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15/4/15: Corte cost. decide sul futuro dei costi minimi dell'autotrasporto (anche dopo la l. 190/14)

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Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015):
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."

Il comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/08 (come da ultimo sostituito dal comma 248 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015) recita: "Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".

Lo stesso d.lgs. 286/2005, all'art. 4, comma 2, stabilisce che "sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale".

In tema di “costi minimi” dell'autotrasporto la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulle q.l.c. sollevate in tema dal Tribunale di Lucca e da quello di Trento (atto di promovimento 160/2013). La fissazione della discussione in Camera di consiglio, invece che in seduta pubblica, lascia prevedere due possibili esiti:
1) che la Corte costituzionale sollevi innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE)  per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono in un recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento sanzionatorio I748 del 22/10/2014 nei confronti del Consiglio Nazionale Forense - vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123);
2) che la Corte costituzionale, seguendo l’interpretazione delle norme UE fornita dalla sentenza della Corte di giustizia del 4/9/2014 sui costi minimi (sentenza in causa C-184/13 che decise la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal TAR Lazio) ritenga doversi procedere ad immediata disapplicazione del comma 250 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 e, conseguentemente, qualifichi inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi.

Inoltre, non è da escludere che della vicenda si occupi (a seguito di segnalazione degli interessati) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In tal caso, molto probabilmente l’Autorità non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13. A mio avviso, l’esito più probabile dell’esame della questione da parte dell’Autorità potrebbe essere una “segnalazione a Governo e Parlamento” nel senso della contrarietà dell’art. 1, comma 250, della legge 190/2014, rispetto all’art. 101 del TFUE. Lo si può prevedere anche perchè, con provvedimento I748 del 22/10/2014, l’Autorità ha pesantemente sanzionato il Consiglio Nazionale Forense proprio per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.

Intanto il TAR Lazio, con sentenza n. 2889/2015, depositata il 20/2/2015 (vedi anche la sentenza 2896/2015, anch'essa depositata il 20/2/2015), ha dato una interpretazione dell'l'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, affermandone la portata liberalizzatrice con queste parole: "la disciplina dei costi del trasporto di merci su strada, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014". Ha di seguito precisato il perchè della sopravvenuta liberalizzazione, affermando: "Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n. 113/1985 e n. 170/1984), a disapplicare l’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio".

Intanto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 24/2/2015, in ossequio all'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, ha pubblicato sul suo sito i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi".

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CdS 2533/2017: si applica il rito degli appalti anche in caso di affidamenti diretti in house

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Si applica il rito degli appalti in caso di affidamenti in house?

Risponde il CdS con la sentenza 2533/2017.

Si legge sul sito della giustizia amministrativa:

"Il rito appalti si applica anche agli affidamenti in house di contratti pubblici

Cons. St., sez. V, 29 maggio 2017, n. 2533

Processo amministrativo – Rito appalti – Termine dimidiato impugnazione atti di gara – Affidamenti in house di contratti pubblici – Art. 120 c.p.a. – Applicabilità.

Anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture siano soggetti al “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione (1).

(1) La Sezione è giunta a tale conclusione in primo luogo sulla base dell’ampiezza delle formule impiegate dal legislatore “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” e “atti delle procedure di affidamento”, utilizzate nelle disposizioni del codice del processo amministrativo.  Esse si incentrano sul concetto di “procedure”, che nella sua latitudine è idonea a racchiudere tutta l’attività della Pubblica amministrazione espressiva del suo potere di supremazia, che si manifesta attraverso atti autoritativi e nelle forme tipiche del procedimento amministrativo. Con specifico riguardo alla materia degli affidamenti di contratti di lavori servizi e forniture, il concetto di “procedure” è pertanto idoneo ad individuare nel suo complesso la fase che precede la stipula del contratto, allorché, invece, l’amministrazione dismette i propri poteri autoritativi per assumere la qualità di parte di un negozio giuridico bilaterale di diritto privato, fonte di un rapporto di natura paritetica con l’appaltatore o il concessionario.

