segretario Generale dell'A.N.F., Ester Perifano, in occasione della audizione presso la Commissione Giustizia del Senato del 14/7/2009: "La potestà legislativa in materia di individuazione delle figure professionali dei relativi profili e dei titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Per quanto riguarda il conseguimento di un titolo di specializzazione, deve escludersi che possa attribuirsi al Consiglio Nazionale Forense una potestà regolamentare sul punto, dovendo la stessa devolversi ad un regolamento dello Stato (Ministero della Giustizia) in quanto :
1) l’ottenimento e la spendita sul mercato professionale del titolo di specializzazione incide certamente sul sistema della concorrenza dei servizi professionali (art.117, co.3, lett.e) Cost.– materia devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato;
2) l’individuazione delle specializzazioni riconosciute è materia sottratta alla potestà regolamentare, rientrando nella potestà legislativa concorrente (art.117, co.3 Cost.). Secondo la Corte Costituzionale continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali,la individuazione ed il contenuto delle fi gure professionali,
con i relativi profili e ordinamenti didattici.
L’opportunità di una regolamentazione statuale nasce dall’esistenza di un rilevante interesse pubblico all’esercizio adeguato e corretto della professione di avvocato da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale".

O, invece, il potere regolamentare sul punto il C.N.F. ritiene gli sia attribuito dalle stesse disposizioni che secondo il TAR Lazio hanno legittimato l'adozione del regolamento sulla formazione continua degli avvocati?
Vedremo se il testo definitivo del regolamento sulle specializzazioni chiarirà la fonte legislativa che lo legittima.
Comunque
, una cosa è sicura: è urgente la riforma della professione forense per abolire la assurda commistione di ruoli nel Consiglio Nazionale Forense che in epoca fascista fu disegnato come vertice della corporazione degli avvocati e ancora oggi (e sempre più si vorrebbe dagli pseudoriformatori) assomma le tre funzioni di legislatore di settore (si consideri: è artefice del codice deontologico, introduce con regolamenti la formazione continua e le specializzazioni), amministratore (con poteri ben maggiori rispetto ai Consigli degli Ordini locali e che si vorrebbero addirittura aumentare dagli pseudoriformatori), e giudice speciale della deontologia e della tenuta degli albi (giudice precostituzionale che non potrebbe sopravvivere, per incostituzionalità, se lo si volesse disegnare -nella legge di riforma- come mutato nella struttura e nella provvista di giurisdizione). 

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Novembre 2010 15:54  


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Vi è da dire in pro della stupidità più di quanto non si crede. Personalmente ho una grande ammirazione per la stupidità. Sarà probabilmente per un senso di solidarietà (O. Wilde)