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Corte di giustizia 8/12/2016: OK a tariffe per avvocati se decise con legge

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La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-532/15 e C-538/15 ha dichiarato:

"1) L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna)."

Interessanti soprattutto i seguenti passaggi della sentenza in ordine alla prima dischiarazione:

28 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20 e giurisprudenza citata).

33 In via preliminare, contrariamente agli argomenti dell’Eurosaneamientos e a., del Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) e del governo austriaco, occorre rilevare che gli onorari fissati dal regio decreto n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto18 e giurisprudenza citata).

34 Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256 punto 19 e giurisprudenza citata).

35 Da una giurisprudenza costante risulta che si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47 e giurisprudenza citata).

Interessanti soprattutto i punti da 43 a 56 della sentenza in ordine alla seconda dichiarazione della CGUE.

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CGUE ...

 

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 dicembre 2016

«Rinvio pregiudiziale – Servizi prestati dai procuratori legali – Tariffa – Organi giurisdizionali – Impossibilità di deroga»

Nelle cause riunite C‑532/15 e C‑538/15,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna), con decisioni del 22 e del 18 settembre 2015, pervenute in cancelleria rispettivamente il 9 e il 15 ottobre 2015, nei procedimenti

Eurosaneamientos SL,

Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano,

UTE PTR Acciona Infraestructuras SA

contro

ArcelorMittal Zaragoza SA,

con l’intervento di:

Consejo General de Procuradores de España (C‑532/15),

e

Francesc de Bolós Pi

contro

Urbaser SA (C‑538/15),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Eurosaneamientos SL, da J. Garcia-Gallardo Gil-Fournier, A. Guerrero Righetto e A. Rada Pumariño, abogados, nonché da J. Issern Longares, procurador;

–        per F. de Bolós Pi, da J. Garcia-Gallardo Gil-Fournier, A. Guerrero Righetto e A. Figueras Sabater, abogados, nonché da F. de Bolós Pi procurador;

–        per l’Urbaser SA, da J. Badía Armengol e L. Ruz Gutiérrez, abogados, nonché da J. Pons Arau, procurador;

–        per il Consejo General de Procuradores de España, da A. Guerrero Righetto e J. García-Gallardo Gil-Fournier, abogados, nonché da J. Estévez Fernández-Novoa, procurador;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e M. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, M. de Ree e C. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe, C. Urraca Caviedes e J. Rius, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 56 e 101 TFUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la Carta) e degli articoli 4 e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie, la prima tra, da un lato, l’Eurosaneamientos SL, l’Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano e l’UTE PTR Acciona Infraestructuras SA, e, dall’altro, l’ArcelorMittal Zaragoza SA, e la seconda tra il sig. Francesc de Bolós Pi e l’Urbaser SA, in merito agli onorari dei procuradores (procuratori legali).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 L’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123 è formulato nei termini seguenti:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

8)      “motivi imperativi d’interesse generale”: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

(...)».

4 L’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della richiamata direttiva, così dispone:

«2.      Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

(...)

g)      tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;

(...)

3.      Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a)      non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;

b)      necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)      proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

(...)».

Diritto spagnolo

5 La funzione dei procuratori legali è principalmente disciplinata dalla Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1° luglio 1985 (BOE n. 157, del 2 luglio 1985), e il loro intervento nei procedimenti è regolato dalla Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000; in prosieguo: il «codice di procedura civile»). La funzione del procuratore legale è essenzialmente quella di rappresentare le parti nel procedimento e di cooperare efficacemente con gli organi giurisdizionali per agevolare il corretto svolgimento del procedimento. Tali funzioni sono distinte e incompatibili con quelle degli avvocati.

6 L’articolo 242, paragrafo 4, del codice di procedura civile così dispone:

«I diritti spettanti a funzionari, procuratori legali e professionisti soggetti a una tariffa sono regolati dalle tariffe loro applicabili».