Ha aggiunto la Sezione che quand’anche estrinsecatosi uno actu, anche l’affidamento in house di contratti pubblici è sempre espressione della presupposta potestà autoritativa della Pubblica amministrazione, manifestatasi nelle forme del procedimento amministrativo cui quest’ultima è soggetta in via generale nell’esercizio dei suoi poteri, ancorché in tesi con modalità estremamente semplificate. La tesi contraria introdurrebbe una distinzione incentrata non già sul profilo di ordine qualitativo legato al settore di attività della Pubblica amministrazione - affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture -, ma sulle concrete modalità con cui quest’ultima è addivenuta a tale affidamento, con il rischio di rendere non agevole il discrimine tra rito ordinario e rito speciale.

Ad avviso della Sezione, oltre all’argomento di ordine letterale finora svolto, e sulla base di esso, deve ritenersi che anche sul piano dell’interpretazione logica (avuto cioè riguardo all’”intenzione del legislatore”) gli affidamenti in house siano soggetti al rito “appalti”.  Depone in questo senso la comunanza ai contratti così stipulati delle esigenze sottese a questo speciale procedimento giurisdizionale, e cioè la spiccata celerità e la pienezza di tutela assicurata dai provvedimenti adottabili ai sensi degli artt. 120 – 124 c.p.a.. Tra questi vi è in particolare la possibilità per il giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato sulla base del provvedimento autoritativo di affidamento e dunque di incidere sul rapporto negoziale già instaurato “a valle” di quest’ultimo. Da questa ampiezza di poteri e dalle conseguenti ricadute su assetti contrattuali già instauratisi si coglie pertanto la necessità sul piano logico e di complessiva coerenza normativa di assoggettare anche gli affidamenti in house al rito concernente in generale i contratti di lavori, servizi e forniture. In caso contrario, rimarrebbero immuni dal rischio di declaratoria giurisdizionale di inefficacia proprio gli affidamenti connotati maxime dalla violazione del principio generale, di matrice anche europea, dell’evidenza pubblica."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2533/2017 ...

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Dall'Antitrust un "Decalogo di garanzia" per gli acquisti on line

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COMUNICATO STAMPA DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SUL "DECALOGO DI GARANZIA PER GLI ACQUISTI ON LINE"  (con links a Decalogo; Consumer rights, cosa cambia; Pieghevoli consumers rights)

"ACQUISTI ONLINE, DECALOGO DI GARANZIA - Mentre prosegue sui canali Rai la campagna dell’Antitrust e della Commissione Europea per tutelare i diritti dei consumatori, con lo spot già ospitato nei giorni scorsi anche sui principali siti informativi nazionali, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ricorda il Decalogo di Garanzia per gli acquisti online. Questi, in sintesi, i punti principali del testo riprodotto integralmente nel link: 1) Stop a spese e costi nascosti su Internet; 2) Maggiore trasparenza dei prezzi; 3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web; 4) Periodo di 14 giorni per cambiare idea su un acquisto; 5) Maggiori diritti di rimborso; 6) Introduzione di un modulo di recesso standard per tutta l’Unione europea; 7) Eliminazione di sovrattasse per uso di carte di credito e assistenza telefonica; 8) Informazioni più chiare sulle spese di restituzione delle merci; 9) Più tutele per i consumatori negli acquisti digitali; 10) Più tutele e norme comuni anche per le imprese.

La nuova normativa europea “Consumer Rights” coglie molti aspetti della vita quotidiana di milioni di persone. In particolare, è stata sostituita integralmente la parte del Codice del Consumo che riguarda i contratti negoziati sia dentro sia fuori i locali commerciali, i contratti a distanza, il nuovo regime sanzionatorio e la disciplina rimborsi "accelerati" del diritto di recesso. La direttiva, entrata in vigore a giugno, introduce anche nuovi obblighi informativi precontrattuali. Il consumatore deve ricevere informazioni che riguardano il venditore (compreso un recapito telefonico o un indirizzo e-mail o altro canale che permetta un contatto rapido), il bene acquistato, le modalità di pagamento, la garanzia legale e il diritto di recesso in caso di contratti conclusi a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

La novità più importante per l'acquirente riguarda il diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali: il consumatore ha il diritto, qualora reputi che il bene acquistato non lo soddisfa oppure non ha le caratteristiche richieste, di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore entro un termine più ampio, dai precedenti 10 a 14 giorni. E nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il diritto di recesso viene esteso di ulteriori dodici mesi per il periodo complessivo di 1 anno e 14 giorni. In caso di recesso, il venditore ha un numero inferiore di giorni (dai precedenti 30 agli attuali 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest'ultimo invece disporrà di più tempo - 14 anziché 10 giorni - per restituire il bene. Inoltre, da ora in poi il venditore è ritenuto responsabile per l'eventuale danneggiamento o perdita del bene fino a quando questo non sia consegnato materialmente all'acquirente. Sono anche scattate nuove regole sui contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore è ormai sempre obbligato a far confermare al consumatore l'offerta per iscritto.

