Avvocati Part Time

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Vicedirigenza: il Consiglio di Stato il 16/4/14 rinvia in Corte costituzionale la legge abrogatrice

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Così ha disposto il Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 16 aprile 2014: "rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l abrogazione dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost., sospende il giudizio e dispone l immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale."

Di particolare interesse i seguenti passaggi dell'ordinanza:

a pag. 11-12 "E non v è nemmeno dubbio che i ricorrenti disponessero di un bene suscettibile di essere tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. E solo il caso di rammentare che, come da consolidata giurisprudenza della Corte CEDU (cfr. Maurice c. Francia [GC], n. 11810/ 03, § 63, CEDU 2005 IX, il concetto di «beni», infatti, può coprire tanto i «beni attuali» quanto le legittime speranze , posto che il riconoscimento abbia una base sufficiente nel diritto interno, il che è confermato da una giurisprudenza ben consolidata degli organi giudicanti.
Nel caso di specie siamo ben al di là delle legittime speranze, perché i ricorrenti, odierni appellanti, hanno diritto all'integrale esecuzione della res iudicata.
Ad avviso del Collegio, la norma della cui legittimità costituzionale si tratta ha comportato un ingerenza nell'esercizio dei diritti che i ricorrenti potevano far valere in virtù di una sentenza passata in giudicato e della quale era in corso l'esecuzione
."

e a pag. 13 "Così come stabilito dai giudici costituzionali la valutazione delle circostanze temporali in cui si inserisce un intervento legislativo è fondamentale in ordine alla costituzionalità dello stesso, in particolare: Nel caso in esame peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata (sent. n. 267/ 2007)."

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DEL 16 APRILE 2014 CON CUI IL CONSIGLIO DI STATO HA RIAPERTO LA "QUESTIONE VICEDIRIGENZA" ...

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Corte dei conti: responsabilità erariale per consulenze esterne non comunicate a Funzione Pubblica

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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con sentenza 424/2014, depositata il 15 maggio 2014, chiarisce la responsabilità delle pubbliche amministrazioni per omissione degli adempimenti di pubblicità d'affidamento delle consulenze e sterne.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 424/2014 DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO ...

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Sanzioni a vari big dell'energia per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi

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Riporto dal sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

"COMUNICATO STAMPA

SANZIONI PER OLTRE 14 MILIONI DI EURO AD ACEA, EDISON, ENI, ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO PER PRATICHE AGGRESSIVE NELLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI.

Con sanzioni per complessivi 14milioni e 530.000 euro, l’Antitrust ha concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di cinque big dell’energia: Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico. I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione e le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.
Nel corso del procedimento, l’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, che ha permesso all’Antitrust di individuare e accertare distinte pratiche aggressive. Nelle attività ispettive, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato s’è avvalsa anche della collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A conclusione della sua istruttoria, l’Agcm ha accertato che le cinque società hanno posto in essere una prima pratica commerciale aggressiva: e cioè una gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Questa era dovuta a deficienze del processo di fatturazione, a malfunzionamenti dei sistemi informatici e alla mancata sospensione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) nell’attesa di una risposta chiara, puntuale ed esaustiva. Nel caso di conguagli di elevato importo, inoltre, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l’impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi.
Secondo l’Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un’adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, costituiscono pratiche commerciali aggressive. Ciò in quanto l’incombente minaccia dell’avvio o della prosecuzione delle procedure di riscossione costituisce, a parere dell’Autorità, un indebito condizionamento delle scelte del consumatore in merito al pagamento dei consumi non verificati e alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni
Una seconda pratica scorretta, accertata dall’istruttoria, riguarda la mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali. L’Autorità ha ritenuto, infatti, che le modalità informative e procedurali adottate dai cinque operatori non hanno permesso ai consumatori di ricevere pienamente e tempestivamente quanto versato in eccesso per la fornitura di energia elettrica o di gas.
Per le due società del gruppo Enel, infine, è stata accertata una terza pratica scorretta: questa consisteva nell’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate e in presenza di un reclamo in tal senso.
In considerazione delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni riscontrati, l’Antitrust ha irrogato rispettivamente le seguenti sanzioni:

- Acea: 3.600.000 euro
- Edison: 1.725.000 euro
- Eni: 3.600.000 euro a Eni
- Enel Energia: 2.985.000 euro
- Enel Servizio Elettrico: 2.620.000 euro

Nel corso dei procedimenti, gli operatori hanno proposto modifiche alle procedure utilizzate finora nella gestione delle istanze e dei reclami da parte dei consumatori e anche per migliorare i processi di fatturazione. In considerazione di questi elementi, le sanzioni sono state ridotte in misura proporzionale al grado di rilevanza ed effettiva implementazione di tali innovazioni.