7 Il Real Decreto n. 1373/2003 por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales (regio decreto n. 1373/2003 recante approvazione della tariffa dei diritti dei procuratori legali), del 7 novembre 2003 (BOE n. 278, del 20 novembre 2003), come modificato dal Real Decreto n. 1/2006 (regio decreto n. 1/2006), del 13 gennaio 2006 (BOE n. 24, del 28 gennaio 2006; in prosieguo: il «regio decreto n. 1373/2003»), assoggetta la retribuzione dei procuratori legali a un importo obbligatorio predeterminato, che può essere negoziato tra il procuratore e il suo cliente, ma che può essere aumentato o diminuito solamente del 12% e fissa il limite massimo per causa in base al valore della controversia. In seguito alle modifiche legislative intervenute nel corso del 2010, il limite massimo globale dei diritti percepiti da un procuratore legale in una stessa causa, per uno stesso atto o in uno stesso procedimento è pari a EUR 300 000.

8 La direttiva 2006/123 è stata trasposta nel diritto spagnolo con la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (legge 17/2009 sul libero accesso alle attività di servizi e loro esercizio), del 23 novembre 2009 (BOE n. 283, del 24 novembre 2009).

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C532/15

9 In seguito a un procedimento tra, da un lato, l’Eurosaneamientos, l’Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano e l’UTE PTR Acciona Infraestructuras (in prosieguo: l’«Eurosaneamientos e a.»), e, dall’altro, l’ArcelorMittal Zaragoza, vertente sulla responsabilità extracontrattuale, quest’ultima società è stata condannata alle spese. Su domanda dell’Eurosaneamientos e a., il cancelliere dell’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) ha proceduto a una verifica delle spese.

10 L’ArcelorMittal Zaragoza ha contestato tale verifica per il motivo che i diritti del procuratore legale che aveva rappresentato l’Eurosaneamientos e a. erano indebiti e che gli onorari dell’avvocato di queste ultime società erano indebiti ed eccessivi. Il cancelliere dell’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) ha ridotto le spese all’importo di EUR 17 558,70, imposta sul valore aggiunto (IVA) compresa, a titolo di onorari di avvocato, e all’importo di EUR 2 793,56, IVA compresa, a titolo di diritti dei procuratori legali.

11 L’Eurosaneamientos e a. hanno proposto ricorso contro la decisione del cancelliere dell’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza).

12 Il 12 febbraio 2015 detto giudice ha pronunciato tre ordinanze nel procedimento di liquidazione delle spese recanti rigetto delle contestazioni dell’Eurosaneamientos e a. nei limiti in cui riguardavano gli onorari degli avvocati e ha invitato le parti a presentare osservazioni sull’avvio del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE in merito alle spese relative ai servizi dei procuratori legali, in particolare alla tariffa che fissa l’importo di tali spese.

13 L’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) esprime dubbi sulla compatibilità del sistema di retribuzione dei procuratori legali in Spagna con il diritto dell’Unione. Più precisamente, tale giudice osserva che le sentenze della Corte del 19 febbraio 2002, Arduino (C‑35/99, EU:C:2002:97), e del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758), sembrano indicare che le condizioni alle quali è subordinata l’insussistenza di un comportamento contrario alle regole di concorrenza sono, in primo luogo, che lo Stato non abbia rinunciato a esercitare il suo potere decisionale o a controllare l’attuazione della tariffa di cui trattasi e, in secondo luogo, che i giudici possano, in presenza di talune circostanze eccezionali, derogare ai limiti massimi e minimi fissati.

14 A tale proposito detto giudice ritiene che il sindacato giurisdizionale si limiti a verificare l’applicazione rigorosa della tariffa fissata dal regio decreto n. 1373/2003, senza che sia possibile, in circostanze eccezionali e con decisione debitamente motivata, né derogare ai limiti fissati da tale tariffa né controllare se l’importo preteso sia proporzionato al servizio prestato. Esso osserva inoltre che dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional (corte costituzionale, Spagna) risulta che la modulazione dei diritti dei procuratori legali da parte dei giudici nazionali costituisce un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