I contenuti della normativa “Consumer Rights” sono riassunti nello spot curato dalla Commissione europea in partenariato con la Direzione Relazioni Esterne dell’Antitrust, disponibile su http://youtu.be/amq_ltZSwl8 www.agcm.it e www.ec.europa.eu/italy.

Roma, 30 dicembre 2014"

 

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Dall'Antitrust 500.000 euro di multa a Tripadvisor

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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento PS9345 del 22/12/2014, ha sanzionato Tripadvisor con multa di 500.000 euro per condotta commerciale scorretta. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Tripadvisor, consistenti nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate, rispetto alle quali gli strumenti e le procedure adottati non risultano adeguati per contrastare il fenomeno delle false recensioni.
L'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale consistita nei detti comportamenti, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione.

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA DELL'ANTITRUST:

"MEZZO MILIONE DI MULTA A TRIPADVISOR - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, di Federalberghi e di alcuni consumatori, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale realizzata, a partire da settembre 2011 e tuttora in corso, da TripAdvisor LLC (società di diritto statunitense che gestisce il sito www.tripadvisor.it) e da TripAdvisor Italy S.r.l., irrogando in solido ai due operatori una sanzione amministrativa di 500 mila euro.

Con questo provvedimento, l’Antitrust ha vietato la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella “diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni”, pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori, adottando strumenti e procedure di controllo inadeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. In particolare, TripAdvisor pubblicizza la propria attività mediante claim commerciali che, in maniera particolarmente assertiva, enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressione di reali esperienze turistiche.

A giudizio dell’Autorità, le condotte contestate violano gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, “risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico”. L’intervento dell’Antitrust punta a evitare che i consumatori assumano le proprie scelte economiche, in ordine ai servizi resi dalle strutture turistiche ricercate sul sito, basandosi anche su informazioni pubblicitarie non rispondenti al vero. Entro 90 giorni le due società dovranno comunicare le iniziative assunte per ottemperare al divieto di ulteriore diffusione e continuazione della pratica commerciale scorretta. La sanzione amministrativa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Roma, 22 dicembre 2014"

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Ecco perchè la negoziazione assistita da avvocati avrà successo e la mediaconciliazione scomparirà

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Mentre alune ipotesi di mediazione obbligatoria sono previste in via permanente (ad es. la mediazione in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, la mediazione in materia di subfornitura, la mediazione in materia di patto di famiglia e in materia di diritto d’autore), quello che fino al 9 febbraio 2015 appariva l'istituto "centrale" delle A.D.R. in Italia, e cioè la mediazione ad opera di mediatori inseriti in Organismi di mediazione risulta, invece, in vigore in via precaria. Infatti, la c.d. "mediaconciliazione" disciplinata dal d.lgs. 28/2010 (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) è obbligatoria in via sperimentale per soli quattro anni successivi alla data dell’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 (e dopo due di tali quattro anni è previsto un “monitoraggio” dll'efficacia dell'istituto).
La negoziazione assistita da uno o più avvocati, entrata in vigore il 9 febbraio 2015, è, invece, un istituto di A.D.R. previsto come permanente. Fondamentale, quindi, è la domanda: soppiantrerà (divenendo "obbligatoria" in tutte le materia oggi riservate a quell'istituto di A.D.R.) la c.d. "mediaconciliazione", che di certo mostra scarso seguito e ancor più scarsi risultati deflattivi? Il ruolo chiave riconosciuto agli avvocati è giusto e risulterà vincente per una degiurisdizionalizzazione ampia? Spiego, di seguito, perchè la risposta non può che essere si. ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

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La vita  ci fa pagare troppo care le sue merci, ed acquistiamo il più meschino dei suoi segreti a un prezzo mostruoso ed infinito (O. Wilde)