Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Pubblica amministrazione: incarichi dirigenziali a esterni solo se mancano professionalità interne

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Nella pubblica amministrazione gli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni sono consentiti solo in mancanza di professionalità all'interno. L'ha affermato la Corte dei conti (Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione del 30/12/2014, n. SCCLEG/36/2014/PREV) ribadendo i principi cardine della procedura ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Questa la massima della deliberazione della Corte dei conti: "La procedura prevista dal dettato dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., pone in capo all’Amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico, determinando una necessaria funzionalizzazione della procedura valutativa a tale obiettivo prioritario, rimettendo a una fase successiva ed eventuale, conseguente all’esito infruttuoso della prima, la ricerca all’esterno finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi del comma 6, che, in ogni caso, deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell’Amministrazione medesima, debitamente motivata. "

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Cass. 22925/2017 su part time verticale e permessi ex legge 104

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La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 22925/2017 (Presidente Bronzini Giuseppe - Relatore Pagetta Antonella), pubblicata il 29/09/2017, a proposito della fruizione (se integrale o riproporzionata i rapporto alla percentuale del part time) dei permessi di cui alla l. 104 da parte dei lavoratori in part time ha affermato: "appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto."

LEGGI DI SEGUITO I FATTI DI CAUSA E I MOTIVI DELLA DECISIONE ...

 

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Corte europea dei diritti dell'uomo: sentenza del 30/4/15 su imparzialità di giudice

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, ha deciso con sentenza, il 30/4/2015 il ricorso n. 6899/12 Mitrinovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Riporto di seguito le interessanti le motivazioni della violazione dell'art. 6 CEDU e la decisione ....

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Contratti standard avvocato-cliente: si applica la direttiva UE contro le clausole abusive

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La Corte di giustizia, con sentenza del 15/1/2015 nella causa C-537/13, ha deciso che "La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quad ro della sua attività professionale."

La vicenda sulla quale la Corte di Lussemburgo si è espressa riguardava una controversia un avvocato ed una sua cliente con la quale aveva concluso tre contratti standard di assistenza legale, nei quali non erano indicati i termini e le modalità di pagamento. La Corte di giustizia ha chiarito che se l'avvocato decide di ricorrere, all’interno di un contratto, a clausole standardizzate predisposte da lui stesso o dal proprio ordine professionale, è poi tenuto a rispettare la direttiva 93/13/CEE. A seguito della sentenza della Corte di giustizia il giudice nazionale, a cui spetta la soluzione del caso, sarà tenuto ad applicare la direttiva e procedere all’interpretazione più favorevole alla cliente dell'avvocato.

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Solo studio e consulenza non possono affidarsi al lavoratore in quiescenza

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L'art. 5, " Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", del D.L. 6-7-2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", dispone al comma 9: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia."

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