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Intestazione provvisoria di veicoli noleggiati:TAR Lazio sospende circolare Min. Trasporti 15513/14

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Il TAR Lazio, sezione terza ter, con le ordinanze cautelari n. 6056 e n. 6057 del 27/11/2014 ha sospeso cautelarmente, con riferimento alla locazione senza conducente, la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 15513 del 10/7/2014, con la quale si disciplina l'obbligo di intestazione provvisoria dei veicoli in disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di soggetti diversi dagli intestatari della carta di circolazione. L'udienza di merito è stata fissata al 28/5/2015.

I ricorsi che hanno originato le due ordinanze cautelari sono stati presentati per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
a) circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r.. n. 495/1992;
b) nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12;
c) circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2009;
d) circolare MIT prot. n. 85582 del 18/09/2007.

Questa la motivazione delle due ordinanze:
"Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse (ai fini prettamente cautelari) delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la “locazione senza conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare);
Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica udienza indicata nel dispositivo
".

Rilevano, in argomento, gli articoli 93, 94 e 94-bis del codice della strada.

Il 93, intitolato "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", recita:
"1.  Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3.  La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5.  Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6.  Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7.  Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8.  Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.
9.  Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (464) ad euro 674 (464) . La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10.  Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11.  I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12.  Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (466) e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento
."

Il 94, intitolato "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario" recita:
"1.  In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3.  Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526.
4.  Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 ad euro 1.762.
4-bis.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3
."

Il 94-bis, intitolato "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli", recita:
"1.  La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 ad euro 2.108. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3.  Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
4.  Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
5.  La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6.   Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7.   Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8.   In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori
."

EBBENE, SE E' CERTO CHE PER IL MOMENTO RISULTA SOSPESA L'APPLICAZIONE SOLO DI UNA PARTE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 15513 DI LUGLIO 2014 (IL PUNTO "E.3 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE, ART. 247-BIS, COMMA 2, LETTERA B"  A PAG. 16 E 17 DELLA CIRCOLARE) E CHE SOLO TALE PARTE DELLA CIRCOLARE CADREBBE A SEGUITO DEI RICORSI AL TAR LAZIO IN QUESTIONE, ALTRETTANTO CERTO MI PARE CHE NON HA SENSO SOSTENERE CHE DALL'ART. 94, COMMA 4-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA SI POSSA RICAVARE UN PRINCIPIO GENERALE PER CUI VANNO ANNOTATE SOLO FATTISPECIE DI ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA' A TITOLO GRATUITO.

SIGNIFICHEREBBE COMPLICARE LA VITA IN MISURA SPROPORZIONATA A CHI NON SI RELAZIONA CON GLI ALTRI NON SOLO CON CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E MANTENERLA (UN PO') PIU' SEMPLICE ALL'IMPRENDITORE O A CHI PONE IN ESSERE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO: SEMPLICEMENTE INCOSTITUZIONALE !

CREDO CHE SE IL TAR NON RICONOSCERA' CHE IL COMMA 4-BIS DELL'ART. 94 DEL CODICE DELLA STRADA DEVE ESSER DISAPPLICATO PER CONTRASTO COL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DOVRA' SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL MEDESIMO COMMA,, NON POTENDO INTENDERLO COME PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NON ESTESO ANCHE AI CASI IN CUI LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO DERIVI DA CONTRATTI A TITOLO ONEROSO (NELLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA AL TAR SINTRATTA DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE).

LEGGI DI SEGUITO, CLICCANDO SU "LEGGI TUTTO", LE ORDINANZE N. 6056 E N. 6057 DEL TAR LAZIO ...

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Consiglio di Stato1425 28/3/2017 su occupazione usurpativa per sconfinamento

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Il Consiglio di Stato, con sentenza 1425 del 28 marzo 2017,ha chiarito a chi spetti la giurisdizione in una controversia afferente ad una occupazione usurpativa della P.A.

Si legge in sentenza: 17.2. Il Collegio dà per conosciuta la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di espropriazione (sentenze n. 204 del 2004 e n. 196 del 2006) che, distinguendo fra contegni anche mediatamente riconducibili a un pubblico potere e condotte materiali, ha poi trovato approdo normativo nell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

17.3. Vero è che, in concreto, la distinzione fra l’una e l’altra fattispecie può essere di non agevole individuazione, come dimostrano i diversi orientamenti assunti dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato su specifici profili della complessa questione, specie a proposito dell’esproprio in carenza di una previa dichiarazione di pubblica utilità (si veda da ultimo, nel senso della giurisdizione dall’a.g.o., Cass. civ., ss. uu., 18 novembre 2016, n. 23462).