15 Inoltre, considerando che spetta alla Corte interpretare le nozioni di «motivi imperativi d’interesse generale», di «necessità» e di «proporzionalità» contenute nella direttiva 2006/123, l’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) si chiede se i giudici nazionali siano autorizzati a controllare, nell’ipotesi in cui un quadro regolamentare statale fissi la tariffa dei servizi e comporti una dichiarazione tacita relativamente all’esistenza di un motivo imperativo d’interesse generale, se una tale limitazione alla libera prestazione dei servizi sia giustificata dall’interesse generale. In assenza di tale giustificazione, esso si chiede inoltre se i giudici nazionali siano autorizzati a disapplicare tale tariffa o a modulare gli importi da essa previsti, sebbene dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional (corte costituzionale) risulti che una decisione dei giudici nazionali in tal senso costituisce un’interpretazione contra legem.

16 Infine, il giudice del rinvio ritiene che la fissazione imperativa del prezzo di taluni servizi, indipendentemente dal lavoro effettivamente svolto e da eventuali particolarità della causa, diverse dal valore della controversia, potrebbe costituire una violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU», e dell’articolo 47 della Carta, dato che, tramite le spese, la parte della controversia potrebbe vedersi imporre costi predeterminati, senza poter verificare che siano proporzionati o giustificati, fattore che può rappresentare un ostacolo effettivo alla proposizione di un ricorso il cui esito è incerto o dubbio.

17 In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’esistenza di una normativa dettata dallo Stato, che prevede il controllo di quest’ultimo nella fissazione dei diritti dei procuratori legali, precisandone per via regolamentare l’importo esatto e obbligatorio e attribuendo agli organi giurisdizionali, specialmente in caso di condanna alle spese, la competenza a controllare in ogni singolo caso la fissazione di tali diritti, benché siffatto controllo sia limitato a verificare la rigorosa applicazione della tariffa, senza che sia possibile, in casi eccezionali e con decisione motivata, derogare ai limiti stabiliti dalla normativa tariffaria, sia conforme agli articoli 4, paragrafo 3, [TUE] e 101 TFUE.

2)      Se la delimitazione delle nozioni di “motivi imperativi d’interesse generale”, “proporzionalità” e “necessità” di cui agli articoli 4 e 15 della direttiva [2006/123], operata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, consenta ai giudici nazionali – nei casi in cui la fissazione della tariffa dei servizi sia prevista da una normativa dello Stato e in cui sussista una dichiarazione tacita (per assenza di disposizioni nella normativa di trasposizione) sull’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, benché un confronto con la giurisprudenza comunitaria non consenta di affermarlo – di ritenere che in un caso particolare sussista una limitazione non giustificata dall’interesse generale e, pertanto, di disapplicare o adeguare la normativa che disciplina i compensi dei procuratori legali.

3)      Se l’applicazione di una normativa avente tali caratteristiche possa contrastare con il diritto a un equo processo come interpretato dalla Corte di giustizia».

Causa C538/15

18 Il sig. de Bolós Pi, un procuratore legale spagnolo, ha proposto un ricorso per ottenere il pagamento della somma di EUR 66 912,73, oltre agli interessi legali corrispondenti e alle spese, contro l’Urbaser, per gli onorari dovutigli a titolo di retribuzione per il suo intervento in due procedimenti contenziosi amministrativi da lui avviati.

19 L’Urbaser sostiene che gli onorari pretesi dal sig. de Bolós Pi sono eccessivi, in quanto sproporzionati rispetto al carico di lavoro che i summenzionati ricorsi hanno rappresentato per quest’ultimo, che si è limitato a presentare nove atti in un procedimento e tre nell’altro. L’Urban adduce inoltre che gli organi giurisdizionali dovrebbero poter fissare gli onorari dei procuratori legali proporzionalmente al lavoro effettuato, poiché a suo avviso la fissazione degli onorari unicamente in base all’importo stabilito dal regio decreto n. 1373/2003 viola il principio di libera concorrenza e, pertanto, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché la direttiva 2006/123, il che giustifica la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

20 L’Urbaser allega inoltre che esisteva un patto non scritto tra le parti, secondo il quale gli onorari del procuratore legale erano stati limitati a EUR 2 000. Ciò nonostante, sempre secondo l’Urbaser, il sig. de Bolós Pi ha deciso di non rispettare tale patto, circostanza che ha confermato dinanzi al giudice del rinvio l’avvocato incaricato dei procedimenti che hanno dato luogo agli onorari pretesi.

