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Intestazione provvisoria di veicoli noleggiati:TAR Lazio sospende circolare Min. Trasporti 15513/14

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Il TAR Lazio, sezione terza ter, con le ordinanze cautelari n. 6056 e n. 6057 del 27/11/2014 ha sospeso cautelarmente, con riferimento alla locazione senza conducente, la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 15513 del 10/7/2014, con la quale si disciplina l'obbligo di intestazione provvisoria dei veicoli in disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di soggetti diversi dagli intestatari della carta di circolazione. L'udienza di merito è stata fissata al 28/5/2015.

I ricorsi che hanno originato le due ordinanze cautelari sono stati presentati per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
a) circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r.. n. 495/1992;
b) nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12;
c) circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2009;
d) circolare MIT prot. n. 85582 del 18/09/2007.

Questa la motivazione delle due ordinanze:
"Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse (ai fini prettamente cautelari) delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la “locazione senza conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare);
Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica udienza indicata nel dispositivo
".

Rilevano, in argomento, gli articoli 93, 94 e 94-bis del codice della strada.

Il 93, intitolato "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", recita:
"1.  Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3.  La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5.  Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6.  Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7.  Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8.  Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.
9.  Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (464) ad euro 674 (464) . La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10.  Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11.  I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12.  Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (466) e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento
."

Il 94, intitolato "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario" recita:
"1.  In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2.  L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3.  Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526.
4.  Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 ad euro 1.762.
4-bis.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3
."

Il 94-bis, intitolato "Divieto di intestazione fittizia dei veicoli", recita:
"1.  La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 ad euro 2.108. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3.  Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
4.  Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
5.  La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6.   Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7.   Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8.   In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori
."

EBBENE, SE E' CERTO CHE PER IL MOMENTO RISULTA SOSPESA L'APPLICAZIONE SOLO DI UNA PARTE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 15513 DI LUGLIO 2014 (IL PUNTO "E.3 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE, ART. 247-BIS, COMMA 2, LETTERA B"  A PAG. 16 E 17 DELLA CIRCOLARE) E CHE SOLO TALE PARTE DELLA CIRCOLARE CADREBBE A SEGUITO DEI RICORSI AL TAR LAZIO IN QUESTIONE, ALTRETTANTO CERTO MI PARE CHE NON HA SENSO SOSTENERE CHE DALL'ART. 94, COMMA 4-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA SI POSSA RICAVARE UN PRINCIPIO GENERALE PER CUI VANNO ANNOTATE SOLO FATTISPECIE DI ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA' A TITOLO GRATUITO.

SIGNIFICHEREBBE COMPLICARE LA VITA IN MISURA SPROPORZIONATA A CHI NON SI RELAZIONA CON GLI ALTRI NON SOLO CON CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E MANTENERLA (UN PO') PIU' SEMPLICE ALL'IMPRENDITORE O A CHI PONE IN ESSERE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO: SEMPLICEMENTE INCOSTITUZIONALE !

CREDO CHE SE IL TAR NON RICONOSCERA' CHE IL COMMA 4-BIS DELL'ART. 94 DEL CODICE DELLA STRADA DEVE ESSER DISAPPLICATO PER CONTRASTO COL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DOVRA' SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL MEDESIMO COMMA,, NON POTENDO INTENDERLO COME PREVISIONE DI UN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NON ESTESO ANCHE AI CASI IN CUI LA DISPONIBILITA' DEL VEICOLO DERIVI DA CONTRATTI A TITOLO ONEROSO (NELLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA AL TAR SINTRATTA DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE).

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--- ORDINANZA N. 6056 DEL 27 NOVEMBRE 2014

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13055 del 2014, proposto da
LEASEPLAN S.P.A., LEASYS S.P.A., ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. e ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Principessa Clotilde n. 7 presso lo studio Tonucci & Partners e rappresentate e difese nel presente giudizio dagli avv.ti Alberto Fantini, Benedetto Blasi e Luca Spaziani
contro
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti di
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11 presso lo studio dell’avv. Aristide Police che, unitamente agli avv.ti Francesco Guarino ed Aureliana Pera, lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti:
a) circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r.. n. 495/1992;
b) nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12;
c) circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2209;
d) circolare MIT prot. n. 85582 del 18/09/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno nonché dell’ACI;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse (ai fini prettamente cautelari) delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la “locazione senza conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare);
Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica udienza indicata nel dispositivo;
Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):
1) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
2) fissa, per la definizione del presente giudizio, la pubblica udienza del 28 maggio 2015, ore di rito;
3) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

--------------------------------------------------

ORDINANZA 6057 DEL 27 NOVEMBRE 2014

N. 06057/2014 REG.PROV.CAU.
N. 13054/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
EUROPCAR ITALIA S.P.A., AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., HERTZ ITALIANA S.R.L., MAGGIORE RENT S.P.A. E WIN RENT S.P.A., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via Principessa Clotilde n. 7 presso lo studio Tonucci & Partners e rappresentate e difese nel presente giudizio dagli avv.ti Mario Tonucci e Giorgio Altieri
contro
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
nei confronti di
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11 presso lo studio dell’avv. Aristide Police che, unitamente agli avv.ti Francesco Guarino ed Aureliana Pera, lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti:
a) circolare prot. n. 15513 del 10.07.2014 adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto l’attuazione degli artt. 94 comma 4 bis del codice della strada e 247 bis d.p.r.. n. 495/1992;b) nota MIT prot. n. 33691 del 06/12/12;
c) circolare MIT prot. n. 107746 del 15/12/2209;
d) circolare MIT prot. n. 85582 del 18/09/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ACI;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che è opportuno accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendere l’efficacia della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 nella sola parte di specifico interesse (ai fini meramente cautelari) delle ricorrenti e, precisamente, in relazione alle disposizioni di cui al punto E.3 concernente la “locazione senza conducente” (pagg. 16 – 17 della circolare);
Considerato che la decisione in esame è dettata anche dall’esigenza di mantenere inalterato il quadro normativo e fattuale che caratterizza la fattispecie fino alla definizione del presente giudizio per la quale viene fissata la pubblica udienza indicata nel dispositivo;
Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):
1) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
2) fissa, per la definizione del presente giudizio, la pubblica udienza del 28 maggio 2015, ore di rito;
3) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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