





La Corte di giustizia con la sentenza del 7.06.2012 (dunque ormai vecchiotta in relazione agli sviluppi della giurisprudenza della Corte) in causa C-132/11 ( Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH), sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, decise su due questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione vigente, ed in particolare l’art. 21 della [Carta] (in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, TUE), il principio generale di diritto dell’Unione (art. 6, n. 3, TUE) del divieto di discriminazioni fondate sull’età e gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE ostino a una disciplina nazionale contenuta in un contratto collettivo che discrimini indirettamente i lavoratori più anziani in quanto prende in considerazione, ai fini della determinazione del livello di inquadramento nel contratto collettivo [della Tyrolean Airways] e quindi della retribuzione, soltanto le competenze e le conoscenze che essi hanno maturato come assistenti di volo presso una determinata compagnia aerea, e non anche le competenze e conoscenze sostanzialmente identiche acquisite presso un’altra compagnia aerea del medesimo gruppo. Se questo valga anche per i contratti di lavoro stipulati prima del 1° dicembre 2009.
2) Se un giudice nazionale possa trattare come parzialmente nulla e disapplicare, in forza dell’effetto diretto orizzontale dei diritti fondamentali dell’Unione, una clausola di un contratto di lavoro individuale che si ponga indirettamente in contrasto con l’art. 21 della [Carta], con il principio generale di diritto dell’Unione del divieto di discriminazioni fondate sull’età e/o con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, per analogia con la sentenza del 5 febbraio 2004, Rieser Internationale Transporte (C‑157/02, Racc. pag. I‑1477), e come nella giurisprudenza relativa agli accordi contrastanti con il diritto della concorrenza figurante nella sentenza del 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, Racc. pag. 949)».
Per decidere affrontò due problemi:
Il primo problema atteneva all'individuazione della fonte normativa su cui fondare la decisione (se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE o la direttiva 2000/78/CE);
il secondo problema atteneva alla configurabilità o meno, nella fattispecie, di una discriminazione indiretta.
Fondamentale, in relazione al secondo problema, fu l'affermazione della Corte al punto 29 della sentenza: "29 Orbene, anche se una disposizione come quella il cui contenuto è esposto al punto 21 della presente sentenza può comportare una differenza di trattamento in funzione della data dell’assunzione da parte del datore di lavoro interessato, siffatta differenza non è, direttamente o indirettamente, fondata sull’età né su un evento legato all’età. Infatti, è l’esperienza eventualmente maturata da un assistente di volo presso un’altra compagnia dello stesso gruppo di imprese che non è presa in considerazione in occasione dell’inquadramento, indipendentemente dall’età di detto assistente di volo al momento della sua assunzione. La disposizione in esame si basa quindi su un criterio che non è né indissociabilmente (v., a contrario, sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, Racc. pag. I‑9343, punto 23), né indirettamente legato all’età dei dipendenti, anche se non è escluso che l’applicazione del criterio controverso possa, in taluni casi particolari, comportare per gli assistenti di volo interessati il passaggio dalla categoria lavorativa A alla categoria lavorativa B ad un’età più avanzata di quella degli assistenti che hanno maturato un’esperienza equivalente presso la Tyrolean Airways".
Mi sorge questo dubbio: visto che per la CGUE negare, da parte di un CCNL, una retribuzione maggiore ad un soggetto A soltanto perchè vanta una esperienza aggiuntiva SOSTANZIALMENTE IDENTICA rispetto a quella vantata da un altro soggetto B non è discriminazione indiretta per età, può anche affermarsi che non è discriminazione indiretta per età neanche il negare, da parte di un CCNL, una retribuzione maggiore ad un soggetto B soltanto perchè ha minore esperienza rispetto a quella QUANTOMENO DI LIVELLO PERFETTAMENTE IDENTICO a quella vantata da un altro soggetto A?
Altrimenti detto, un CCNL può creare due diversi livelli retributivi sia postulando irrilevante una maggiore SOSTANZIALMENTE IDENTICA esperienza sia, al contrario, postulando decisiva come unica giustificazione della diversa retribuzione una maggiore ESPERIENZA ANCHE SE DI PROFESSIONALITA' INFERIORE O AL MASSIMO IDENTICA?
Direi di no. Direi che non si può, per tal via, riconoscere ai CCNL di poter in concreto cancellare ogni contenuto del principio di non discriminazione indiretta per età. A ben vedere la sentenza Tyrolean Airways non avalla sempre e comunque la piena discrezionalità dei CCNL nel valutare a piacimento (col rischio di sottovalutare o sopravvalutare) l'esperienza a fini retributivi: la avalla solo in relazione al caso particolare sottoposto alla Corte, nel quale non sempre ma solo "in taluni particolari casi" il privilegio retributivo è attribuito a chi ha maggiore età.
In generale è vero che, come osserva Roberto Cosio (nell'articolo intitolato "Discriminazioni per età: le sentenze della Corte di giustizia C-141/11 e C-132/11") commentando la sentenza della CGUE in causa C-132/11, "Il mancato accertamento di una discriminazione indiretta è palesemente legato alla prospettazione della questione, basato sulla mancata considerazione, in occasione dell'inquadramento, dell'esperienza maturata da un assistente di volo presso un'altra compagnia dello stesso gruppo di imprese), considerato che nella specie non è stata adeguatamente valorizzata la valenza ipotetica della discriminazione indiretta (che si desume dalla formula "può mettere" utilizzata dalla direttiva) che avrebbe potuto consentire, in ipotesi, una diversa soluzione della questione (come si desume dall'inciso, finale, della decisione)."
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE NELLA CAUSA C-132/11 ...