21 Con ordinanza del 23 luglio 2015 lo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna) ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sull’opportunità di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

22 Al pari dell’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza), lo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot) s’interroga, in primo luogo, sulla compatibilità del regio decreto n. 1373/2003 con l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, alla luce della giurisprudenza della Corte. In particolare tale giudice osserva che l’articolo 245, paragrafo 2, del codice di procedura civile non consente ai giudici nazionali di derogare ai limiti fissati dalla tariffa stabilita da tale regio decreto. In secondo luogo, esso esprime dubbi sulla compatibilità di detto regio decreto con la direttiva 2006/123, la quale dispone che non è possibile introdurre tariffe minime per i servizi, salvo in caso di necessità, e che esse devono essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate. In terzo luogo, tale giudice considera che l’impossibilità di contestare gli importi fissati da tale tariffa a causa del fatto che sono sproporzionati, eccessivi o non conformi al lavoro effettuato potrebbe essere incompatibile con la CEDU, ossia con il diritto a un equo processo.

23 In tale contesto, lo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una normativa come il regio decreto n. 1373/2003, che stabilisce gli onorari dei procuratori assoggettando la loro retribuzione a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una percentuale del 12%, sia compatibile con l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 10 TFUE e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, allorché le autorità dello Stato, [compresi] i giudici, [non] hanno la possibilità di derogare alle tariffe minime, nemmeno nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie.

2)      Al fine di applicare la menzionata tariffa legale e disapplicare i limiti minimi ivi stabiliti, se si possa ritenere che costituisca una circostanza straordinaria una vistosa sproporzione esistente tra il lavoro effettivamente svolto dal procuratore legale e l’importo degli onorari risultante dall’applicazione di detta tariffa.

3)      Se il regio decreto n. 1373/2003 sia compatibile con l’articolo 56 TFUE.

4)      Se tale regio decreto soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

5)      Se l’articolo 6 della [CEDU] comprenda il diritto di potersi difendere efficacemente a fronte di un importo degli onorari del procuratore legale che risulti sproporzionatamente elevato e non corrisponda al lavoro effettivamente prestato».

24 Con decisione del presidente della Corte del 5 novembre 2015, le cause C‑532/15 e C‑538/15 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

25 Il Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) eccepisce l’irricevibilità dei due rinvvi pregiudiziali e il governo spagnolo, nonché il sig. de Bolós Pi, eccepiscono l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale nella causa C‑538/15, per il motivo che, in sostanza, tenuto conto del diritto nazionale, l’interpretazione del diritto dell’Unione non è necessaria per risolvere le controversie principali. Per quanto concerne la causa C‑532/15 spetterebbe ai soli giudici nazionali pronunciarsi sull’applicazione del principio di proporzionalità. Per quanto riguarda la causa C‑538/15, le disposizioni del regio decreto n. 1373/2003 cui fa riferimento il giudice del rinvio non sarebbero applicabili alla controversia principale poiché quest’ultima sarebbe disciplinata esclusivamente dal patto stipulato tra il procuratore legale e il suo cliente.

26 Si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 18 e giurisprudenza citata).

27 Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 19 e giurisprudenza citata).

28 Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20 e giurisprudenza citata).

29 Orbene, a tale proposito non risulta in modo manifesto dai fascicoli presentati alla Corte che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto dei procedimenti principali.