Roma, 13 giugno 2016

Qui i provvedimenti (PS9354 per ACEA ENERGIA; PS9541 per EDISON; PS9542 per ENI; PS9883 per ENEL ENERGIA.

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15/4/15: Corte cost. decide sul futuro dei costi minimi dell'autotrasporto (anche dopo la l. 190/14)

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Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015):
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."

Il comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/08 (come da ultimo sostituito dal comma 248 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015) recita: "Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".

Lo stesso d.lgs. 286/2005, all'art. 4, comma 2, stabilisce che "sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale".

In tema di “costi minimi” dell'autotrasporto la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulle q.l.c. sollevate in tema dal Tribunale di Lucca e da quello di Trento (atto di promovimento 160/2013). La fissazione della discussione in Camera di consiglio, invece che in seduta pubblica, lascia prevedere due possibili esiti:
1) che la Corte costituzionale sollevi innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE)  per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono in un recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento sanzionatorio I748 del 22/10/2014 nei confronti del Consiglio Nazionale Forense - vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123);
2) che la Corte costituzionale, seguendo l’interpretazione delle norme UE fornita dalla sentenza della Corte di giustizia del 4/9/2014 sui costi minimi (sentenza in causa C-184/13 che decise la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal TAR Lazio) ritenga doversi procedere ad immediata disapplicazione del comma 250 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 e, conseguentemente, qualifichi inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi.

Inoltre, non è da escludere che della vicenda si occupi (a seguito di segnalazione degli interessati) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In tal caso, molto probabilmente l’Autorità non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13. A mio avviso, l’esito più probabile dell’esame della questione da parte dell’Autorità potrebbe essere una “segnalazione a Governo e Parlamento” nel senso della contrarietà dell’art. 1, comma 250, della legge 190/2014, rispetto all’art. 101 del TFUE. Lo si può prevedere anche perchè, con provvedimento I748 del 22/10/2014, l’Autorità ha pesantemente sanzionato il Consiglio Nazionale Forense proprio per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.

Intanto il TAR Lazio, con sentenza n. 2889/2015, depositata il 20/2/2015 (vedi anche la sentenza 2896/2015, anch'essa depositata il 20/2/2015), ha dato una interpretazione dell'l'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, affermandone la portata liberalizzatrice con queste parole: "la disciplina dei costi del trasporto di merci su strada, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014". Ha di seguito precisato il perchè della sopravvenuta liberalizzazione, affermando: "Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n. 113/1985 e n. 170/1984), a disapplicare l’art. 83 bis d.l. n. 112/2008 che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio".

Intanto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 24/2/2015, in ossequio all'art. 1, comma 250, della legge di stabilità 2015, ha pubblicato sul suo sito i "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi".

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PNRR: elenchi di professionisti, esperti, personale di alta specializzazione. Zero incompatibilità

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Il Decr. 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (GU n. 268 del 2021) disciplina le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

Per iscriversi agli elenchi del Portale sono richiesti i seguenti requisiti:

- cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere in quiescenza;

- per i professionisti è richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4;

- per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;

- per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea;

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Importantissimo il fatto che l'art. 31 del D.L. n. 152/2021 incentivi il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del PNRR disponendo che per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e che l'eventuale assunzione non consente in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

Inoltre, i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai rispettivi regimi previdenziali obbligatori, ed è escluso qualsiasi onere a loro carico per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati nel caso in cui non optino per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.

Per chiara dimostrazione dell'irragionevole disparità di trattamento e discriminazione degli abilitati alla professione forense che sono impiegati a tempo indeterminato e in part time nella pubblica amministrazione, i quali continuano ad essere sottoposti ad una assurda incompatibilità all'esercizio della professione forense, vedi Corte cost. 189/2001.


 


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Sembra che si ignori la bellezza sottile che è nel dubbio. Credere è molto monotono, il dubbio è profondamente appassionante. Stare all'erta, ecco la vita; essere cullato nella tranquillità, ecco la morte (O.Wilde)