Il C.G.A., con decisione n. 719/2010 depositata il 26/5/2010, ha statuito che in materia di esami di avvocato l'effetto dell'improcedibilità dell'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato contro la sentenza del TAR con cui sia stata ordinata la ricorrezione degli elaborati d'esame (art. 4, D.L. n. 115/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168/2005), si verifica anche a seguito della sola ricorrezione con esito favorevole all'aspirante avvocato degli elaborati precedentemente valutati insufficienti, quando la nuova valutazione è operata dalla commissione esaminatrice senza riserva ed avviene prima del deposito dell'appello e della pronuncia cautelare emanata dal giudice d'appello, che potrebbei sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA SICILIA n. 719/2010 ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorso in appello n. 22/2009, proposto da
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO, SESSIONE 2007/2008 presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMMISSIONE PER L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE presso la CORTE D’APPELLO DI MESSINA PER L’ANNO 2007/2008 e COMMISSIONE PER L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE presso la CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO PER L’ANNO 2007/2008, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
c o n t r o
C. M., rappresentato e difeso dall’avv. C. Mazzù ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell’avv. M.D. Manno;
per l’annullamento,
previa sospensione (accordata con ordinanza 17 marzo 2009, n. 266), della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - 26 settembre 2008, n. 1735.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto il controricorso con appello incidentale dell’avv. C. Mazzù per C. M.;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il consigliere Paolo D’Angelo;
uditi alla pubblica udienza del 9 luglio 2009 l’avvocato dello Stato Tutino per le amministrazioni appellanti e l’avv. C. Mazzù per l’appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso al TAR Sicilia l’odierno appellato chiedeva l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’appello di Messina, sessione 2007/2008.
Il TAR ha accolto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe che l’Amministrazione della giustizia appella in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese.
Si è costituito per resistere l’appellato con controricorso e ricorso incidentale, contestando la fondatezza dei motivi e concludendo per il rigetto, col favore delle spese; con memoria ha illustrato quanto già dedotto ed ha segnalato che la nuova valutazione delle prove si era conclusa per lui favorevolmente.
D I R I T T O
Osserva il Collegio che la richiesta dell’appellato di dichiarare il ricorso improcedibile per effetto dell’esito della nuova valutazione dei suoi elaborati è condivisibile.
Detto esito, infatti, essendo stato espresso dalla commissione esaminatrice senza riserve e prima del deposito dell’appello e della pronuncia cautelare di questo Consiglio, produce effetti favorevoli all’appellato, a norma dell’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con la legge 17 agosto 2005, n. 168.
In conclusione, l’appello va dichiarato improcedibile.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara improcedibile l’appello di cui in epigrafe e compensa le spese.
Ordina che la presente sia eseguita dall’Autorità ammi-nistrativa.
Così deciso in Palermo il 9 luglio 2009, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Paolo D’Angelo, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to: Paolo D’Angelo, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 26 maggio 2010
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