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Cass. 7818/2014: danno per demansionamento non è "in re ipsa" ma OK a prove per presunzioni semplici

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 La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2014, n. 7818, afferma che "il diritto al risarcimento del danno non patriminiale, in tutti icasi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenze e l'entità del pregiudizio".

Ha, tra l'altro, affermato che: "Pur dovendosi rilevare che per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU del 2008 (n. 26972), richiamate dalla stessa Corte territoriale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, deve, tuttavia, escludersi che il danno,sia “in re ipsa” (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006),dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall’interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prova."

LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DALLA SENTENZA 7818/2014 DELLA CASSAZIONE ...

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"IL TEMPO COME BENE DELLA VITA" di Roberto Caponigro

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 Su www.giustizia-amministrativa.it trovi un interessante articolo di Roberto Caponigro dal titolo "IL TEMPO COME BENE DELLA VITA". Questo l'indice: "1. Premessa – 2. Il tempo nell’azione amministrativa – 2.1 La durata del procedimento – 2.2 L’attività amministrativa obbligatoria – 2.3 La responsabilità pubblica da mero ritardo – 3. Il tempo nel processo amministrativo – 3.1 Il tempo come misura del danno e l’esigenza di tempestività del giudizio – 3.2 Il rilievo del tempo nell’interesse al ricorso – 3.3 Il dominus del ricorso ed i tempi del processo - 4. Conclusioni."

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Cassazione 13043/2014 sul restituzione somme a cliente da professionista non abilitato

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La Cassazione, in sentenza 13043/2014, depositata il 10 giugno 2014, scrive: "... in difetto della prova concernente la esatta individuazione dell'attività "protetta", richiedente, cioè, l'iscrizione in apposito albo professionale, il giudice di appello è ricorso, come si desume in motivazione, ad un calcolo approssimativo e probabilistico, non potendosi presumere che tutto il lavoro svolto dalla ... fosse contra legem. La sentenza impugnata ha, infatti, affermato che, stante la prevalenza dello svolgimento di attività non protettaespletata dalla ... ed avendo la stessa percepito i compensi forfettariamente, appariva equo limitare le somme da restituire al venti per cento di quelle riconosciute dal Tribunale, dovendosi discriminare,  "rispetto all'attività svolta, quali atti afferissero alla competenza di un professionista abilitato e quali, invece, alla normale attività generica" ... Tale liquidazione equitativa, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, avendo detta motivazione della decisione dato adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione stessa, nè è ravvisabile un vizio di extrapetizione per il ricorso al critario equitativo, rientrando nel potere ufficioso del giudice l'esercizio di detto potere discrezionale, espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc (vedi Cass. n. 21103/2013; n. 4047/2013). Tale potere concernente la determinazione del quantum dovuto si distingue, infatti, da quello di emettere la decisione secondo equità ex art. 114 cpc, ipotesi richiedente la concorde richiesta delle parti (Cass. n. 2148/2000; n. 21103/2013).

Come ricorda Cass. 4047/2013, è stato ripetutamente affermato dalla Cassazione:
"- che il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
- che l'art. 432 c.p.c. che consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trova applicazione allorchè il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
- che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti alla base della decisione
."
Ebbene, anche nella fattispecie che ci occupa, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso argomentativo coerente, immune da vizi ed adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di fondamento.
Si ricordi pure che, secondo la sentenza della Cassazione, Sez. lavoro, n. 50 del 7/1/2009, "quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 4047/2013 ...

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Bonito 6/6/2001

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Il 4/6/2001 l'On. Francesco Bonito presentò il progetto di legge che sarebbe poi diventato l. 339/03.

La sentenza della Corte costituzionale 189/01 porta la data 4-11 giugno 2001.

Coincidenze

 

Cassazione SSUU 5700/14: non perentorio il termine per notifica di ricorso e decreto ex legge Pinto

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 Le SS.UU. Civili della Corte di Cassazone, in sentenza 5700 depositata il 12 marzo 2014, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza”. 

Segnalo il passaggio argomentativo di cui al punto 5 della motivazione in diritto:

"--- 5. - Nella giurisprudenza di legittimità, dunque, il principio della ragionevole durata del processo è divenuto punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme, in particolare di quelle processuali, e nella individuazione del rispettivo ambito applicativo, conducendo a privilegiare, pur nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio.
E tuttavia, non può non rilevarsi che il principio del giusto processo, di cui al richiamato art. 6 CEDU, non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso. Come sottolineato anche in dottrina, occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio.
In proposito, la stessa Corte Europea di Strasburgo, pur sottolineando che ad essa non compete un sindacato sulla interpretazione e sull'applicazione della regola emessa a livello nazionale, ammette poi le limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., ex plurimis, Ornar e. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), affermando i particolare che ritenere l'irricevibilità di un ricorso non articolato con la specificità richiesta configura un eccessivo formalismo (v., tra le altre, Walchi c. Francia, 26 luglio 2007); ovvero ponendo in rilievo la esigenza che le limitazioni al diritto di accesso ad un giudice siano stabilite in modo chiaro e prevedibile, e, dunque, alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (v., a titolo esemplificativo, Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
"

Leggi di seguito (cliccando sul pulsante "LEGGI TUTTO") la motivazione della sentenza della Cassazione, SS.UU. Civili, n. 5700 del 22 ottobre – 12 marzo 2014...

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