Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Avvocati Part Time

Ricongiunzione e totalizzazione per Cass. 2225 del 25/1/2015

E-mail Stampa PDF

Si legge in Cass. Lav., ord. 2225 del 25/1/2019:

"9. quanto alla ricostruzione storico-sistematica dell'istituto della totalizzazione valgono i seguenti snodi:

- Corte Cost. n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato il diritto a pensione, oltre alla ricongiunzione dei periodi contributivi, spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del conseguimento di una pensione unica;

- l'articolo 71 della legge n. 38 del 2000 ha esteso l'ambito di applicazione della totalizzazione ai lavoratori le cui pensioni erano liquidate con il sistema retributivo, o misto, senza tuttavia abrogare le precedenti disposizioni, contenute nell'articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, valide per i lavoratori le cui pensioni erano liquidate, esclusivamente, con il sistema di calcolo contributivo;

- agli effetti del diritto alla totalizzazione, anche per il legislatore del 2000 i periodi di contribuzione, da cumulare, non devono essere coincidenti, il lavoratore non deve aver maturato il diritto a pensione nel regime generale, nei regimi speciali sostitutivi, esclusivi o esonerativi di quello generale, ed anche nei regimi «privatizzati» di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nei quali egli sia, o sia stato, iscritto (ulteriore fattispecie di totalizzazione non prevista per il conseguimento della pensione di anzianità, ma soltanto per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti);

- Corte Cost. n. 198 del 2002 ha chiarito che, nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non costituisce un istituto di carattere generale; il precedente esaminato dalla sentenza n. 61 del 1999 della stessa Corte era delimitato al caso specifico «del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto»; per funzione e finalità, la totalizzazione era volta a consentire al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, contributi versati, in ragione di percorsi lavoratori intrapresi, a diverse istituzioni previdenziali in corrispondenza con la crescente flessibilità dei rapporti di lavoro;

- la legge di delegazione n. 243 del 2004 (di riforma del sistema previdenziale e pensionistico) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rivedere e ridefinire la disciplina della totalizzazione, estendendone ulteriormente l'operatività;

- la potestà legislativa delegata è stata attuata con il decreto legislativo n. 42 del 2006 che estende la totalizzazione anche ai lavoratori che già abbiano maturato il diritto a pensione presso uno dei regimi previdenziali di iscrizione, ma non siano ancora titolari di «trattamento pensionistico autonomo»;

- il predetto decreto legislativo n. 42 del 2006 disciplina la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento (oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti) anche della pensione di anzianità (art. 1, comma 1); indica nell'Inps (e non più, separatamente, nelle singole gestioni) l'ente previdenziale tenuto ad erogare le quote di pensione che esse stesse liquidano, previa stipulazione di «apposite convenzioni con gli enti interessati»; prevede che ogni singola quota della pensione «totalizzata» sia calcolata (non più sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti da ciascun ordinamento, ma) «esclusivamente con le regole del sistema contributivo»; prevede, inoltre, che il diritto a pensione sorga, soltanto, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e raggiunto un'età di 65 anni, ovvero abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età, e che sussistano gli ulteriori, eventuali, requisiti (diversi dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva) previsti «dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia» ed, infine, che i periodi dì contribuzione siano considerati «tutti e per intero»;

- la legge n. 247 del 2007, per finire, ha ulteriormente ampliato i limiti soggettivi di utilizzabilità della totalizzazione modificando anche il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997, abrogando le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale»;

10. la descritta disciplina della totalizzazione non ha in alcun modo lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 1997, limitandosi a consentire di valorizzare, effettivamente, tutti i contributi versati, dal lavoratore, nel corso della sua intera vita lavorativa, per conseguire il diritto a pensione o ad una pensione più elevata;"

 

Per capire come mai sia giunto il momento di implemetare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni reintroducendo la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la professione di avvocato si legga la sentenza della Cassazione, sez. 5, n. 28684/2018. Tale sentenza chiarisce quando l'Agenzia delle entrate possa farsi assistere da avvocati del libero Foro ma, ai punti da 6 a 14, dà conto delle attuali gravi difficoltà che le pubbliche amministrazioni incontrano per poter ricorrere agli avvocati del libero Foro sia nei gradi di merito che nel giudizio in Cassazione: ne risulta l'opportunità politica della reintroduzione della compatibilità suddetta.

... e ricorda, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook(conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

ddl 2233: tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e del subordinato flessibile

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 6
ScarsoOttimo 

 

link al "fascicolo Iter" sul disegno di legge Atto Senato 2233 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati glistrumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (conta già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

SSUU 27266/13 sbaglia. Il C.N.F. sull'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 96/2001

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 

 Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 17/12/2008, n. 156, accolse parzialmente un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 28/11/2007 ed ha statuito che: "L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all'iscrizione dell'avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti agli enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente dello Stato di origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all'iscrizione portato dalla Direttiva".

Aveva ragione la sentenza 156/2008 del CNF (e ha torto la sentenza delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 27266/2013).

 

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

Contratti standard avvocato-cliente: si applica la direttiva UE contro le clausole abusive

E-mail Stampa PDF

La Corte di giustizia, con sentenza del 15/1/2015 nella causa C-537/13, ha deciso che "La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quad ro della sua attività professionale."

La vicenda sulla quale la Corte di Lussemburgo si è espressa riguardava una controversia un avvocato ed una sua cliente con la quale aveva concluso tre contratti standard di assistenza legale, nei quali non erano indicati i termini e le modalità di pagamento. La Corte di giustizia ha chiarito che se l'avvocato decide di ricorrere, all’interno di un contratto, a clausole standardizzate predisposte da lui stesso o dal proprio ordine professionale, è poi tenuto a rispettare la direttiva 93/13/CEE. A seguito della sentenza della Corte di giustizia il giudice nazionale, a cui spetta la soluzione del caso, sarà tenuto ad applicare la direttiva e procedere all’interpretazione più favorevole alla cliente dell'avvocato.

... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

 

Corte di giustizia 8/12/2016: OK a tariffe per avvocati se decise con legge

E-mail Stampa PDF

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-532/15 e C-538/15 ha dichiarato:

"1) L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna)."

Interessanti soprattutto i seguenti passaggi della sentenza in ordine alla prima dischiarazione:

28 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20 e giurisprudenza citata).

33 In via preliminare, contrariamente agli argomenti dell’Eurosaneamientos e a., del Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) e del governo austriaco, occorre rilevare che gli onorari fissati dal regio decreto n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto18 e giurisprudenza citata).

34 Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256 punto 19 e giurisprudenza citata).

35 Da una giurisprudenza costante risulta che si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47 e giurisprudenza citata).

Interessanti soprattutto i punti da 43 a 56 della sentenza in ordine alla seconda dichiarazione della CGUE.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE ...

Leggi tutto...
 


Pagina 6 di 107

Pubblicità


Annunci

In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)