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Irricevibile il ricorso CEDU se la vittima non "ha usato" la legge sopravvenuta che pone rimedi

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione sul caso Stella e altri contro Italia e con decisione del caso Rexhepi e altri contro Italia, entrambe del 16/9/2014, ha dichiarato irricevibile i ricorsi (presentat da detenuti che si lamentavano vittime di violazioni dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte dell'Italia per essr costretti in celle sovraffollate e prive di riscaldamento). L'iiricevibilità è fondata sul mancato previo esperimento di tutti i ricorsi interni, poichè i ricorrenti non avevano esperito i ricorsi per usufruire dei rimedi riparatori (nelle leggi n. 10, n. 92 e n. 117 del 2014 sconti di pena e risarcimento pecuniario si affiancano a rimedi preventivi) che l'Italia ha introdotto nel suo ordinamento (in esecuzione della sentenza "pilota" Torreggiani e altri contro Italia) con leggi successive alla proposizione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di Strasburgo ha affermato di non poter ritenere, al momento (non avendo elementi al riguardo), che la nuova via di ricorso interno introdotto dall'Italia non sia appropriata per la riparazione della violazione lamentata dell’articolo 3 della CEDU. Prima di ricorrere a Strasburgo occorrerà, dunque, che gli interessati promuovano un ricorso a livello nazionale, previsto dal decreto legge n. 92 del 2014, approvato con la legge n. 117 del 2014, chiedendo il riconoscimento della violazione della Convenzione per le condizioni inumane dovute al sovraffollamento carcerario, nonché, se del caso, chiedano un ristoro adeguato. In particolare potranno presentare un reclamo, ai sensi dell’articolo 35 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario, al fine di ottenere un miglioramento immediato delle loro condizioni di detenzione. Va sottolineato che le due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo non pregiudicano la possibilità per la Corte medesima di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi interni al momento ritenuti adeguati.

La grande novità della decisione della Corte di Strasburgo sta nel fatto che -mentre finora quella Corte, in ordine al requisito del previo esperimento di tutti i ricorsi interni, aveva sempre valutato l'ammissibilità del ricorso della "vittima", considerando solo i rimedi giudiziari esistenti al momento della presentazione del ricorso- ora il giudice europeo cambia strada rispetto al passato e valuta la ricevibilità dei ricorsi tenendo in considerazione anche l'esperimento o meno, da parte della "vittima", dei rimedi giudiziari resisi esperibili in forza di innovazioni normative che lo Stato autore della violazione della Convenzione abbia adottato, successivamente alla proposizione del ricorso alla Corte europea, in esecuzione di una sentenza "pilota" resa in altra causa contro il medesimo Stato (come, appunto, quella sul caso Torreggiani).

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