17.4. Su un punto, tuttavia, le due Corti concordano senza tentennamenti: e cioè che l’occupazione di aree al di là dei confini segnati dal decreto di esproprio (c.d. sconfinamento) rappresenta non esercizio di pubblico potere, ma attività di puro fatto (c.d. occupazione usurpativa) posta in essere in carenza assoluta di potere, che integra un illecito comune a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo e non diverso da quello che potrebbe venire commesso da un privato che leda diritti dei terzi, onde l’azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. per la Corte di Cassazione: sez. I, 13 gennaio 2010, n. 397; ss. uu. 16 dicembre 2013, n. 27994; sez. I, 9 giugno 2014, n. 12941; ss. uu., 7 dicembre 2016, n. 25044; per il Consiglio di Stato: sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 102; sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842).

17.5. Questo orientamento è del tutto pertinente alla vicenda di specie, nella quale, peraltro, la stessa parte privata non ha ricollegato neppure mediatamente il danno di cui chiede il risarcimento ad atti amministrativi, e in particolar modo al procedimento ablativo utilizzato per la costruzione dell’opera viaria e concluso con l’accordo di cessione volontaria dei suoli da espropriare, e ha anzi affermato che l’occupazione dell’area è avvenuta “in assenza di qualsivoglia atto espropriativo o comunque inteso a legittimare l’occupazione provvisoria” (pagg. 4 – 5 della memoria difensiva)."

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 1425/2017 ...

 

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Bonito 6/6/2001

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Il 4/6/2001 l'On. Francesco Bonito presentò il progetto di legge che sarebbe poi diventato l. 339/03.

La sentenza della Corte costituzionale 189/01 porta la data 4-11 giugno 2001.

Coincidenze

 

Linee guida ANAC su soggezione dei servizi legali al codice appalti e alle norme sulla trasparenza

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L'ANAC, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50”.

Si legge a pag. 20 delle linee guida di ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

"3.3 Servizi legali

Il nuovo Codice, come è noto, ripartisce i servizi legali in due categorie.

Da un lato, l’art. 17, comma 1, lett. d), dedicato alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, elenca alcune tipologie di servizi legali (tutte ricondotte nel novero degli appalti di servizi, come si è visto sub 2.9), escludendole dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed assoggettandole unicamente ai princìpi di cui all’art. 4. Si è già argomentato come gli appalti di servizi di cui all’art. 17 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) siano da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l’art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina «tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» e, pertanto, ciò che rileva ai fini della tracciabilità è l’utilizzo di fondi pubblici.

Tuttavia, l’art. 17 non è l’unica disposizione del Codice a far riferimento ai servizi legali. L’art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli “appalti nei settori speciali”, assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i “servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)”.

Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall’ambito applicativo del Codice - puntualmente elencati all’art. 17, comma 1, lett. d) – vi sono altre tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria residuale di cui all’Allegato IX. Atteso che tale categoria residuale di servizi legali è assoggettata alla disciplina codicistica, a maggior ragione deve essere ritenuta soggetta agli obblighi di tracciabilità."

 

Vicedirigenza: il Consiglio di Stato il 16/4/14 rinvia in Corte costituzionale la legge abrogatrice

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Così ha disposto il Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 16 aprile 2014: "rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l abrogazione dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost., sospende il giudizio e dispone l immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale."

Di particolare interesse i seguenti passaggi dell'ordinanza:

a pag. 11-12 "E non v è nemmeno dubbio che i ricorrenti disponessero di un bene suscettibile di essere tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. E solo il caso di rammentare che, come da consolidata giurisprudenza della Corte CEDU (cfr. Maurice c. Francia [GC], n. 11810/ 03, § 63, CEDU 2005 IX, il concetto di «beni», infatti, può coprire tanto i «beni attuali» quanto le legittime speranze , posto che il riconoscimento abbia una base sufficiente nel diritto interno, il che è confermato da una giurisprudenza ben consolidata degli organi giudicanti.
Nel caso di specie siamo ben al di là delle legittime speranze, perché i ricorrenti, odierni appellanti, hanno diritto all'integrale esecuzione della res iudicata.
Ad avviso del Collegio, la norma della cui legittimità costituzionale si tratta ha comportato un ingerenza nell'esercizio dei diritti che i ricorrenti potevano far valere in virtù di una sentenza passata in giudicato e della quale era in corso l'esecuzione
."

e a pag. 13 "Così come stabilito dai giudici costituzionali la valutazione delle circostanze temporali in cui si inserisce un intervento legislativo è fondamentale in ordine alla costituzionalità dello stesso, in particolare: Nel caso in esame peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata (sent. n. 267/ 2007)."

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DEL 16 APRILE 2014 CON CUI IL CONSIGLIO DI STATO HA RIAPERTO LA "QUESTIONE VICEDIRIGENZA" ...

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