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Corte dei conti: responsabilità erariale per consulenze esterne non comunicate a Funzione Pubblica

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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con sentenza 424/2014, depositata il 15 maggio 2014, chiarisce la responsabilità delle pubbliche amministrazioni per omissione degli adempimenti di pubblicità d'affidamento delle consulenze e sterne.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 424/2014 DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO ...

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ddl 2233: tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del subordinato flessibile

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link al "fascicolo Iter" sul disegno di legge Atto Senato 2233 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

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Sanzioni a vari big dell'energia per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi

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Riporto dal sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

"COMUNICATO STAMPA

SANZIONI PER OLTRE 14 MILIONI DI EURO AD ACEA, EDISON, ENI, ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO PER PRATICHE AGGRESSIVE NELLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI.

Con sanzioni per complessivi 14milioni e 530.000 euro, l’Antitrust ha concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di cinque big dell’energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.
Nel corso del procedimento, l’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, che ha permesso all’Antitrust di individuare e accertare distinte pratiche aggressive. Nelle attività ispettive, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato s’è avvalsa anche della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A conclusione della sua istruttoria, l’Agcm ha accertato che le cinque società hanno posto in essere una prima pratica commerciale aggressiva: e cioè una gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del processo di fatturazione, a malfunzionamenti dei sistemi informatici e alla mancata sospensione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) nell’attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l’impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi.
Secondo l’Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un’adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche commerciali aggressive. Ciò in quanto l’incombente minaccia dell’avvio o della prosecuzione delle procedure di riscossione costituisce, a parere dell’Autorità, un indebito condizionamento delle scelte del consumatore in merito al pagamento dei consumi non verificati e alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni
Una seconda pratica scorretta, accertata dall’istruttoria, riguarda la mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali. L’Autorità ha ritenuto, infatti, che le modalità informative e procedurali adottate dai cinque operatori non hanno permesso ai consumatori di ricevere pienamente e tempestivamente quanto versato in eccesso per la fornitura di energia elettrica o di gas.
Per le due società del gruppo Enel, infine, è stata accertata una terza pratica scorretta: questa consisteva nell’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate e in presenza di un reclamo in tal senso.
In considerazione delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni riscontrati, l’Antitrust ha irrogato rispettivamente le seguenti sanzioni:

- Acea: 3.600.000 euro
- Edison: 1.725.000 euro
- Eni: 3.600.000 euro a Eni
- Enel Energia: 2.985.000 euro
- Enel Servizio Elettrico: 2.620.000 euro

Nel corso dei procedimenti, gli operatori hanno proposto modifiche alle procedure utilizzate finora nella gestione delle istanze e dei reclami da parte dei consumatori e anche per migliorare i processi di fatturazione. In considerazione di questi elementi, le sanzioni sono state ridotte in misura proporzionale al grado di rilevanza ed effettiva implementazione di tali innovazioni.

Roma, 13 giugno 2016

Qui i provvedimenti (PS9354 per ACEA ENERGIA; PS9541 per EDISON; PS9542 per ENI; PS9883 per ENEL ENERGIA.

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Corte EDU su "base legale" della prevedibilità delle sanzioni penali e art. 7 CEDU

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( dalla newsletter n. 42 di www.europeanrights.eu )


Fabio Maria Ferrari “Overruling giurisprudenziali delle Corti nazionali e prevedibilità delle modalità esecutive della pena: la Grande Camera, nel caso Rio Prada, amplia il perimetro di applicazione dell'art. 7 della CEDU”.

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Irricevibile il ricorso CEDU se la vittima non "ha usato" la legge sopravvenuta che pone rimedi

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione sul caso Stella e altri contro Italia e con decisione del caso Rexhepi e altri contro Italia, entrambe del 16/9/2014, ha dichiarato irricevibile i ricorsi (presentat da detenuti che si lamentavano vittime di violazioni dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte dell'Italia per essr costretti in celle sovraffollate e prive di riscaldamento). L'iiricevibilità è fondata sul mancato previo esperimento di tutti i ricorsi interni, poichè i ricorrenti non avevano esperito i ricorsi per usufruire dei rimedi riparatori (nelle leggi n. 10, n. 92 e n. 117 del 2014 sconti di pena e risarcimento pecuniario si affiancano a rimedi preventivi) che l'Italia ha introdotto nel suo ordinamento (in esecuzione della sentenza "pilota" Torreggiani e altri contro Italia) con leggi successive alla proposizione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di Strasburgo ha affermato di non poter ritenere, al momento (non avendo elementi al riguardo), che la nuova via di ricorso interno introdotto dall'Italia non sia appropriata per la riparazione della violazione lamentata dell’articolo 3 della CEDU. Prima di ricorrere a Strasburgo occorrerà, dunque, che gli interessati promuovano un ricorso a livello nazionale, previsto dal decreto legge n. 92 del 2014, approvato con la legge n. 117 del 2014, chiedendo il riconoscimento della violazione della Convenzione per le condizioni inumane dovute al sovraffollamento carcerario, nonché, se del caso, chiedano un ristoro adeguato. In particolare potranno presentare un reclamo, ai sensi dell’articolo 35 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario, al fine di ottenere un miglioramento immediato delle loro condizioni di detenzione. Va sottolineato che le due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo non pregiudicano la possibilità per la Corte medesima di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi interni al momento ritenuti adeguati.

La grande novità della decisione della Corte di Strasburgo sta nel fatto che -mentre finora quella Corte, in ordine al requisito del previo esperimento di tutti i ricorsi interni, aveva sempre valutato l'ammissibilità del ricorso della "vittima", considerando solo i rimedi giudiziari esistenti al momento della presentazione del ricorso- ora il giudice europeo cambia strada rispetto al passato e valuta la ricevibilità dei ricorsi tenendo in considerazione anche l'esperimento o meno, da parte della "vittima", dei rimedi giudiziari resisi esperibili in forza di innovazioni normative che lo Stato autore della violazione della Convenzione abbia adottato, successivamente alla proposizione del ricorso alla Corte europea, in esecuzione di una sentenza "pilota" resa in altra causa contro il medesimo Stato (come, appunto, quella sul caso Torreggiani).

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