Nel merito

Osservazioni preliminari

30 In via preliminare si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 30 e giurisprudenza citata).

31 Nell’ambito dei presenti rinvii pregiudiziali è necessario fare uso di tale facoltà.

Sulla prima questione nella causa C‑532/15 e sulle questioni prima e seconda nella causa C‑538/15

32 Con la prima questione nella causa C‑532/15 e le questioni prima e seconda nella causa C‑538/15 i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

33 In via preliminare, contrariamente agli argomenti dell’Eurosaneamientos e a., del Consejo General de Procuradores de España (consiglio generale dei procuratori legali di Spagna) e del governo austriaco, occorre rilevare che gli onorari fissati dal regio decreto n. 1373/2003, estendendosi a tutto il territorio di uno Stato membro, sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, e dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto18 e giurisprudenza citata).

34 Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256 punto 19 e giurisprudenza citata).

35 Da una giurisprudenza costante risulta che si è in presenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 47 e giurisprudenza citata).

36 Al fine di verificare se il Regno di Spagna abbia revocato alla normativa di cui al procedimento principale il suo carattere statale, occorre esaminare, da un lato, se egli abbia delegato l’elaborazione della tariffa dei diritti dei procuratori legali a operatori privati, nel caso di specie alle associazioni professionali dei procuratori legali (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Arduino, C‑35/99, EU:C:2002:97, punto 36; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 48, e ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto 21) e, dall’altro, se la liquidazione degli onorari dei procuratori legali resti sotto il controllo statale (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Arduino, C‑35/99, EU:C:2002:97, punto 42; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 51, e ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto 24).

37 In proposito, dalla decisione di rinvio nella causa C‑532/15 risulta che il regio decreto n. 1373/2003 costituisce una normativa promulgata dallo Stato. Inoltre, nelle sue osservazioni scritte il governo spagnolo sottolinea che detto decreto non è stato elaborato dalle associazioni professionali dei procuratori legali, ma che si tratta di una normativa statale approvata dal Consiglio dei Ministri spagnolo, conformemente alla procedura ordinaria di elaborazione dei decreti.

38 Inoltre, per quanto riguarda il procedimento di liquidazione degli onorari dei procuratori legali, dalle decisioni di rinvio risulta che tale procedimento rientra nella competenza dei giudici nazionali. A tale riguardo i giudici del rinvio osservano che un giudice nazionale è vincolato dagli importi fissati dalla tariffa stabilita dal regio decreto n. 1373/2003 in sede di liquidazione degli onorari, e che esso non è autorizzato né a derogare a tale tariffa nei casi eccezionali, né a verificare la proporzionalità degli importi degli onorari al servizio prestato.

39 Dalle decisioni di rinvio risulta inoltre che il regio decreto n. 1373/2003 prevede, da un lato, la possibilità per un procuratore legale e il suo cliente di derogare agli importi degli onorari previsti da tale regio decreto nella misura del 12% in più o in meno, e, dall’altro, un limite massimo globale degli onorari percepiti da un procuratore legale nello stesso procedimento. Dalle osservazioni scritte del governo spagnolo emerge che detto regio decreto prevede altresì la possibilità di derogare, in via eccezionale e su autorizzazione rilasciata da un giudice, agli importi massimi dallo stesso previsti, oltre al diritto dei clienti di contestare, nell’ambito del procedimento di verifica delle spese, i costi inutili, facoltativi, superflui o non autorizzati dalla legge, nonché gli onorari che non sono stati generati nell’ambito di una controversia.

40 Stanti tali premesse, non si può addebitare al Regno di Spagna, per il solo fatto che i giudici nazionali, nel corso del procedimento di liquidazione degli onorari dei procuratori legali, siano tenuti a rispettare le disposizioni di una normativa nazionale elaborata e promulgata da tale Stato membro secondo la procedura regolamentare ordinaria, di avere delegato il potere di elaborare tale normativa o la sua attuazione alle associazioni professionali dei procuratori legali.

41 Per le ragioni esposte ai punti da 37 a 39 della presente sentenza, non si può nemmeno addebitare a detto Stato membro di imporre o di favorire la conclusione, da parte delle associazioni professionali dei procuratori legali, di intese in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o di rafforzarne gli effetti, né di imporre o di favorire abusi di posizione dominante in contrasto con l’articolo 102 TFUE o di rafforzarne gli effetti (v., in tal senso, ordinanza del 5 maggio 2008, Hospital Consulting e a., C‑386/07, non pubblicata, EU:C:2008:256, punto 26 e giurisprudenza citata).

