La Corte di giustizia può pronunciarsi su una questione pregiudiziale, anche facendo riferimento alla Carta dei diritti fondamentali Ue, solo se la questione pregiudiziale proposta consente di ritenere che la situazione giuridica rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell'Unione. L'ha chiarito la Corte di giustizia con sentenza 8/5/2014 in causa C-483/12, dichiarandosi incompetente. Si legge nella sentenza della Corte di giusitizia dell'8/5/2014 in causa C-483/12:
"17 Occorre anche ricordare che l’ambito d’applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si rivolgono agli Stati membri esclusivamente qualora essi attuino il diritto dell’Unione (sentenza Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).
18 Detta disposizione conferma così la costante giurisprudenza secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non possono trovare applicazione fuori di siffatte situazioni (v. sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
19 Siffatta definizione dell’ambito d’applicazione dei diritti fondamentali dell’Unione è corroborata, inoltre, dalle spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, le quali, in conformità agli articoli 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione. Secondo dette spiegazioni, «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscononell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» (sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 20).
20 Ne consegue che, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, ordinanza Currà e a., C‑466/11, EU:C:2012:465, punto 26, nonché sentenza Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 22).
21 Tali considerazioni corrispondono a quelle sottese all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ai sensi del quale le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione come definite nei trattati. Del pari, in forza dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, quest’ultima non estende l’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze di quest’ultima e non introduce competenze o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti nei trattati (v. sentenze McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, punto 51; Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 71, nonché Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punto 23).
22 Orbene, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la situazione giuridica di cui trattasi nella controversia principale rientri nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione.
23 Tale decisione, infatti, così come le osservazioni scritte presentate alla Corte, non dimostra affatto che detta controversia presenti elementi di collegamento ad una qualsiasi delle situazioni contemplate dalle disposizioni del Trattato considerate dal giudice del rinvio."
Ebbene, la sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-483/12 rileva anche in tema di cancellazione dagli albi forensi degli avvocati part time (impiegati pubblici a part time ridotto, già iscritti all'albo forense ex l. 662/96).
Si deve, infatti, riconoscere che la attività di avvocato svolte dai c.d. avvocati-part-time rientra nell’ambito degli articoli 56 e 57 TFUE sulla libera prestazione dei servizi e che gli effetti restrittivi prodotti dalla l. 339/03 (che ha imposto di cancellare dagli albi forensi i c.d. avvocati part time) non sono certo aleatori o indiretti e, pertanto, ostacolano certamente la libera prestazione dei servizi.
Se questo è vero, deve riconoscersi che la sentenza della Corte di giustizia in causa C-483/12 conferma pure che i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali U.E. dovevano essere applicati dalle Sezioni Unite della Cassazione alle quali i detti avvocati-part-time avevano fatto ricorso avverso la loro cancellazione dagli albi comminata ai sensi della l. 339/03, lamentandosi discriminati. Con numerose "sentenze gemelle", invece, le SS.UU. non solo non hanno ritenuto di dover disapplicare la l. 339/03 per contrasto coi detti principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma si sono pure rifiutate di proporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali che i ricorrenti avevano chiesto di sollevare, ai sensi dell'art. 267 TFUE, quale giudice di ultima istanza: ne risulta non solo violazione dell'art. 267 TFUE ma anche violazione dell'art. 6 § 1 e dell'art. 14 della CEDU, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
A PROPOSITO DI CEDU:
Il 19/4/2014 la Corte E.D.U. ha comunicato al Governo italiano il ricorso Schipani e altri c. Italia col quale è stato chiesto di accertare la violazione degli articoli 6 § 1 e 14 della Convenzione e articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Il caso Schipani e altri c. Italia verrà esaminato alla luce dei principi stabiliti dalla C.E.D.U. nel caso Vergauwen c. Belgique, decisione del 10 aprile 2012, §§ 89-90 ; e Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio, sentenza del 20 settembre 2011, §§ 33-35.
La Corte di Strasburgo ha chiesto al Governo italiano se il rifiuto della Corte di Cassazione di rinviare in via pregiudiziale la causa dei ricorrenti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per una questione di interpretazione delle norme dell’Unione europea possa essere stata una violazione dell’articolo 6 della Convenzione che garantisce il diritto a un equo processo. Risulterà importante il fatto che la Cassazione non fece alcun riferimento, in sentenza, alla questione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti in via subordinata. Come evidenzia Antonella Mascia in un suo interessantissimo commento, l’articolo 6 della Convenzione, come inteso dalla Corte EDU, impone alle giurisdizioni interne di motivare adeguatamente le pronunce in cui sono poste questioni pregiudziali di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Questi i paragrafi da 88 a 90 richiamati dalla Corte EDU nel comunicare il ricorso all'Italia:
"8. Selon le Gouvernement, l’article 6 § 1 de la Convention ne confère pas un droit absolu à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel devant la CJUE et impose que le refus d’y procéder ne soit pas arbitraire. Or, en l’espèce, la Cour constitutionnelle a dûment motivé son refus en indiquant les raisons pour lesquelles les questions soulevées par les requérants n’étaient pas pertinentes ou que l’application du droit de l’UE ne laissait place à aucun doute raisonnable. Ceci est d’autant plus vrai, de l’avis du Gouvernement, qu’en classant sans suite les plaintes qui avaient été formulées contre l’Etat belge à propos de la construction du bassin à marées, les instances européennes ont confirmé a posteriori qu’aucun problème ne se posait au regard du droit de l’UE.
89. La Cour a récemment eu l’occasion de souligner que l’article 6 § 1 met dans ce contexte, à la charge des juridictions internes, une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle (Ullens de Schooten et Rezabek précité, § 60). En conséquence, lorsqu’elle est saisie sur ce fondement d’une allégation de violation de l’article 6 § 1, la tâche de la Cour consiste à s’assurer que la décision de refus critiquée devant elle est dûment assortie de tels motifs. Cela étant, s’il lui revient de procéder rigoureusement à cette vérification, il ne lui appartient pas de connaître d’erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent (ibidem, § 61).
90. Comme elle l’a relevé dans l’affaire Ullens de Schooten et Rezabek précitée (§ 62), dans le cadre spécifique du troisième alinéa de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (soit l’actuel article 267 du TFUE) cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. Il leur faut donc indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’UE en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la CJUE ou que l’application correcte du droit de l’UE s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable."
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