42 Da tutte le osservazioni che precedono discende che si deve rispondere alla prima questione nella causa C‑532/15 e alle questioni prima e seconda nella causa C‑538/15 dichiarando che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

Sulla seconda questione nella causa C‑532/15 e sulle questioni terza e quarta nella causa C‑538/15

43 Con la seconda questione nella causa C‑532/15 e le questioni terza e quarta nella causa C‑538/15 i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura in cui i giudici nazionali ritengano che essa non possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123 e che essa non soddisfi i requisiti di proporzionalità e di necessità ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Si deve ricordare che, in base a una giurisprudenza costante della Corte, il diniego di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile, in particolare, solo qualora risulti manifestamente che la disposizione del diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non può essere applicata (v. ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 22 e giurisprudenza citata).

45 A questo proposito, quanto al fatto che le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano la compatibilità della normativa di cui trattasi nel procedimento principale con le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi, occorre rilevare che queste ultime non sono applicabili a un’ipotesi in cui tutti gli elementi si trovano confinati all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 23 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47).

46 La Corte ha dichiarato che gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra gli articoli del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi e l’oggetto o le circostanze di una controversia i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro devono risultare dalle decisione di rinvio (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 54).

47 Di conseguenza, nel contesto di una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55).

48 Orbene, dalle domande di pronuncia pregiudiziale non risulta affatto che esistano elementi collegati vuoi alle parti nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, vuoi alle attività di tali parti, che non siano tutti collocati all’interno del solo Stato membro interessato. Inoltre, i giudici del rinvio non indicano sotto quale profilo le controversie dinanzi ad essi pendenti presentino, malgrado il loro carattere puramente interno, un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali che renda l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tali controversie.

49 In tale contesto si deve necessariamente constatare che le domande di pronuncia pregiudiziale non forniscono elementi concreti che consentano di stabilire che l’articolo 56 TFUE possa applicarsi alle circostanze delle controversie principali.

50 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre constatare che la Corte non è competente a rispondere alla seconda questione nella causa C‑532/15 e alle questioni terza e quarta nella causa C‑538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot).

Sulla terza questione nella causa C‑532/15 e sulla quinta questione nella causa C‑538/15

51 Con la terza questione nella causa C‑532/15 e la quinta questione nella causa C‑538/15 i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente ai clienti di contestare effettivamente gli onorari del procuratore legale laddove questi ultimi siano sproporzionati e non corrispondano al lavoro effettivamente svolto.

52 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. A tal proposito la Corte ha già ricordato che essa, per quanto riguarda la Carta, non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del diritto dell’Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19 e giurisprudenza citata).

53 Occorre di conseguenza verificare se le situazioni giuridiche da cui sono scaturiti i procedimenti principali rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

54 Nel contesto delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale disciplina, in via generale, talune spese nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Essa non è finalizzata all’attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Inoltre, quest’ultimo non comporta alcuna disciplina specifica in materia o idonea ad incidere sulla menzionata normativa nazionale (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 32).

55 Dalle decisioni di rinvio non emerge che l’oggetto delle controversie principali si colloca nel contesto del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, punti 28 e 29, nonché, in tal senso, ordinanza del 28 novembre 2013, Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, C‑258/13, EU:C:2013:810, punto 23).

56 In tale contesto la Corte deve necessariamente dichiararsi incompetente a rispondere alla terza questione nella causa C‑532/15 e alla quinta questione nella causa C‑538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot).

Sulle spese

57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

2)      La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna).

Firme

 

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Sembra che si ignori la bellezza sottile che è nel dubbio. Credere è molto monotono, il dubbio è profondamente appassionante. Stare all'erta, ecco la vita; essere cullato nella tranquillità, ecco la morte (O.Wilde)